Page 97 - Quaderno 2017-11
P. 97
Ultima classificazione di interesse è quella intercorrente, nell’ambito dei dipendenti
professionali, fra pubblico impiego non contrattualizzato e pubblico impiego contrattualizzato ,
5
rispettivamente retti da regimi di diritto pubblico e privato.
L’esperienza normativa e giurisprudenziale italiana del 1900 ha visto la prevalenza
assoluta, almeno fino agli anni Novanta, del rapporto di lavoro regolato mediante strumenti del
diritto pubblico . Con il tempo, anche a seguito di evoluzioni in termini di riconoscimento di
6
diritti soggettivi e non solo di interessi legittimi, si iniziò a prospettare la possibilità di utilizzare,
nell’ambito del pubblico impiego, strumenti privatistici tipici del lavoro subordinato con
l’obiettivo di giungere ad una omologazione dei due rapporti. Fu così che agli inizi degli anni
Novanta, il Parlamento emanò la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, la quale, all’art. 2,
delegava al Governo una serie di riforme da effettuare, fra le quali figurava quella di
“privatizzare” il pubblico impiego. Ne scaturì il D.Lgs. 3 febbraio 1993 , la cui disciplina è
7
confluita nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che rappresenta il cosiddetto “Testo unico sul
pubblico impiego”. L’uso di strumenti privatistici non deve comunque trarre in inganno,
portando alla conclusione che le Pubbliche Amministrazioni siano assimilabili tout court a datori
di lavoro privati (è scorretto parlare di aziendalizzazione), giacché si tratta pur sempre di
soggetti che, sulla base del dettato costituzionale (art. 98 Cost.), devono perseguire interessi
pubblici, riferibili allo Stato inteso come comunità di individui che si riconoscono
nell’appartenenza ad un’entità: in altre parole, la gestione del rapporto di lavoro con strumenti
tipicamente privatistici è pur sempre funzionale all’espletamento dell’attività amministrativa .
8
5 In merito a tale classificazione, non vi è unanime consenso in dottrina. Ad esempio, in Istituzioni di diritto amministrativo
a cura di SABINO CASSESE, Giuffré, ed. 2012, si distingue fra pubblico impiego e rapporto di lavoro privato con
le pubbliche amministrazioni, per sottolineare la differente regolamentazione dei due tipi di rapporto.
6 Tale scelta era stata perfezionata in modo definitivo con il r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e con il r.d. 30
novembre 1923, n. 2960, i quali consacravano la corrispondenza biunivoca fra rapporto lavorativo con un ente
pubblico e il regime pubblicistico di tale legame.
7 Per comprendere la portata innovativa del provvedimento legislativo, si tenga presente quanto disposto dall’art.
2 comma 2: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. Emergono, dunque,
l’evidente limitazione all’uso dei poteri autoritativi nella regolamentazione e nella gestione dei rapporti di lavoro
e la devoluzione di ogni questione al giudice ordinario una volta che si sia costituito il rapporto con la P.A.,
fatta eccezione per i cosiddetti atti di macro organizzazione.
8 A tal proposito, osserva Giuseppe GIALLENCA, Pubblico impiego, in DIGESTO PUBBLICO, (2008): “Qualificare il
pubblico impiego come privatizzato appare, quanto meno, improprio. Molto più corretto appare l’uso
dell’aggettivo contrattualizzato, anche perché - comunque - si tratta di qualificazione coerente con la possibilità,
95

