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Criticabile, da un punto di vista  sistematico, sotto il profilo del mancato

               coordinamento con  gli artt.  425 e 530 c.p.p. 9, la disposizione in parola richiede un
               approfondimento  per  quanto riguarda vuoi  l’aspetto riconducibile  a una sua eventuale

               applicazione pratica, vuoi gli aspetti di garanzia in favore dell’indagato e della persona offesa

               dal reato, vuoi, infine, gli aspetti di natura meramente oggettiva. Ad eccezione delle ipotesi di

               inammissibilità, il giudice fissa udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409, comma 2,
               c.p.p. La previsione dell’opposizione della  persona sottoposta alle indagini  certamente

               colpisce, almeno ad una prima lettura. Una possibile ratio si ricollega con quanto disposto

               dall’art. 4 d.lgs., n. 28/2015, ove si stabilisce, tra l’altro, l’interpolazione dell’art. 3 comma 1

               lett. f), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di iscrizioni nel casellario giudiziale. Con
               una formula ancora una volta inutilmente ambigua, è stata integrata la previsione di legge che

               esordisce disponendo  l’iscrizione dei  provvedimenti definitivi,  che hanno prosciolto  o

               dichiarato  il non luogo a procedere per  difetto di imputabilità;  o disposto una  misura di
               sicurezza con l’aggiunta della locuzione nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità

               ai sensi dell’articolo 131-bis  del  c.p.  Sotto altro profilo, è  da ritenersi  che la richiesta di

               archiviazione per particolare tenuità del fatto e il provvedimento archiviativo pronunciato

               per lo stesso motivo debbano essere strettamente collegati alla procedura prevista dall’art.

               411, comma 1-bis,  c.p.p.;  non  potendo sfociare il primo in un provvedimento di
               archiviazione con formule terminative differenti e non potendo nascere, il secondo, da una

               richiesta di archiviazione ordinaria. Se per un verso è l’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a stabilire

               espressamente che  nei casi in cui non accoglie la richiesta, il giudice, restituisce gli atti al
               pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, per

               l’altro verso, sono troppo diverse le garanzie riservate all’indagato e alla persona offesa in

               questo nuovo contesto rispetto a quelle previste dal contesto ordinario. Da autorevoli spunti

               espressi con riferimento alla legge-delega  si potrebbe ipotizzare che tra i provvedimenti che
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               devono essere iscritti nel casellario siano inclusi i decreti di archiviazione fondati sull’art. 131-
               bis  c.p. Tuttavia, la lettura più restrittiva  sembra maggiormente rispettosa del senso delle

               parole impiegate dal legislatore e, anzi, sembrerebbe garantire una maggior omogeneità alla

               novellata disposizione. Del resto, anche in assenza di iscrizione nel casellario, il magistrato è
               sempre in grado di verificare tramite il RE.GE. la previa sussistenza di archiviazioni ex art.

               131-bis c.p., presso la propria o altra sede giudiziaria.



               43   F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1708.


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