Page 106 - Quaderno 2017-12
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non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla

               predetta pena detentiva. Quella di individuare l’ambito di applicazione dell’istituto in base al
               massimo edittale,  della pena detentiva comminata,  è  parsa, per alcuni,  una scelta molto

               criticabile. Ciò che molti si sono chiesti, infatti, è se fosse più opportuno, ma soprattutto più

               funzionale,  fare riferimento,  anziché  al  massimo, al minimo edittale.  Ragionare partendo

               dalla minima gravità necessaria, è certamente più rappresentativo del disvalore associato al
               reato, considerato, appunto, tenendo presente la sua minima espressione offensiva. Questo

               perché l’individuazione del massimo edittale quale limite rispetto all’ambito di applicazione

               della nuova causa di non punibilità, può portare a conseguenze incongrue; come l’esclusione

               di fattispecie che, nonostante  nella  loro  minima portata offensiva siano addirittura meno
               gravi  di  altre,  alle  quali  la  nuova  causa  di  non  punibilità  risulta  invece  applicabile,  non

               vengono quindi ricomprese nell’ambito operativo dell’istituto. Un esempio esplicativo è il

               caso del parcheggiatore abusivo che, minacciando anche solo implicitamente l’automobilista,
               richieda il pagamento di una  somma di denaro irrisoria. Tale  ipotesi di lieve entità,

               riconducibile al delitto di estorsione , che è punito con una pena detentiva compresa tra i 5
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               e i dieci anni, risulta ben superiore nel massimo al limite di cinque anni previsto dall’art. 131-

               bis c.p. D’altra parte, è stato osservato come l’attitudine di un comportamento a manifestarsi

               in forma tenue non ha a che fare con l’astratta gravità della fattispecie ideale, rappresentata
               dalla cornice edittale,  ma con la concreta graduabilità  dell’offesa.  Per stabilire  la concreta

               ampiezza del bacino di reati potenzialmente  attratti dalla nuova causa di non punibilità

               occorre considerare il comma 1 dell’art. 131-bis c.p. in relazione con i successivi commi 4 e 5.
               È stabilito, infatti, che, ai fini del primo comma, non si deve tener conto delle circostanze,

               eccezion fatta per quelle che determinano l’applicazione di una pena di specie diversa o ad

               effetto speciale,  per espressa previsione normativa ex art. 131-bis  co. 4 c.p.  È  risaputo,

               invero, che le circostanze autonome e ad affetto speciale rivestono una importanza tale da

               essere spesso riconosciute, a livello legislativo, come  fossero fattispecie autonome .  Nel
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               caso ricorrano tali circostanze, il giudice non potrà effettuare il giudizio di bilanciamento di

               cui all’art. 69 c.p., ma  dovrà  tenere conto di tutte le circostanze aggravanti presenti, che

               andranno ad incidere, di conseguenza, sulla individuazione del massimo edittale.
                     Il problema sorge, quindi, ove queste ultime ricorrano, poiché, appunto, non si applica

               inspiegabilmente il meccanismo di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.



               11   Cass. pen., Sez. II, 7 giugno 2012, n. 21942.
               12   F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1706.

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