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Ultima classificazione  di interesse è quella intercorrente, nell’ambito dei dipendenti

            professionali, fra  pubblico impiego non contrattualizzato  e  pubblico impiego contrattualizzato ,
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            rispettivamente retti da regimi di diritto pubblico e privato.

                  L’esperienza  normativa e giurisprudenziale italiana del 1900 ha  visto la prevalenza

            assoluta, almeno fino agli anni Novanta, del rapporto di lavoro regolato mediante strumenti del

            diritto pubblico . Con il tempo, anche a seguito di evoluzioni in termini di riconoscimento di
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            diritti soggettivi e non solo di interessi legittimi, si iniziò a prospettare la possibilità di utilizzare,

            nell’ambito  del  pubblico  impiego,  strumenti privatistici tipici  del  lavoro subordinato con

            l’obiettivo di giungere ad una omologazione dei due rapporti. Fu così che agli inizi degli anni

            Novanta, il Parlamento emanò la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, la quale, all’art. 2,
            delegava al  Governo  una serie di riforme  da effettuare, fra  le quali figurava  quella di

            “privatizzare”  il pubblico impiego. Ne  scaturì il D.Lgs. 3 febbraio 1993 , la cui  disciplina è
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            confluita nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
            dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che rappresenta il cosiddetto “Testo unico sul

            pubblico  impiego”.  L’uso  di  strumenti  privatistici  non  deve  comunque  trarre  in  inganno,

            portando alla conclusione che le Pubbliche Amministrazioni siano assimilabili tout court a datori

            di lavoro privati  (è scorretto parlare di aziendalizzazione),  giacché  si tratta pur sempre  di

            soggetti che,  sulla base del dettato costituzionale (art. 98 Cost.), devono perseguire interessi
            pubblici,  riferibili  allo  Stato  inteso  come  comunità  di  individui  che  si  riconoscono

            nell’appartenenza ad un’entità: in altre parole, la gestione del rapporto di lavoro con strumenti

            tipicamente privatistici è pur sempre funzionale all’espletamento dell’attività amministrativa .
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            5  In merito a tale classificazione, non vi è unanime consenso in dottrina. Ad esempio, in Istituzioni di diritto amministrativo
              a cura di SABINO CASSESE, Giuffré, ed. 2012, si distingue fra pubblico impiego e rapporto di lavoro privato con
              le pubbliche amministrazioni, per sottolineare la differente regolamentazione dei due tipi di rapporto.
            6  Tale scelta era stata perfezionata in modo definitivo con il r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e con il r.d. 30
              novembre 1923, n. 2960, i quali consacravano la corrispondenza biunivoca fra rapporto lavorativo con un ente
              pubblico e il regime pubblicistico di tale legame.
            7  Per comprendere la portata innovativa del provvedimento legislativo, si tenga presente quanto disposto dall’art.
              2 comma 2:  “I rapporti di lavoro dei dipendenti  delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
              disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
              nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
              carattere imperativo. Eventuali disposizioni  di legge, regolamento o  statuto, che  introducano discipline dei
              rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
              essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la  parte derogata, non sono
              ulteriormente applicabili,  solo qualora ciò  sia espressamente previsto dalla legge”. Emergono, dunque,
              l’evidente limitazione all’uso dei poteri autoritativi nella regolamentazione e nella gestione dei rapporti di lavoro
              e la devoluzione di ogni questione al giudice ordinario una volta che si sia costituito il rapporto con la P.A.,
              fatta eccezione per i cosiddetti atti di macro organizzazione.
            8  A tal proposito, osserva Giuseppe GIALLENCA, Pubblico impiego, in DIGESTO PUBBLICO, (2008): “Qualificare il
              pubblico  impiego come privatizzato appare, quanto meno, improprio.  Molto più corretto appare l’uso
              dell’aggettivo contrattualizzato, anche perché - comunque - si tratta di qualificazione coerente con la possibilità,

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