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Criticabile, da un punto di vista sistematico, sotto il profilo del mancato
coordinamento con gli artt. 425 e 530 c.p.p. 9, la disposizione in parola richiede un
approfondimento per quanto riguarda vuoi l’aspetto riconducibile a una sua eventuale
applicazione pratica, vuoi gli aspetti di garanzia in favore dell’indagato e della persona offesa
dal reato, vuoi, infine, gli aspetti di natura meramente oggettiva. Ad eccezione delle ipotesi di
inammissibilità, il giudice fissa udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409, comma 2,
c.p.p. La previsione dell’opposizione della persona sottoposta alle indagini certamente
colpisce, almeno ad una prima lettura. Una possibile ratio si ricollega con quanto disposto
dall’art. 4 d.lgs., n. 28/2015, ove si stabilisce, tra l’altro, l’interpolazione dell’art. 3 comma 1
lett. f), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di iscrizioni nel casellario giudiziale. Con
una formula ancora una volta inutilmente ambigua, è stata integrata la previsione di legge che
esordisce disponendo l’iscrizione dei provvedimenti definitivi, che hanno prosciolto o
dichiarato il non luogo a procedere per difetto di imputabilità; o disposto una misura di
sicurezza con l’aggiunta della locuzione nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità
ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p. Sotto altro profilo, è da ritenersi che la richiesta di
archiviazione per particolare tenuità del fatto e il provvedimento archiviativo pronunciato
per lo stesso motivo debbano essere strettamente collegati alla procedura prevista dall’art.
411, comma 1-bis, c.p.p.; non potendo sfociare il primo in un provvedimento di
archiviazione con formule terminative differenti e non potendo nascere, il secondo, da una
richiesta di archiviazione ordinaria. Se per un verso è l’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a stabilire
espressamente che nei casi in cui non accoglie la richiesta, il giudice, restituisce gli atti al
pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, per
l’altro verso, sono troppo diverse le garanzie riservate all’indagato e alla persona offesa in
questo nuovo contesto rispetto a quelle previste dal contesto ordinario. Da autorevoli spunti
espressi con riferimento alla legge-delega si potrebbe ipotizzare che tra i provvedimenti che
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devono essere iscritti nel casellario siano inclusi i decreti di archiviazione fondati sull’art. 131-
bis c.p. Tuttavia, la lettura più restrittiva sembra maggiormente rispettosa del senso delle
parole impiegate dal legislatore e, anzi, sembrerebbe garantire una maggior omogeneità alla
novellata disposizione. Del resto, anche in assenza di iscrizione nel casellario, il magistrato è
sempre in grado di verificare tramite il RE.GE. la previa sussistenza di archiviazioni ex art.
131-bis c.p., presso la propria o altra sede giudiziaria.
43 F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1708.
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