Page 125 - Quaderno 2017-12
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irroga le sanzioni penali per i reati; mentre gli organi di vigilanza amministrativa e di polizia

               accertano le violazioni amministrative e gli enti pubblici amministrativi compenti attivano le
               procedure per le relative sanzioni amministrative.

                     Ma, nel contesto della  normativa in esame, la polizia giudiziaria, oltre ad accertare i

               reati,  accerta  anche  le  violazioni  amministrative  nella  comunicazione  notizia  di  reato.  Il

               pubblico ministero  quindi  promuove l’azione penale per  i reati  e  redige  un  “capo di
               incolpazione” per le sanzioni amministrative. Il giudice penale, poi, irroga le sanzioni penali

               per i reati e anche le sanzioni amministrative. Tutto questo ha forti ripercussioni sulla natura

               degli  accertamenti  e degli atti che la  polizia  giudiziaria deve redigere  durante i controlli.

               Trattiamo ora dei reati di carattere ambientale relativamente al decreto sulla tenuità del fatto.
               La causa di non punibilità può trovare, astrattamente, applicazione con riferimento a gran

               parte dei reati ambientali, riguardando, indifferentemente, i delitti e, considerato il limite di

               pena,  tutte le contravvenzioni, cosicché pochissime ipotesi di  reato restano escluse. Un
               esempio lo si ritrova nel D.Lgs. 152/06, dove tutte le ipotesi di reato rientrano astrattamente

               entro i limiti di pena indicati dall’art. 131-bis c.p., fatta eccezione per la combustione illecita

               di rifiuti pericolosi, art. 256-bis, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; previste

               all’art. 260. Peraltro c’è da dire che la questione del rischio di una applicazione massiva del

               nuovo principio  sulla  particolare  tenuità del  fatto  per tipologie  di reato e non per caso
               concreto  si  pone, con  maggiore evidenza, per ciò che concerne le  violazioni ambientali,

               rispetto alle quali la sottovalutazione da parte di alcuni uffici giudiziari, che le considerano

               fatti di minore rilievo, è particolarmente evidente e la necessità di districarsi in una materia
               complessa  ed in continua  evoluzione può indurre, non percependo adeguatamente la

               rilevanza di certe condotte, a scegliere la strada della nuova ipotesi di non punibilità come

               quella più agevolmente percorribile. Vediamo una serie di ipotesi in campo ambientale per le

               qualsiasi può escludere la tenuità del fatto. Il reato di discarica abusiva  può ritenersi escluso
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               dalla applicabilità della causa di non punibilità per la struttura del reato che si caratterizza per
               la ripetitività e non occasionalità dei conferimenti e smaltimenti abusivi tali da ridurre una

               determinata area quale ricettacolo di rifiuti; pare difficile potersi rinvenire il requisito della

               tenuità  del danno  e, soprattutto, la condotta  tipica è condotta  plurima e abituale.  Si può
               escludere che una condotta meramente formale, quale ad esempio, l’avvio di un’attività senza

               autorizzazione, possa  essere considerato  “un fatto  tenue”  quando, sempre a  titolo di

               esempio, l’effettuazione di uno  scarico o la  gestione di rifiuti non avrebbe potuto essere


               34   Art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

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