Page 147 - Quaderno 2017-12
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Se per l’imputato non residuano dubbi circa la legittimità dell’opposizione, in quanto

               volta ad ottenere una  pronuncia più favorevole, sempre considerati gli effetti deleteri che
               promanano dalla sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, destinata, come già detto,

               ad essere iscritta nel casellario giudiziale , di non altrettanto immediata percezione sono le
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               ragioni sottese al dissenso dell’organo dell’accusa. Non sembra possibile escludere  la

               necessità dell’assenso dell’accusatore, senza che ne venga compromesso il principio di parità
               delle parti di cui all’art. 111, comma 2, Cost., in quanto ove si accedesse a tale impostazione,

               privando l’organo dell’accusa del proprio diritto di veto, si negherebbe anche all’imputato la

               possibilità di scegliere tra definizione predibattimentale e dibattimento. Nondimeno, la presa

               d’atto delle diverse finalità che inducono le parti ad esercitare tale potere rende ineludibile
               un’esplicitazione  delle  ragioni del dissenso, poiché il silenzio  del  legislatore sul  punto

               indurrebbe a ritenere rilevante anche un nudo dissenso seppur assurdamente motivato . La
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               ricerca delle ragioni del potere di veto  del  magistrato del pubblico ministero e la loro
               necessaria esplicitazione sembra una scelta obbligata, anche in virtù della  sedes  in cui il

               dissenso viene espresso. Una corretta lettura del meccanismo oppositivo in fase

               predibattimentale, comportando l’inibizione del potere del giudice di procedere all’immediata

               declaratoria delle cause di non punibilità, di cui l’art. 469 c.p.p. rappresenta l’attuazione, non

               potrà prescindere dal principio generale formulato nell’art.  129 c.p.p. . La norma è
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               attuazione della prima direttiva programmatica dell’art. 2 della legge delega n. 81 del 1987:

               “massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o

               attività non essenziale ”. Quanto al rapporto intercorrente tra l’art. 469 c.p.p. e l’art. 129
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               c.p.p., alcuni autori hanno sostenuto che l’art. 469 c.p.p. costituisce applicazione, nella fase

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               cause di non punibilità, contraddistinta da un carattere di specialità  rispetto all’art. 129

               c.p.p. , ferma restando la comune matrice di razionalità ed economia processuale.
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               58   F. PICCIONI, Per gli avvocati armi spuntate nella strategia, cit., p. 43, il quale, con riferimento alla sentenza per
                  tenuità del fatto, sebbene ricondotte nel genus di quelle assolutorie, la assimila ad una “cripto-condanna”
                  dichiarata senza un reale giudizio.
               59   Sul tema v. F. CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, Utet, 1992, p. 576.
               60   In dottrina, autorevoli autori, configurando l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non
                  punibilità quale principio generale, ne consentono l’applicazione anche durante la fase degli atti preliminari
                  al dibattimento. In tal senso, A.  A.  DALIA,  M.  FERRAIOLI,  Manuale di diritto processuale penale, Padova,
                  Cedam, 2016, p. 659; nello stesso  senso C.  MASSA,  Proscioglimento, in  ENC.  GIUR., vol. XXV, Roma,
                  Treccani,1991, p.
               61   Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 12283, in CASS. PEN., 2005, p. 1835.
               62   G.  LOZZI,  Lezioni di procedura penale,  Torino, Giappichelli, 2015, p. 538 secondo il quale, se fosse
                  consentito il proscioglimento nel merito nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l’art. 469 c.p.p. si
                  ridurrebbe a mero doppione dell’art. 129, mentre si arriverebbe ad un risultato ai limiti dell’assurdo.

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