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irroga le sanzioni penali per i reati; mentre gli organi di vigilanza amministrativa e di polizia
accertano le violazioni amministrative e gli enti pubblici amministrativi compenti attivano le
procedure per le relative sanzioni amministrative.
Ma, nel contesto della normativa in esame, la polizia giudiziaria, oltre ad accertare i
reati, accerta anche le violazioni amministrative nella comunicazione notizia di reato. Il
pubblico ministero quindi promuove l’azione penale per i reati e redige un “capo di
incolpazione” per le sanzioni amministrative. Il giudice penale, poi, irroga le sanzioni penali
per i reati e anche le sanzioni amministrative. Tutto questo ha forti ripercussioni sulla natura
degli accertamenti e degli atti che la polizia giudiziaria deve redigere durante i controlli.
Trattiamo ora dei reati di carattere ambientale relativamente al decreto sulla tenuità del fatto.
La causa di non punibilità può trovare, astrattamente, applicazione con riferimento a gran
parte dei reati ambientali, riguardando, indifferentemente, i delitti e, considerato il limite di
pena, tutte le contravvenzioni, cosicché pochissime ipotesi di reato restano escluse. Un
esempio lo si ritrova nel D.Lgs. 152/06, dove tutte le ipotesi di reato rientrano astrattamente
entro i limiti di pena indicati dall’art. 131-bis c.p., fatta eccezione per la combustione illecita
di rifiuti pericolosi, art. 256-bis, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; previste
all’art. 260. Peraltro c’è da dire che la questione del rischio di una applicazione massiva del
nuovo principio sulla particolare tenuità del fatto per tipologie di reato e non per caso
concreto si pone, con maggiore evidenza, per ciò che concerne le violazioni ambientali,
rispetto alle quali la sottovalutazione da parte di alcuni uffici giudiziari, che le considerano
fatti di minore rilievo, è particolarmente evidente e la necessità di districarsi in una materia
complessa ed in continua evoluzione può indurre, non percependo adeguatamente la
rilevanza di certe condotte, a scegliere la strada della nuova ipotesi di non punibilità come
quella più agevolmente percorribile. Vediamo una serie di ipotesi in campo ambientale per le
qualsiasi può escludere la tenuità del fatto. Il reato di discarica abusiva può ritenersi escluso
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dalla applicabilità della causa di non punibilità per la struttura del reato che si caratterizza per
la ripetitività e non occasionalità dei conferimenti e smaltimenti abusivi tali da ridurre una
determinata area quale ricettacolo di rifiuti; pare difficile potersi rinvenire il requisito della
tenuità del danno e, soprattutto, la condotta tipica è condotta plurima e abituale. Si può
escludere che una condotta meramente formale, quale ad esempio, l’avvio di un’attività senza
autorizzazione, possa essere considerato “un fatto tenue” quando, sempre a titolo di
esempio, l’effettuazione di uno scarico o la gestione di rifiuti non avrebbe potuto essere
34 Art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
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