Page 102 - Quaderno 2017-12
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L’applicazione dell’istituto presuppone, necessariamente, un fatto non inoffensivo,

               ossia un atto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell’interesse tutelato; ma da ritenere non
               punibile in ragione di quei principi generalissimi di proporzione ed economia processuale alla

               base del decreto. Di conseguenza, la particolare tenuità dell’offesa deve essere pertinente allo

               specifico bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice. La natura di causa di non

               punibilità dell’istituto, trova ben più di una convalida. Già lo conferma il tenore letterale della
               norma («la punibilità è esclusa  […]»), o  la rubrica dell’art. 131-bis  (che fa riferimento

               all’esclusione  della punibilità), la collocazione all’interno del  Titolo  V, Libro  I, del  c.p.

               (Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, che presuppone una valutazione che il giudice

               deve fare dopo aver accertato la sussistenza di un reato e la sua attribuibilità all’imputato), o
               la Relazione   allo schema di decreto legislativo,  che sottolinea ripetutamente come
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               l’applicazione del nuovo istituto presupponga l’esistenza di un reato che, tuttavia non viene

               punito. Infine  vi è anche  il nuovo art. 651-bis  c.p.p.,  che ricollega alle sentenze di
               proscioglimento  pronunciate in applicazione dell’art 131-bis  all’esito del dibattimento,

               efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno quanto alla sussistenza del

               fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione  che l’imputato lo ha commesso.  Precisato

               quindi,  che  l’esclusione  della  punibilità  per  particolare  tenuità  del  fatto  presuppone  una

               condotta tipica, antigiuridica e colpevole, bisogna tenere a mente la necessaria sussistenza di
               una, seppur tenue, offesa. La particolare tenuità del fatto va infatti tenuta distinta, sia dal

               punto di vista logico che giuridico, dalla inoffensività, che trova la sua origine nella disciplina

               del reato impossibile. Si pensi che conseguentemente alla presenza di un fatto inoffensivo, il
               giudice, non potrà  pronunciare una  sentenza basata  sull’art. 131-bis; ma una, ben  più

               favorevole, di assoluzione con la formula, derivata dall’assenza di offesa, motivata sulla base

               che il  «fatto non sussiste».  È quindi necessario, avere ben presente la linea di confine tra

               l’inoffensività e la  particolare tenuità del fatto. Bisogna  evitare infatti, come  successo nel
               recente passato, che, ragioni di giustizia sostanziale, come non punire fatti talmente poco

               offensivi da essere equiparabili a inoffensivi, inducano parte della giurisprudenza a estendere

               l’ambito della categoria dell’inoffensività alle ipotesi di offensività presente, ma minima .
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                     Simili casi, precedentemente ricondotti nell’alveo dell’art.  49 c.p.,  possono oggi
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               5   Relazione che accompagna lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° Dicembre 2014.
               6   Trib. Roma, 2 maggio 2000, in CASS. PEN., 2001, p. 2535, con nota di GROSSO C. F., Proscioglimento per furto
                  di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività o irrilevanza penale del fatto?


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