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Tribunale per i minorenni dovrà esercitare l’azione penale per chiedere espressamente la
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. E ciò non già per una questione
di maggior favore rappresentata dal nuovo istituto rispetto a quello più risalente, quanto in
ragione del rapporto di generalità/specialità che sembra legare le due disposizioni.
Nell’ambito del procedimento di pace, la questione si pone nei termini di un necessario
coordinamento tra la disposizione dell’art. 34, d.lgs. n. 274/2000, ove la tenuità è configurata
come condizione di procedibilità, e l’art. 131-bis c.p.: sul piano formale, occorrerebbe
provvedere, innanzitutto, alla verifica dell’impedimento alla procedibilità, che andrebbe
dichiarato attraverso il decreto di archiviazione. In caso di insussistenza di tutti i parametri ivi
contemplati, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità potrebbero poi essere
riconsiderate in giudizio alla luce della nuova causa di non punibilità che, inserita nel c.p. e
non in quello processuale, non incorrerebbe nelle limitazioni applicative dell’art. 2 d.lgs. n.
274/2000. Ciò avrebbe il pregio di superare il potere di veto che l’art. 34 assegna all’imputato
ma, soprattutto, alla persona offesa, i quali possono inibire la definizione alternativa del
procedimento.
2 La nuova archiviazione
All’articolo 2 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma 1-bis dell’art.
411 c.p.p. che espressamente prevede che se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità
del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli
atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso
rispetto alla richiesta. Il giudice se l’opposizione non è inammissibile, dopo aver sentito le
parti, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2 ovvero fissando udienza in camera di
consiglio; dove le parti potranno interloquire sul punto. Se invece accoglie la richiesta emette
decreto motivato; appunto di archiviazione. Com’era stato preventivato, rispetto al testo
dell’art. 1, lett. m), l. n. 67/2014, l’impatto della novella si sarebbe ampiamente giocato sul
piano processuale. L’intervento processuale si presenta, quindi, più complesso, anche perché
meno guidato dalla delega. Ricondotta al timore di concedere eccessiva discrezionalità ai
magistrati nonché di intaccare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’opzione
legislativa del 2015 si è orientata verso una soluzione di natura sostanziale e non processuale;
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