Page 109 - Quaderno 2017-12
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CAPITOLO 2

                                                  Modifiche sostanziali




               1.    L’innovazione nel codice penale


                     Come è stato precedentemente illustrato, la norma prevede due parallele modifiche;

               una sotto il profilo sostanziale ed una sotto il profilo procedurale. Andremo ora ad analizzare

               le modifiche intervenute sul codice penale. L’inquadramento della “esclusione della punibilità

               per particolare tenuità  del fatto” nell’ambito del diritto penale è una  soluzione confortata
               dalla configurazione dell’istituto incentrata, in misura non poco rilevante, su categorie di

               diritto sostanziale.  Vi è infatti una definizione in  termini di  “punibilità”  e  non di

               “procedibilità”. La chiave dell’innovazione in termini sostanziali dell’istituto è,
               indubbiamente, l’art. 131-bis  c.p.  Tale articolo ha, come abbiamo precedentemente visto,

               come bacino d’utenza quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel

               massimo a cinque anni, ovvero, la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. In tali

               ipotesi viene ad essere esclusa la punibilità nel caso in cui, per le modalità della condotta e

               per l’esiguità del danno o del pericolo, requisiti da esaminare congiuntamente e da valutare ai
               sensi dell’art 133, primo comma, del c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento

               non risulta abituale. Al secondo comma dell’articolo 131-bis sono, invece, previste le cause di

               esclusione dell’istituto in esame. Difatti, è espressamente previsto quando l’offesa non può
               essere considerata di particolare tenuità. Ciò avviene nel caso in cui l’autore agisca per motivi

               futili o abietti o con crudeltà, anche in danno agli animali , oppure, al secondo punto, nel
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               caso che si adoperino sevizie, o anche approfittando delle condizioni di minorata difesa della

               vittima; anche in riferimento all’età della stessa. Infine, la causa di non punibilità è esclusa

               quando la condotta ha cagionato, o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la
               morte o le lesioni gravissime di una persona. Bisogna tenere in considerazione che, la mera

               sussistenza anche solo di una di queste quattro ipotesi, è sufficiente affinché il principio in

               esame non si applichi.





               13   Con particolare riferimento all’ipotesi della crudeltà nei confronti di animali, è opportuno precisare che la
                  disposizione non esclude tout court l’operatività del nuovo istituto rispetto ai delitti di maltrattamento di
                  animali di cui all’art. 544-ter c.p. L’art. 131-bis c.p. non risulterà applicabile solamente quando tale reato
                  sarà commesso con crudeltà; Tribunale Milano, 9 aprile 2015, n. 3937.

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