Page 101 - Quaderno 2017-12
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Sembra  essere, quindi,  lasciato libero in merito alla collocazione processuale, senza

               nessuna indicazione in merito alla discussa natura giuridica dell’istituto. Il d.lgs. n. 28/2015
               ha avuto quindi, tanto, degli effetti  sotto il profilo sostanziale,  quanto  sotto quello

               processuale. Come vedremo il punto focale dell’innovazione del diritto sostanziale è l’art

               131-bis c.p., che disciplina i presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità. Dal

               punto di vista del diritto processuale,  il legislatore delegato, ha invece introdotto delle
               disposizioni di coordinamento sia per ciò che concerne le fasi preliminari e prodromiche al

               processo, e quindi la disciplina dell’archiviazione e del proscioglimento predibattimentale, sia

               per ciò che  riguarda le fasi successive al  giudizio, ossia  gli effetti civili della sentenza di

               proscioglimento ex  art  131-bis.  e  gli  effetti  in  tema di  casellario  giudiziario.  In  sintesi,
               l’istituto, presuppone la sussistenza di un reato, fatto antigiuridico e colpevole, ponendo,

               come limite operativo, considerazioni di opportunità circa la non applicazione della pena.

               Non  si tratta, quindi, di  una depenalizzazione, poiché ciò significherebbe  trasformare un
               reato in una sanzione amministrativa. Se fosse avvenuta una depenalizzazione, sarebbe stata

               predisposta una sanzione pecuniaria amministrativa in via alternativa che avrebbe sostituito

               la reclusione, la multa, l’arresto o l’ammenda.  La differenza è quindi palese;  con la

               depenalizzazione, tutti i reati, a prescindere dalle modalità con le quali in concreto si sono

               consumati, vengono meno. Il legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono
               più reato, mentre, nel caso in esame, viene attribuito al giudice il potere di verificare, nel caso

               concreto, i fatti che non meritano di essere puniti; perché, per le loro modalità, per la lievità

               del danno o del pericolo cagionato, o per la loro occasionalità hanno arrecato una offesa
               troppo lieve per meritare una sanzione penale.  Non si tratta, però, nemmeno di una

               decriminalizzazione, poiché il fatto illecito, in se stesso, resta illecito. Non vengono meno

               l’antigiuridicità del fatto e del  comportamento. Nemmeno si può parlare di assoluzione,

               poiché il responsabile non viene assolto; quindi dichiarato estraneo alla dinamica connessa.
               Come abbiamo detto, non venendo meno l’antigiuridicità del fatto e del comportamento, il

               fatto illecito resta tale. Anche se, potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla sentenza ex art

               530 c.p.p.; della quale si tratterà con attenzione in seguito. Si tratta perciò, di una causa di

               non punibilità. Fermo restando che l’azione resta illecita, l’ordinamento giuridico sceglie di
               non irrogare la pena a  colui che, comunque, ritiene responsabile di un’azione contra legem.

               Dunque, il fatto sussiste, è realmente accaduto, resta illecito, ma lo Stato rinuncia a punire

               chi l’ha commesso  sul presupposto  che il fatto è di  particolare  tenuità. Bisogna inoltre

               sottolineare che si tratta di una causa di non punibilità e non di improcedibilità.


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