Page 110 - Quaderno 2017-12
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Ciò, porta inevitabilmente a ritenere il fatto non di particolare tenuità per presunzione
di legge. Andiamo ora ad analizzare gli indici-criteri che devono valutare, come vedremo tra
breve, il pubblico ministero, in prima fase, e il giudice, in seconda fase, tenendo presente che
solo un’applicazione meditata della non punibilità per la particolare tenuità del fatto potrà
apportare effettivi benefici; mentre un uso distorto, finalizzato alla rapida eliminazione dei
fascicoli processuali, avrebbe effetti disastrosi dando concretezza a quelle ipotesi che
indicano nel nuovo istituto la sostanziale resa dell’ordinamento giuridico di fronte alla
criminalità diffusa. Se, dunque, vi sarà superficialità nelle valutazioni, se si instaureranno negli
uffici giudiziari prassi applicative finalizzate esclusivamente a far quadrare le statistiche,
applicando le nuove norme, ad esempio in modo massivo per talune tipologie di reato
prescindendo dal singolo caso, oltre a svilire le proprie funzioni, il giudice renderà di fatto
dannoso un istituto che, al contrario, se oculatamente utilizzato consente di raggiungere in
alcuni casi risultati potenzialmente condivisibili. consente di attivare
2 Indici criteri e problematiche emergenti
In relazione all’istituto e alle modifiche introdotte in campo sostanziale emergono una
serie di criticità. Sempre in relazione al presupposto attinente all’entità dell’offesa, l’art. 131-
bis, precisando che quest’ultima non può essere ritenuta di particolare tenuità agendo per
motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali, adoperando sevizie o
approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero quando la condotta ha
cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona, ha introdotto una serie di ipotesi nel tentativo di circoscrivere la
discrezionalità del giudice. La specificazione di tali fattispecie è, tuttavia, da ritenersi
superflua; in quanto, per la gravità che le connota, esse sono in concreto insuscettibili di dar
luogo a offese di particolare tenuità. È bene ora sottolineare che tali circostanze possono
essere apprezzate e ritenute, dal giudice, ostative laddove emergano in fatto alla vicenda
incriminata; anche se non vi sia stata una formale contestazione. Si tratta, comunque, come
abbiamo detto, di ipotesi pleonastiche che, in considerazione della loro gravità, verrebbero
comunque escluse dall’ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità, in
sede di valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo.
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