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Se per l’imputato non residuano dubbi circa la legittimità dell’opposizione, in quanto
volta ad ottenere una pronuncia più favorevole, sempre considerati gli effetti deleteri che
promanano dalla sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, destinata, come già detto,
ad essere iscritta nel casellario giudiziale , di non altrettanto immediata percezione sono le
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ragioni sottese al dissenso dell’organo dell’accusa. Non sembra possibile escludere la
necessità dell’assenso dell’accusatore, senza che ne venga compromesso il principio di parità
delle parti di cui all’art. 111, comma 2, Cost., in quanto ove si accedesse a tale impostazione,
privando l’organo dell’accusa del proprio diritto di veto, si negherebbe anche all’imputato la
possibilità di scegliere tra definizione predibattimentale e dibattimento. Nondimeno, la presa
d’atto delle diverse finalità che inducono le parti ad esercitare tale potere rende ineludibile
un’esplicitazione delle ragioni del dissenso, poiché il silenzio del legislatore sul punto
indurrebbe a ritenere rilevante anche un nudo dissenso seppur assurdamente motivato . La
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ricerca delle ragioni del potere di veto del magistrato del pubblico ministero e la loro
necessaria esplicitazione sembra una scelta obbligata, anche in virtù della sedes in cui il
dissenso viene espresso. Una corretta lettura del meccanismo oppositivo in fase
predibattimentale, comportando l’inibizione del potere del giudice di procedere all’immediata
declaratoria delle cause di non punibilità, di cui l’art. 469 c.p.p. rappresenta l’attuazione, non
potrà prescindere dal principio generale formulato nell’art. 129 c.p.p. . La norma è
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attuazione della prima direttiva programmatica dell’art. 2 della legge delega n. 81 del 1987:
“massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o
attività non essenziale ”. Quanto al rapporto intercorrente tra l’art. 469 c.p.p. e l’art. 129
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c.p.p., alcuni autori hanno sostenuto che l’art. 469 c.p.p. costituisce applicazione, nella fase
degli atti preliminari al dibattimento, del principio generale di immediata declaratoria delle
cause di non punibilità, contraddistinta da un carattere di specialità rispetto all’art. 129
c.p.p. , ferma restando la comune matrice di razionalità ed economia processuale.
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58 F. PICCIONI, Per gli avvocati armi spuntate nella strategia, cit., p. 43, il quale, con riferimento alla sentenza per
tenuità del fatto, sebbene ricondotte nel genus di quelle assolutorie, la assimila ad una “cripto-condanna”
dichiarata senza un reale giudizio.
59 Sul tema v. F. CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, Utet, 1992, p. 576.
60 In dottrina, autorevoli autori, configurando l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non
punibilità quale principio generale, ne consentono l’applicazione anche durante la fase degli atti preliminari
al dibattimento. In tal senso, A. A. DALIA, M. FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Padova,
Cedam, 2016, p. 659; nello stesso senso C. MASSA, Proscioglimento, in ENC. GIUR., vol. XXV, Roma,
Treccani,1991, p.
61 Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 12283, in CASS. PEN., 2005, p. 1835.
62 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, Giappichelli, 2015, p. 538 secondo il quale, se fosse
consentito il proscioglimento nel merito nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l’art. 469 c.p.p. si
ridurrebbe a mero doppione dell’art. 129, mentre si arriverebbe ad un risultato ai limiti dell’assurdo.
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