Page 98 - Quaderno 2017-11
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Peraltro, si è osservato  recentemente in giurisprudenza , che la non riconducibilità del
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            rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della  Pubblica  amministrazione  (latamente  intesa)  a  un
            modello unico  (di  modo che  possono  aversi  condizioni  diverse per la  partecipazione  ai

            concorsi, ovvero valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi),

            è già  prevista  dalla Costituzione, laddove, all’art. 98, comma  terzo,  stabilisce  che, per

            determinate  categorie  di pubblici  dipendenti possano  essere disposte  limitazioni  finanche
            all’esercizio dei diritti politici (iscrizioni ai partiti), purché con legge e in evidente considerazione

            della specificità e delicatezza delle loro funzioni.

                  In generale, comunque, gli indici sostanziali che possono considerarsi come rivelatori di un

            vero e proprio rapporto di pubblico impiego consistono nella natura pubblica dell’Ente datore di
            lavoro, nella diretta correlazione dell’attività lavorativa prestata con i fini istituzionali, nell’effettivo

            inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente, nell’orario predeterminato e assoggettato

            a controllo, nella retribuzione  prefissata e  a cadenza  mensile e  nel carattere continuativo,
            professionale e in via prevalente, se non esclusiva, delle prestazioni lavorative effettuate .
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                  Oggi, il rapporto di lavoro privato con le Pubbliche Amministrazioni rappresenta la

            stragrande maggioranza del pubblico impiego (più dell’ottanta per cento). In tale settore, permane

            comunque una presenza non trascurabile dell’influenza per così dire pubblicistica: essa riguarda,

            per  la  precisione,  la  selezione  concorsuale  prodromica  all’assunzione  e  l’approvazione della
            graduatoria finale;  si esaurisce in questi momenti  l’ambito  riservato al procedimento

            amministrativo e all’attività autoritativa dell’amministrazione, subentrando in sua vece una fase in

            cui i comportamenti di quest’ultima sono riconducibili al potere privatistico di datrice di lavoro,
            da valutarsi conseguentemente alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle

            obbligazioni, tra i quali i canoni generali della correttezza e della buona fede .
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                  A fronte della prevalenza di strumenti privatistici, il pubblico impiego in senso stretto, o

            non contrattualizzato come dir si voglia, possiede carattere residuale ed eccezionale.


              tradizionalmente riconosciuta alla p.a., di agire con gli strumenti del diritto civile (precipuamente il contratto) e
              non induce a fraintendimenti concettuali, quasi che al datore di lavoro pubblico fosse consentito di disporre ad
              libitum dei propri dipendenti, senza tener conto dell’esigenza di garantire il miglior perseguimento degli interessi
              degli amministrati”.
            9  Cons. St., IV sez., 6 agosto 2014, n. 4194.
            10  Così Cons. St., V sez., 1 dicembre 2014, n. 5916. Cfr. Cons. St., V sez., 21 agosto 2014, n. 4271; 13 gennaio 2014, n. 69.
            11  Cfr. Cons. St., V sez., 21 novembre 2014, n. 5769. Più precisamente Cons. St., III sez., 12 dicembre 2014, n.
              6129: “In materia di pubblico impiego privatizzato appartengono in via generale alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le
              controversie concernenti gli atti di macro organizzazione, nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione
              e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo, potendo essi produrre effetti
              immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante, ai fini della giurisdizione, la loro incidenza riflessa
              sullo stesso rapporto di lavoro; mentre gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione
              del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario”.

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