Page 102 - Quaderno 2017-12
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L’applicazione dell’istituto presuppone, necessariamente, un fatto non inoffensivo,
ossia un atto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell’interesse tutelato; ma da ritenere non
punibile in ragione di quei principi generalissimi di proporzione ed economia processuale alla
base del decreto. Di conseguenza, la particolare tenuità dell’offesa deve essere pertinente allo
specifico bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice. La natura di causa di non
punibilità dell’istituto, trova ben più di una convalida. Già lo conferma il tenore letterale della
norma («la punibilità è esclusa […]»), o la rubrica dell’art. 131-bis (che fa riferimento
all’esclusione della punibilità), la collocazione all’interno del Titolo V, Libro I, del c.p.
(Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, che presuppone una valutazione che il giudice
deve fare dopo aver accertato la sussistenza di un reato e la sua attribuibilità all’imputato), o
la Relazione allo schema di decreto legislativo, che sottolinea ripetutamente come
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l’applicazione del nuovo istituto presupponga l’esistenza di un reato che, tuttavia non viene
punito. Infine vi è anche il nuovo art. 651-bis c.p.p., che ricollega alle sentenze di
proscioglimento pronunciate in applicazione dell’art 131-bis all’esito del dibattimento,
efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno quanto alla sussistenza del
fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Precisato
quindi, che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una
condotta tipica, antigiuridica e colpevole, bisogna tenere a mente la necessaria sussistenza di
una, seppur tenue, offesa. La particolare tenuità del fatto va infatti tenuta distinta, sia dal
punto di vista logico che giuridico, dalla inoffensività, che trova la sua origine nella disciplina
del reato impossibile. Si pensi che conseguentemente alla presenza di un fatto inoffensivo, il
giudice, non potrà pronunciare una sentenza basata sull’art. 131-bis; ma una, ben più
favorevole, di assoluzione con la formula, derivata dall’assenza di offesa, motivata sulla base
che il «fatto non sussiste». È quindi necessario, avere ben presente la linea di confine tra
l’inoffensività e la particolare tenuità del fatto. Bisogna evitare infatti, come successo nel
recente passato, che, ragioni di giustizia sostanziale, come non punire fatti talmente poco
offensivi da essere equiparabili a inoffensivi, inducano parte della giurisprudenza a estendere
l’ambito della categoria dell’inoffensività alle ipotesi di offensività presente, ma minima .
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Simili casi, precedentemente ricondotti nell’alveo dell’art. 49 c.p., possono oggi
rientrare a pieno titolo nel campo di operatività del istituto in oggetto.
5 Relazione che accompagna lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° Dicembre 2014.
6 Trib. Roma, 2 maggio 2000, in CASS. PEN., 2001, p. 2535, con nota di GROSSO C. F., Proscioglimento per furto
di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività o irrilevanza penale del fatto?
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