Page 101 - Quaderno 2017-12
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Sembra essere, quindi, lasciato libero in merito alla collocazione processuale, senza
nessuna indicazione in merito alla discussa natura giuridica dell’istituto. Il d.lgs. n. 28/2015
ha avuto quindi, tanto, degli effetti sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello
processuale. Come vedremo il punto focale dell’innovazione del diritto sostanziale è l’art
131-bis c.p., che disciplina i presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità. Dal
punto di vista del diritto processuale, il legislatore delegato, ha invece introdotto delle
disposizioni di coordinamento sia per ciò che concerne le fasi preliminari e prodromiche al
processo, e quindi la disciplina dell’archiviazione e del proscioglimento predibattimentale, sia
per ciò che riguarda le fasi successive al giudizio, ossia gli effetti civili della sentenza di
proscioglimento ex art 131-bis. e gli effetti in tema di casellario giudiziario. In sintesi,
l’istituto, presuppone la sussistenza di un reato, fatto antigiuridico e colpevole, ponendo,
come limite operativo, considerazioni di opportunità circa la non applicazione della pena.
Non si tratta, quindi, di una depenalizzazione, poiché ciò significherebbe trasformare un
reato in una sanzione amministrativa. Se fosse avvenuta una depenalizzazione, sarebbe stata
predisposta una sanzione pecuniaria amministrativa in via alternativa che avrebbe sostituito
la reclusione, la multa, l’arresto o l’ammenda. La differenza è quindi palese; con la
depenalizzazione, tutti i reati, a prescindere dalle modalità con le quali in concreto si sono
consumati, vengono meno. Il legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono
più reato, mentre, nel caso in esame, viene attribuito al giudice il potere di verificare, nel caso
concreto, i fatti che non meritano di essere puniti; perché, per le loro modalità, per la lievità
del danno o del pericolo cagionato, o per la loro occasionalità hanno arrecato una offesa
troppo lieve per meritare una sanzione penale. Non si tratta, però, nemmeno di una
decriminalizzazione, poiché il fatto illecito, in se stesso, resta illecito. Non vengono meno
l’antigiuridicità del fatto e del comportamento. Nemmeno si può parlare di assoluzione,
poiché il responsabile non viene assolto; quindi dichiarato estraneo alla dinamica connessa.
Come abbiamo detto, non venendo meno l’antigiuridicità del fatto e del comportamento, il
fatto illecito resta tale. Anche se, potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla sentenza ex art
530 c.p.p.; della quale si tratterà con attenzione in seguito. Si tratta perciò, di una causa di
non punibilità. Fermo restando che l’azione resta illecita, l’ordinamento giuridico sceglie di
non irrogare la pena a colui che, comunque, ritiene responsabile di un’azione contra legem.
Dunque, il fatto sussiste, è realmente accaduto, resta illecito, ma lo Stato rinuncia a punire
chi l’ha commesso sul presupposto che il fatto è di particolare tenuità. Bisogna inoltre
sottolineare che si tratta di una causa di non punibilità e non di improcedibilità.
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