Page 108 - Quaderno 2017-12
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Ciò perché queste ultime esprimono il riflesso dell’atteggiamento psicologico dell’agente,

               evidenziato dal  grado  della colpa,  una volta  che si  sia accertata  sul piano  della tipicità,
               l’inosservanza di una norma, e evidenziato dall’intensità del dolo; che si proietta nella scelta da

               parte dell’autore delle modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo criminale. Pur avendo

               rafforzato, anche se con un formula abbastanza ridondante, l’opportuno recupero di uno spazio

               di valutazione soggettiva, il richiamo indistinto alle componenti dell’art. 133, comma 1, c.p. non
               sembra comunque sbilanciare l’istituto verso un’eccessiva soggettivizzazione. L’art. 131-bis non

               menziona il tentativo;  anche sé  la  nuova  causa di non punibilità  è  da  ritenersi  applicabile al

               tentativo; che realizza una figura autonoma di reato con una propria cornice edittale. Rientrano,

               in tal modo, nel campo di applicazione dell’art. 131-bis, ad esempio, le ipotesi tentate di furto
               aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., escluse, ovviamente, nella forma consumata quale il furto in

               supermercato con mezzo fraudolento. Evento reato che, nella prassi, spesso si caratterizza per

               essere integrato  da condotte  di scarsa offensività.  Il problema  sorge, quindi, in relazione alle
               ipotesi in cui il legislatore ha previsto, vuoi attraverso una circostanza attenuante, vuoi attraverso

               una  fattispecie autonoma  di reato, una  diminuzione della pena dinnanzi  a  fatti di reato

               caratterizzati da scarsa offensività. In tali casi si pone il problema della compatibilità con la nuova

               causa di non punibilità. A titolo di esempio si possono citare l’art. 62, n. 4, c.p., circostanza

               attenuante operante in presenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità, l’art. 648, co. 2,
               c.p., che prevede una diminuzione di pena per la ricettazione se «il fatto è di particolare tenuità»

               o l’art. 323-bis che, a proposito di alcuni delitti contro la p.a. prevede una pena diminuita in

               ragione della particolare tenuità del fatto. Di particolare rilevanza è l’art. 73, co. 5, d.P.R. 9
               ottobre 1990, n. 309, oggi fattispecie autonoma di reato, che punisce con una pena inferiore i

               fatti, previsti dal co. 1 della stessa norma, che per la modalità concrete di realizzazione, per le

               circostanze dell’azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze, siano di «lieve entità».

               L’art. 131-bis  c.p., al  co. 5, in merito alla questione in  esame, dispone l’applicabilità
               dell’istituto anche quando la legge prevede la particolare  tenuità del  danno o del pericolo

               come circostanza attenuante. La disposizione, a ben vedere, non contempla l’ipotesi in cui la

               tenuità  del fatto sia elemento costitutivo di una fattispecie autonoma di reato  (è  la citata

               ipotesi dell’art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
                     Tale mancanza sembra però superabile in via interpretativa: a fronte di una lieve entità del

               fatto, che integra la figura di reato di cui si parla, come ad esempio la cessione di un piccolo

               quantitativo di  marijuana, è  pur sempre  concepibile una  particolare tenuità proprio di quello

               stesso fatto; come ad esempio la cessione di un quantitativo ancor più piccolo di quella sostanza.


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