Page 105 - Quaderno 2017-12
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Invero, la delega non prevedeva l’ipotesi congiunta, lasciando apparentemente fuori
dall’ambito operativo del nuovo istituto le fattispecie sanzionate in astratto con pena
pecuniaria e con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. La formula non
sembrava esprimere vincoli particolarmente stringenti per il Governo che, intervenendo sul
punto, ha agito molto liberamente, introducendo precisazioni che hanno inciso in maniera
sensibile sull’ampliamento della sfera applicativa della particolare tenuità. Nel quarto ed
ultimo caposaldo della delega, veniva trattato un aspetto incidentale ma per nulla secondario,
rappresentato dalla clausola di salvaguardia per l’esercizio dell’azione risarcitoria.
Ovviamente, tutto ciò doveva essere trattato a seguito del necessario adeguamento della
normativa processuale penale inerente. Su questo aspetto, affrontato dal legislatore delegante
con troppa sinteticità e non poca lacunosità, il Governo ha avuto modo di graduare varie
forme con un approccio non sempre condivisibile. La generica locuzione utilizzata
dall’assemblea parlamentare sembrava esprimere, più semplicemente, la mera
preoccupazione che l’introduzione del meccanismo di particolare tenuità non si inserisse in
modo negativo relativamente all’ambito delle restituzioni e del il risarcimento del danno
derivante da reato; andando quindi ad incidere nel procedimento civile conseguente. Come si
vedrà meglio in seguito, il Governo ha certamente intercettato le aspettative del Parlamento,
con un ambizioso intervento che, tuttavia, non risulta di facile integrazione nel quadro
complessivo del processo penale.
2. Ambito di applicazione
I presupposti applicativi del nuovo istituto sono due: la particolare tenuità dell’offesa e
la non abitualità del comportamento. Si tratta di requisiti, uno di natura oggettiva riguardante
il fatto di reato e il secondo di natura soggettiva inerente all’autore, che devono
necessariamente sussistere congiuntamente. Il primo punto da cui bisogna partire nella
individuazione delle fattispecie alle quali potrebbe essere applicata la nuova causa di non
punibilità, tenendo conto che il decreto legislativo corregge la sopraddetta mancanza nella
delega, è la previsione delle ipotesi sanzionatorie congiunte. L’istituto in esame può in via di
principio trovare applicazione in relazione a qualsivoglia reato, tenendo sempre in
considerazione i limiti edittali che ne segnano i confini. La nuova causa di non punibilità,
infatti, riguarda i soli reati, delitti o contravvenzioni, per i quali è prevista la pena detentiva
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