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Nonostante questo, tuttavia, tale porzione di lavoratori professionali rappresenta ancora

            una categoria non trascurabile sia in termini di importanza che di quantità, essendo formata da
            soggetti cui sono affidate le cosiddette compétences régaliennes, vale a dire funzioni pubbliche che

            tradizionalmente rappresentano il nucleo essenziale della sovranità dello Stato . Tale ambito,
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            infatti, comprende il personale diplomatico e della carriera prefettizia, il personale militare e dei

            corpi di polizia, magistrati e avvocati dello Stato, docenti universitari e il personale delle autorità
            indipendenti.  La  scelta di assoggettare  tali categorie di dipendenti  pubblici alle norme del

            pubblico impiego in senso stretto nasce, evidentemente, dalla delicatezza e dall’importanza delle

            funzioni pubbliche a loro affidate.




            1.2.  Aspetti salienti del pubblico impiego non contrattualizzato


                  Il rapporto di pubblico impiego è di natura di pubblicistica ed è quel particolare tipo di

            rapporto di servizio che si instaura normalmente per effetto di un atto formale di nomina, tra lo

            Stato ed i soggetti privati che svolgono la loro attività alle dipendenze dell’ente, per il

            soddisfacimento dei suoi fini istituzionali, con vincolo di subordinazione gerarchica e dietro

            retribuzione predeterminata in sede normativa . In merito all’atto di nomina, occorre precisare
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            che, allo stato attuale, anche sulla base dell’opinione della Suprema Corte e del Consiglio di

            Stato, ciò che conta non è tanto l’atto materialmente considerato, quanto la volontà della

            specifica Pubblica Amministrazione di dar vita ad un rapporto di impiego (o di servizio).
                  Il pubblico impiego  non contrattualizzato rappresenta un ambito nel quale la

            regolamentazione del rapporto di servizio, dalla costituzione all’estinzione e dallo svolgimento

            alle eventuali modificazioni, avviene sulla base della legge o di altre fonti dell’ordinamento: per

            questo motivo si parla di disciplina unilaterale (con le dovute eccezioni, come ad esempio la
            concertazione), dal momento che ciò che  rileva in seno al rapporto è la sola volontà

            dell’Amministrazione, secondo la cosiddetta tesi autoritativa .
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            12   Così Stefano BETTINI, Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Sabino CASSESE, Milano, Giuffré, ed. 2012,
               cap. IV, p. 150.
            13   Così Laura RAINALDI, Impiego pubblico, in DIGESTO PUBBLICO (1993).
            14   In questo senso Cons. St., IV sez., 6 agosto 2014, n. 4194, secondo cui: “In materia di rapporto di lavoro con le
               pubbliche amministrazioni (non già contrattualizzato, ma ex lege in regime di diritto pubblico, ivi compresa la disciplina del
               momento genetico del rapporto), la discrezionalità dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice, nei
               limiti in cui questo è consentito), deve tenere senz’altro conto della particolarità e delicatezza delle funzioni che l’aspirante deve
               svolgere, essendo confacente ad un corretto uso del potere discrezionale procedere a valutazioni che lo contestualizzano con la
               natura delle funzioni”.

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