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Invero, la delega  non  prevedeva l’ipotesi congiunta, lasciando apparentemente fuori

               dall’ambito  operativo  del nuovo istituto  le  fattispecie  sanzionate in  astratto  con pena
               pecuniaria e con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. La formula non

               sembrava esprimere vincoli particolarmente stringenti per il Governo che, intervenendo sul

               punto, ha agito molto liberamente, introducendo precisazioni che hanno inciso in maniera

               sensibile  sull’ampliamento  della  sfera  applicativa  della  particolare  tenuità.  Nel  quarto  ed
               ultimo caposaldo della delega, veniva trattato un aspetto incidentale ma per nulla secondario,

               rappresentato dalla clausola di salvaguardia per l’esercizio dell’azione risarcitoria.

               Ovviamente,  tutto ciò  doveva essere  trattato  a  seguito del  necessario adeguamento della

               normativa processuale penale inerente. Su questo aspetto, affrontato dal legislatore delegante
               con troppa sinteticità e non poca lacunosità, il Governo ha avuto modo di graduare varie

               forme  con un approccio  non sempre condivisibile. La generica locuzione utilizzata

               dall’assemblea parlamentare  sembrava esprimere, più  semplicemente,  la  mera
               preoccupazione che l’introduzione del meccanismo di particolare tenuità non si inserisse in

               modo  negativo relativamente all’ambito  delle restituzioni  e  del  il risarcimento del danno

               derivante da reato; andando quindi ad incidere nel procedimento civile conseguente. Come si

               vedrà meglio in seguito, il Governo ha certamente intercettato le aspettative del Parlamento,

               con  un  ambizioso  intervento  che,  tuttavia,  non  risulta  di  facile  integrazione  nel  quadro
               complessivo del processo penale.




               2.    Ambito di applicazione



                     I presupposti applicativi del nuovo istituto sono due: la particolare tenuità dell’offesa e

               la non abitualità del comportamento. Si tratta di requisiti, uno di natura oggettiva riguardante
               il fatto di reato e il secondo di natura soggettiva inerente all’autore, che devono

               necessariamente  sussistere congiuntamente.  Il primo punto da cui  bisogna partire  nella

               individuazione delle fattispecie alle quali potrebbe essere applicata la nuova causa di non

               punibilità, tenendo conto che il decreto legislativo corregge la sopraddetta mancanza nella
               delega, è la previsione delle ipotesi sanzionatorie congiunte. L’istituto in esame può in via di

               principio trovare applicazione in relazione  a qualsivoglia reato,  tenendo sempre in

               considerazione i limiti edittali che ne segnano i confini. La nuova causa di non punibilità,

               infatti, riguarda i soli reati, delitti o contravvenzioni, per i quali è prevista la pena detentiva


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