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Peraltro, si è osservato recentemente in giurisprudenza , che la non riconducibilità del
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rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (latamente intesa) a un
modello unico (di modo che possono aversi condizioni diverse per la partecipazione ai
concorsi, ovvero valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi),
è già prevista dalla Costituzione, laddove, all’art. 98, comma terzo, stabilisce che, per
determinate categorie di pubblici dipendenti possano essere disposte limitazioni finanche
all’esercizio dei diritti politici (iscrizioni ai partiti), purché con legge e in evidente considerazione
della specificità e delicatezza delle loro funzioni.
In generale, comunque, gli indici sostanziali che possono considerarsi come rivelatori di un
vero e proprio rapporto di pubblico impiego consistono nella natura pubblica dell’Ente datore di
lavoro, nella diretta correlazione dell’attività lavorativa prestata con i fini istituzionali, nell’effettivo
inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente, nell’orario predeterminato e assoggettato
a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile e nel carattere continuativo,
professionale e in via prevalente, se non esclusiva, delle prestazioni lavorative effettuate .
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Oggi, il rapporto di lavoro privato con le Pubbliche Amministrazioni rappresenta la
stragrande maggioranza del pubblico impiego (più dell’ottanta per cento). In tale settore, permane
comunque una presenza non trascurabile dell’influenza per così dire pubblicistica: essa riguarda,
per la precisione, la selezione concorsuale prodromica all’assunzione e l’approvazione della
graduatoria finale; si esaurisce in questi momenti l’ambito riservato al procedimento
amministrativo e all’attività autoritativa dell’amministrazione, subentrando in sua vece una fase in
cui i comportamenti di quest’ultima sono riconducibili al potere privatistico di datrice di lavoro,
da valutarsi conseguentemente alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle
obbligazioni, tra i quali i canoni generali della correttezza e della buona fede .
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A fronte della prevalenza di strumenti privatistici, il pubblico impiego in senso stretto, o
non contrattualizzato come dir si voglia, possiede carattere residuale ed eccezionale.
tradizionalmente riconosciuta alla p.a., di agire con gli strumenti del diritto civile (precipuamente il contratto) e
non induce a fraintendimenti concettuali, quasi che al datore di lavoro pubblico fosse consentito di disporre ad
libitum dei propri dipendenti, senza tener conto dell’esigenza di garantire il miglior perseguimento degli interessi
degli amministrati”.
9 Cons. St., IV sez., 6 agosto 2014, n. 4194.
10 Così Cons. St., V sez., 1 dicembre 2014, n. 5916. Cfr. Cons. St., V sez., 21 agosto 2014, n. 4271; 13 gennaio 2014, n. 69.
11 Cfr. Cons. St., V sez., 21 novembre 2014, n. 5769. Più precisamente Cons. St., III sez., 12 dicembre 2014, n.
6129: “In materia di pubblico impiego privatizzato appartengono in via generale alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le
controversie concernenti gli atti di macro organizzazione, nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione
e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo, potendo essi produrre effetti
immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante, ai fini della giurisdizione, la loro incidenza riflessa
sullo stesso rapporto di lavoro; mentre gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione
del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario”.
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