Page 110 - Quaderno 2017-12
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Ciò, porta inevitabilmente a ritenere il fatto non di particolare tenuità per presunzione

               di legge. Andiamo ora ad analizzare gli indici-criteri che devono valutare, come vedremo tra
               breve, il pubblico ministero, in prima fase, e il giudice, in seconda fase, tenendo presente che

               solo un’applicazione meditata della non punibilità per la particolare tenuità del fatto potrà

               apportare effettivi benefici; mentre un uso distorto, finalizzato alla rapida eliminazione dei

               fascicoli processuali, avrebbe  effetti disastrosi  dando concretezza  a quelle ipotesi  che
               indicano  nel  nuovo  istituto la  sostanziale resa  dell’ordinamento  giuridico  di fronte  alla

               criminalità diffusa. Se, dunque, vi sarà superficialità nelle valutazioni, se si instaureranno negli

               uffici giudiziari prassi  applicative finalizzate esclusivamente a far  quadrare le  statistiche,

               applicando le  nuove norme, ad esempio  in modo massivo  per  talune  tipologie di reato
               prescindendo dal singolo caso, oltre a svilire le proprie funzioni, il giudice renderà di fatto

               dannoso un istituto che, al contrario, se oculatamente utilizzato consente di raggiungere in

               alcuni casi risultati potenzialmente condivisibili. consente di attivare




               2     Indici criteri e problematiche emergenti



                     In relazione all’istituto e alle modifiche introdotte in campo sostanziale emergono una
               serie di criticità. Sempre in relazione al presupposto attinente all’entità dell’offesa, l’art. 131-

               bis, precisando che quest’ultima non può essere ritenuta di  particolare tenuità agendo  per

               motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali,  adoperando  sevizie o
               approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero quando la condotta ha

               cagionato o da essa  sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni

               gravissime di una persona, ha introdotto una serie di ipotesi nel tentativo di circoscrivere la

               discrezionalità del giudice.  La specificazione di tali fattispecie  è, tuttavia,  da ritenersi
               superflua; in quanto, per la gravità che le connota, esse sono in concreto insuscettibili di dar

               luogo a offese di particolare tenuità. È bene ora sottolineare che tali circostanze possono

               essere apprezzate e ritenute, dal  giudice, ostative laddove emergano in  fatto alla vicenda

               incriminata; anche se non vi sia stata una formale contestazione. Si tratta, comunque, come
               abbiamo detto, di ipotesi pleonastiche che, in considerazione della loro gravità, verrebbero

               comunque escluse dall’ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità, in

               sede di valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo.





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