Page 108 - Quaderno 2017-12
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Ciò perché queste ultime esprimono il riflesso dell’atteggiamento psicologico dell’agente,
evidenziato dal grado della colpa, una volta che si sia accertata sul piano della tipicità,
l’inosservanza di una norma, e evidenziato dall’intensità del dolo; che si proietta nella scelta da
parte dell’autore delle modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo criminale. Pur avendo
rafforzato, anche se con un formula abbastanza ridondante, l’opportuno recupero di uno spazio
di valutazione soggettiva, il richiamo indistinto alle componenti dell’art. 133, comma 1, c.p. non
sembra comunque sbilanciare l’istituto verso un’eccessiva soggettivizzazione. L’art. 131-bis non
menziona il tentativo; anche sé la nuova causa di non punibilità è da ritenersi applicabile al
tentativo; che realizza una figura autonoma di reato con una propria cornice edittale. Rientrano,
in tal modo, nel campo di applicazione dell’art. 131-bis, ad esempio, le ipotesi tentate di furto
aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., escluse, ovviamente, nella forma consumata quale il furto in
supermercato con mezzo fraudolento. Evento reato che, nella prassi, spesso si caratterizza per
essere integrato da condotte di scarsa offensività. Il problema sorge, quindi, in relazione alle
ipotesi in cui il legislatore ha previsto, vuoi attraverso una circostanza attenuante, vuoi attraverso
una fattispecie autonoma di reato, una diminuzione della pena dinnanzi a fatti di reato
caratterizzati da scarsa offensività. In tali casi si pone il problema della compatibilità con la nuova
causa di non punibilità. A titolo di esempio si possono citare l’art. 62, n. 4, c.p., circostanza
attenuante operante in presenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità, l’art. 648, co. 2,
c.p., che prevede una diminuzione di pena per la ricettazione se «il fatto è di particolare tenuità»
o l’art. 323-bis che, a proposito di alcuni delitti contro la p.a. prevede una pena diminuita in
ragione della particolare tenuità del fatto. Di particolare rilevanza è l’art. 73, co. 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, oggi fattispecie autonoma di reato, che punisce con una pena inferiore i
fatti, previsti dal co. 1 della stessa norma, che per la modalità concrete di realizzazione, per le
circostanze dell’azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze, siano di «lieve entità».
L’art. 131-bis c.p., al co. 5, in merito alla questione in esame, dispone l’applicabilità
dell’istituto anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo
come circostanza attenuante. La disposizione, a ben vedere, non contempla l’ipotesi in cui la
tenuità del fatto sia elemento costitutivo di una fattispecie autonoma di reato (è la citata
ipotesi dell’art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Tale mancanza sembra però superabile in via interpretativa: a fronte di una lieve entità del
fatto, che integra la figura di reato di cui si parla, come ad esempio la cessione di un piccolo
quantitativo di marijuana, è pur sempre concepibile una particolare tenuità proprio di quello
stesso fatto; come ad esempio la cessione di un quantitativo ancor più piccolo di quella sostanza.
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