Page 139 - Quaderno 2017-12
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proprio nell’udienza  ad  hoc,  la  difesa debba  poter  tentare  di offrire utili elementi  per

               avvalorare la sussistenza degli indici dell’art. 131-bis c.p.
                     Questa prospettiva appare, inoltre, dissonante sia rispetto ad altre situazioni in cui il

               p.m. richieda l’archiviazione per un fatto infamante ma non punibile, come avere sottratto

               danaro al convivente, sia riguardo a  tutte le altre  situazioni in cui il p.m. richieda

               l’archiviazione con una determinata formula e all’indagato, pur non in modo esplicito, sia
               comunque riconosciuto in astratto il diritto di ottenere il provvedimento di archiviazione con

               la formula più favorevole. Con riferimento, poi, ai profili di garanzia posti a tutela della

               persona offesa, se qualche perplessità suscita in generale un meccanismo differente rispetto

               all’ordinario,  che impone un  onere in capo  alla vittima  che voglia conoscere l’esito del
               procedimento, nel particolare, detto meccanismo preoccupa in caso di reati plurioffensivi;

               rispetto ai quali le operazioni selettive delle vittime non sono sempre agevoli. Per quanto

               riguarda,  infine,  gli aspetti di natura meramente oggettiva, va anzitutto osservato come il
               contenuto dell’opposizione che devono presentare, a pena di inammissibilità, l’indagato e la

               persona offesa, differisca completamente da  quello dell’opposizione che deve presentare

               l’offeso a fronte di un’ordinaria richiesta di archiviazione:  da un lato il vaglio

               dell’inammissibilità viene superato con l’indicazione delle ragioni del dissenso rispetto alla

               richiesta, dall’altro lato, invece, con l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e
               i relativi elementi di prova; art. 410 c.p.p. Se nella pratica questa distinzione desta qualche

               perplessità, sotto il profilo teorico essa sembra trovare giustificazione nel fatto che il p.m.

               sarebbe in teoria tenuto a richiedere l’archiviazione soltanto qualora gli elementi investigativi
               raccolti siano in grado di accertare la fondatezza, vuoi oggettivamente, vuoi soggettivamente,

               della notizia di reato; anche se rimane sempre viva la possibilità, per il giudice, di restituire gli

               atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e

               5.  Infine bisogna domandarsi cosa succede  se non esiste una parte lesa. Come nei reati
               ambientali o a danno degli animali dove la parte lesa è un ente o un’associazione e non una

               persona fisica.

                     Quello che pare certo è che, comunque, di là del dato testuale, ai fini della valutazione

               circa l’esiguità del danno, non potrà non farsi riferimento anche ad ulteriori e fondamentali
               criteri;  e nel caso di  reati che ledano beni costituzionalmente  tutelati in favore della

               collettività,  tra i quali i reati ambientali, non  potrà non aversi riguardo al livello di  tutela

               assicurato al bene.




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