Page 106 - Quaderno 2017-12
P. 106
non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena detentiva. Quella di individuare l’ambito di applicazione dell’istituto in base al
massimo edittale, della pena detentiva comminata, è parsa, per alcuni, una scelta molto
criticabile. Ciò che molti si sono chiesti, infatti, è se fosse più opportuno, ma soprattutto più
funzionale, fare riferimento, anziché al massimo, al minimo edittale. Ragionare partendo
dalla minima gravità necessaria, è certamente più rappresentativo del disvalore associato al
reato, considerato, appunto, tenendo presente la sua minima espressione offensiva. Questo
perché l’individuazione del massimo edittale quale limite rispetto all’ambito di applicazione
della nuova causa di non punibilità, può portare a conseguenze incongrue; come l’esclusione
di fattispecie che, nonostante nella loro minima portata offensiva siano addirittura meno
gravi di altre, alle quali la nuova causa di non punibilità risulta invece applicabile, non
vengono quindi ricomprese nell’ambito operativo dell’istituto. Un esempio esplicativo è il
caso del parcheggiatore abusivo che, minacciando anche solo implicitamente l’automobilista,
richieda il pagamento di una somma di denaro irrisoria. Tale ipotesi di lieve entità,
riconducibile al delitto di estorsione , che è punito con una pena detentiva compresa tra i 5
11
e i dieci anni, risulta ben superiore nel massimo al limite di cinque anni previsto dall’art. 131-
bis c.p. D’altra parte, è stato osservato come l’attitudine di un comportamento a manifestarsi
in forma tenue non ha a che fare con l’astratta gravità della fattispecie ideale, rappresentata
dalla cornice edittale, ma con la concreta graduabilità dell’offesa. Per stabilire la concreta
ampiezza del bacino di reati potenzialmente attratti dalla nuova causa di non punibilità
occorre considerare il comma 1 dell’art. 131-bis c.p. in relazione con i successivi commi 4 e 5.
È stabilito, infatti, che, ai fini del primo comma, non si deve tener conto delle circostanze,
eccezion fatta per quelle che determinano l’applicazione di una pena di specie diversa o ad
effetto speciale, per espressa previsione normativa ex art. 131-bis co. 4 c.p. È risaputo,
invero, che le circostanze autonome e ad affetto speciale rivestono una importanza tale da
essere spesso riconosciute, a livello legislativo, come fossero fattispecie autonome . Nel
12
caso ricorrano tali circostanze, il giudice non potrà effettuare il giudizio di bilanciamento di
cui all’art. 69 c.p., ma dovrà tenere conto di tutte le circostanze aggravanti presenti, che
andranno ad incidere, di conseguenza, sulla individuazione del massimo edittale.
Il problema sorge, quindi, ove queste ultime ricorrano, poiché, appunto, non si applica
inspiegabilmente il meccanismo di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.
11 Cass. pen., Sez. II, 7 giugno 2012, n. 21942.
12 F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1706.
104

