Page 127 - Quaderno 2017-12
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CAPITOLO 3

                                                 Innovazioni procedurali




               1     Aspetti introduttivi


                     Iniziando a trattare del profilo procedurale della riforma, è bene subito evidenziare che

               ci sono state due diverse modifiche integrative. La disciplina processuale introdotta dal d.lgs.

               n. 28/2015 è frutto di tale costante bilanciamento di interessi eterogenei. Di qui, la possibilità

               di archiviare il procedimento per  particolare  tenuità  del fatto, e  di  prosciogliere in fase
               predibattimentale alle condizioni che verranno meglio specificate nel successivo paragrafo, e

               di addivenire alla medesima conclusione nell’udienza preliminare o nel giudizio abbreviato;

               nonché all’esito del dibattimento ed in fase di impugnazione. Il primo intervento, ha quindi
               riguardato la procedura di archiviazione, mentre, il secondo, la procedura di sentenza di non

               doversi procedere nella fase del giudizio; sia preliminare sia conseguente al giudizio stesso. Vi

               sono  state varie problematiche che hanno riguardato sia queste due  “riforme” ma, più in

               generale, l’applicabilità dell’istituto. Ciò è avvenuto  sia da un punto  di vista prettamente

               processuale, sia con riguardo agli effetti extra processuali della riforma. Il d.lgs. n. 28/2015
               ha, quindi, disciplinato i profili processuali dell’istituto, in conformità con le previsioni della

               legge delega. Con l’introduzione, nell’ambito del nostro sistema penale, dell’istituto della non

               punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore ha in concreto posto in essere un
               tentativo  per  soddisfare esigenze  di deflazione processuale in linea con il principio di

               ragionevolezza e proporzionalità; “il dispendio di energie processuali, di qualsiasi tipo, per

               fatti “bagatellari” risulta infatti irragionevole e sproporzionato sia per l’ordinamento sia per

               l’autore del reato, costretti a sopportare il peso, economico e psicologico, del processo a loro

               carico “. Innanzitutto, è necessario chiarire, soprattutto per le evidenti ripercussioni sulla
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               disciplina processuale, la natura giuridica della clausola di cui all’art. 131-bis c.p., vale a dire la

               dubbia classificazione  concettuale dell’esclusione della punibilità per  tenuità del fatto, che

               oscilla tra causa di non punibilità e causa di improcedibilità. I due istituti differiscono
               completamente.



               35   Relazione allo Schema di d.lgs. recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del
                  fatto, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014, p. 6.


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