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Se le cause di non punibilità presuppongono un accertamento di natura giudiziale, le
cause di improcedibilità possono essere dichiarate in ogni stato e grado del processo. Ciò che
rileva, sotto il profilo processuale, è che il legislatore delegato, pur orientato alla costruzione
di una causa di non punibilità, abbia comunque voluto tener conto delle esigenze deflative.
Di conseguenza l’inquadramento dogmatico ed il meccanismo procedurale hanno finito per
operare come delle variabili indipendenti, al fine di contemperare le esigenze di economia
processuale con quelle di accertamento dell’offensività tenue. Quindi, dopo essere stato
presentato, all’interno di una serie di progetti di legge, alla stregua di una causa di
improcedibilità, l’istituto in parola ha trovato attuazione come causa di non punibilità,
prevalendo così l’opzione sostanziale rispetto a quella processuale. Se la scelta in rito avrebbe
dovuto fare i conti con l’art. 112 Cost., la scelta di sostanza avrebbe invece dovuto trovare il
proprio parametro di riferimento nell’art. 25, comma 2, Cost.: entrambe le soluzioni, tuttavia,
avrebbero dovuto transitare attraverso l’identificazione di parametri sufficientemente chiari e
univoci del concetto riconducibile all’irrilevanza del fatto; idonei ad assicurarne l’equità e a
garantirne la controllabilità a posteriori. Optare tra improcedibilità e non punibilità ha
peraltro implicato riflessi diversi sul piano del trattamento processuale dell’istituto: un
trattamento rapido e semplice nel primo caso; un trattamento molto più complicato nel
secondo caso che, presupponendo un vaglio di merito nonché una dichiarazione di
colpevolezza, impone il rispetto dei canoni del giusto processo. D’altronde, se l’esistenza di
una condizione di procedibilità preclude al giudice il vaglio del merito, è l’accertata
configurazione concreta del reato per cui si procede a ostacolare il processo. In tale contesto,
come poi è stato, avrebbe dovuto essere individuato anche uno spazio per la persona offesa
dal reato, «portatrice di un vero e proprio diritto ad essere informata e a interloquire nelle
determinazioni concernenti l’esercizio dell’azione penale, riconosciutole tra l’altro, in
particolare, dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa
del 25 ottobre 2012» . Ciò, in considerazione della circostanza che qualora la fattispecie
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criminosa alla quale si intende applicare l’istituto dell’irrilevanza del fatto presenta una
persona offesa, la declaratoria di rinuncia alla sanzione non può prescindere dal contributo di
quest’ultima, vuoi per soppesare la gravità del fatto anche sulla base della percezione della
parte lesa, vuoi per consentire ad essa di manifestare il proprio punto di vista in ordine a
perseguibilità e punizione dell’illecito.
36 Relazione allo Schema di d.lgs., cit., p. 6.
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