Page 127 - Quaderno 2017-12
P. 127
CAPITOLO 3
Innovazioni procedurali
1 Aspetti introduttivi
Iniziando a trattare del profilo procedurale della riforma, è bene subito evidenziare che
ci sono state due diverse modifiche integrative. La disciplina processuale introdotta dal d.lgs.
n. 28/2015 è frutto di tale costante bilanciamento di interessi eterogenei. Di qui, la possibilità
di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto, e di prosciogliere in fase
predibattimentale alle condizioni che verranno meglio specificate nel successivo paragrafo, e
di addivenire alla medesima conclusione nell’udienza preliminare o nel giudizio abbreviato;
nonché all’esito del dibattimento ed in fase di impugnazione. Il primo intervento, ha quindi
riguardato la procedura di archiviazione, mentre, il secondo, la procedura di sentenza di non
doversi procedere nella fase del giudizio; sia preliminare sia conseguente al giudizio stesso. Vi
sono state varie problematiche che hanno riguardato sia queste due “riforme” ma, più in
generale, l’applicabilità dell’istituto. Ciò è avvenuto sia da un punto di vista prettamente
processuale, sia con riguardo agli effetti extra processuali della riforma. Il d.lgs. n. 28/2015
ha, quindi, disciplinato i profili processuali dell’istituto, in conformità con le previsioni della
legge delega. Con l’introduzione, nell’ambito del nostro sistema penale, dell’istituto della non
punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore ha in concreto posto in essere un
tentativo per soddisfare esigenze di deflazione processuale in linea con il principio di
ragionevolezza e proporzionalità; “il dispendio di energie processuali, di qualsiasi tipo, per
fatti “bagatellari” risulta infatti irragionevole e sproporzionato sia per l’ordinamento sia per
l’autore del reato, costretti a sopportare il peso, economico e psicologico, del processo a loro
carico “. Innanzitutto, è necessario chiarire, soprattutto per le evidenti ripercussioni sulla
35
disciplina processuale, la natura giuridica della clausola di cui all’art. 131-bis c.p., vale a dire la
dubbia classificazione concettuale dell’esclusione della punibilità per tenuità del fatto, che
oscilla tra causa di non punibilità e causa di improcedibilità. I due istituti differiscono
completamente.
35 Relazione allo Schema di d.lgs. recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014, p. 6.
125

