Page 134 - Quaderno 2017-12
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Tribunale per i minorenni dovrà esercitare l’azione penale per chiedere espressamente la

               sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. E ciò non già per una questione
               di maggior favore rappresentata dal nuovo istituto rispetto a quello più risalente, quanto in

               ragione del rapporto di generalità/specialità che sembra legare le due disposizioni.

               Nell’ambito del procedimento di pace, la questione si pone nei termini di un necessario

               coordinamento tra la disposizione dell’art. 34, d.lgs. n. 274/2000, ove la tenuità è configurata
               come condizione di  procedibilità, e l’art. 131-bis  c.p.: sul piano formale, occorrerebbe

               provvedere, innanzitutto, alla verifica dell’impedimento alla procedibilità, che andrebbe

               dichiarato attraverso il decreto di archiviazione. In caso di insussistenza di tutti i parametri ivi

               contemplati, la particolare tenuità dell’offesa  e la non abitualità potrebbero poi essere
               riconsiderate in giudizio alla luce della nuova causa di non punibilità che, inserita nel c.p. e

               non in quello processuale, non incorrerebbe nelle limitazioni applicative dell’art. 2 d.lgs. n.

               274/2000. Ciò avrebbe il pregio di superare il potere di veto che l’art. 34 assegna all’imputato
               ma,  soprattutto, alla persona offesa, i quali possono inibire la definizione alternativa del

               procedimento.





               2     La nuova archiviazione


                     All’articolo 2 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma 1-bis dell’art.

               411 c.p.p. che espressamente prevede che se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità
               del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla

               persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli

               atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso

               rispetto alla richiesta. Il giudice se l’opposizione non è inammissibile, dopo aver sentito le
               parti,  procede ai sensi  dell’articolo 409,  comma 2 ovvero fissando  udienza in camera di

               consiglio; dove le parti potranno interloquire sul punto. Se invece accoglie la richiesta emette

               decreto motivato;  appunto di archiviazione.  Com’era stato preventivato,  rispetto al  testo

               dell’art. 1, lett. m), l. n. 67/2014, l’impatto della novella si sarebbe ampiamente giocato sul
               piano processuale. L’intervento processuale si presenta, quindi, più complesso, anche perché

               meno guidato  dalla delega. Ricondotta al  timore di concedere eccessiva discrezionalità ai

               magistrati nonché di intaccare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’opzione

               legislativa del 2015 si è orientata verso una soluzione di natura sostanziale e non processuale;


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