Page 128 - Quaderno 2017-12
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Se le cause di non punibilità presuppongono un accertamento di natura giudiziale, le

               cause di improcedibilità possono essere dichiarate in ogni stato e grado del processo. Ciò che
               rileva, sotto il profilo processuale, è che il legislatore delegato, pur orientato alla costruzione

               di una causa di non punibilità, abbia comunque voluto tener conto delle esigenze deflative.

               Di conseguenza l’inquadramento dogmatico ed il meccanismo procedurale hanno finito per

               operare come delle variabili indipendenti, al fine di contemperare le esigenze di economia
               processuale  con quelle di accertamento dell’offensività  tenue.  Quindi,  dopo essere stato

               presentato, all’interno  di una serie di progetti di  legge, alla  stregua  di una  causa  di

               improcedibilità,  l’istituto  in  parola  ha  trovato  attuazione come  causa  di  non punibilità,

               prevalendo così l’opzione sostanziale rispetto a quella processuale. Se la scelta in rito avrebbe
               dovuto fare i conti con l’art. 112 Cost., la scelta di sostanza avrebbe invece dovuto trovare il

               proprio parametro di riferimento nell’art. 25, comma 2, Cost.: entrambe le soluzioni, tuttavia,

               avrebbero dovuto transitare attraverso l’identificazione di parametri sufficientemente chiari e
               univoci del concetto riconducibile all’irrilevanza del fatto; idonei ad assicurarne l’equità e a

               garantirne  la  controllabilità  a  posteriori.  Optare  tra  improcedibilità  e  non  punibilità  ha

               peraltro implicato riflessi diversi  sul piano del trattamento processuale dell’istituto: un

               trattamento rapido e semplice nel primo caso; un trattamento molto più complicato nel

               secondo caso che, presupponendo un vaglio di merito nonché  una dichiarazione  di
               colpevolezza, impone il rispetto dei canoni del giusto processo. D’altronde, se l’esistenza di

               una condizione di procedibilità preclude al giudice il vaglio del merito, è l’accertata

               configurazione concreta del reato per cui si procede a ostacolare il processo. In tale contesto,
               come poi è stato, avrebbe dovuto essere individuato anche uno spazio per la persona offesa

               dal reato, «portatrice di un vero e proprio diritto ad essere informata e a interloquire nelle

               determinazioni concernenti l’esercizio dell’azione penale, riconosciutole tra l’altro, in

               particolare, dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa

               del 25 ottobre 2012» .  Ciò, in considerazione  della circostanza che qualora la fattispecie
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               criminosa alla quale si intende applicare l’istituto dell’irrilevanza del fatto  presenta una

               persona offesa, la declaratoria di rinuncia alla sanzione non può prescindere dal contributo di

               quest’ultima, vuoi per soppesare la gravità del fatto anche sulla base della percezione della
               parte lesa, vuoi per consentire ad essa di manifestare il proprio punto di vista in ordine a

               perseguibilità e punizione dell’illecito.


               36   Relazione allo Schema di d.lgs., cit., p. 6.


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