Page 139 - Quaderno 2017-12
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proprio nell’udienza ad hoc, la difesa debba poter tentare di offrire utili elementi per
avvalorare la sussistenza degli indici dell’art. 131-bis c.p.
Questa prospettiva appare, inoltre, dissonante sia rispetto ad altre situazioni in cui il
p.m. richieda l’archiviazione per un fatto infamante ma non punibile, come avere sottratto
danaro al convivente, sia riguardo a tutte le altre situazioni in cui il p.m. richieda
l’archiviazione con una determinata formula e all’indagato, pur non in modo esplicito, sia
comunque riconosciuto in astratto il diritto di ottenere il provvedimento di archiviazione con
la formula più favorevole. Con riferimento, poi, ai profili di garanzia posti a tutela della
persona offesa, se qualche perplessità suscita in generale un meccanismo differente rispetto
all’ordinario, che impone un onere in capo alla vittima che voglia conoscere l’esito del
procedimento, nel particolare, detto meccanismo preoccupa in caso di reati plurioffensivi;
rispetto ai quali le operazioni selettive delle vittime non sono sempre agevoli. Per quanto
riguarda, infine, gli aspetti di natura meramente oggettiva, va anzitutto osservato come il
contenuto dell’opposizione che devono presentare, a pena di inammissibilità, l’indagato e la
persona offesa, differisca completamente da quello dell’opposizione che deve presentare
l’offeso a fronte di un’ordinaria richiesta di archiviazione: da un lato il vaglio
dell’inammissibilità viene superato con l’indicazione delle ragioni del dissenso rispetto alla
richiesta, dall’altro lato, invece, con l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova; art. 410 c.p.p. Se nella pratica questa distinzione desta qualche
perplessità, sotto il profilo teorico essa sembra trovare giustificazione nel fatto che il p.m.
sarebbe in teoria tenuto a richiedere l’archiviazione soltanto qualora gli elementi investigativi
raccolti siano in grado di accertare la fondatezza, vuoi oggettivamente, vuoi soggettivamente,
della notizia di reato; anche se rimane sempre viva la possibilità, per il giudice, di restituire gli
atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e
5. Infine bisogna domandarsi cosa succede se non esiste una parte lesa. Come nei reati
ambientali o a danno degli animali dove la parte lesa è un ente o un’associazione e non una
persona fisica.
Quello che pare certo è che, comunque, di là del dato testuale, ai fini della valutazione
circa l’esiguità del danno, non potrà non farsi riferimento anche ad ulteriori e fondamentali
criteri; e nel caso di reati che ledano beni costituzionalmente tutelati in favore della
collettività, tra i quali i reati ambientali, non potrà non aversi riguardo al livello di tutela
assicurato al bene.
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