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Il fatto che l’efficacia dell’atto di nomina dipenda dall’accettazione (espressa o implicita)
del dipendente non fa venir meno il carattere di unilateralità della disciplina del rapporto di
servizio, conseguenza logica e inevitabile della natura pubblicistica del rapporto stesso: infatti,
‹‹il rapporto di lavoro con lo Stato (quello di diritto pubblico) si costituisce, svolge, modifica ed estingue per
effetto di atti amministrativi, i quali tutti si svolgono nelle forme del procedimento amministrativo, nel quale la
volontà del lavoratore, se richiesta, si manifesta in atti del procedimento, senza mai entrare a far parte dell’atto
conclusivo di esso, che resta di esclusiva spettanza dell’autorità amministrativa ed avendo altresì previsto che il
contenuto del rapporto è predeterminato in norme di diritto pubblico, che su applicano automaticamente, in
conseguenza della costituzione del rapporto ››.
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Per quanto concerne, in particolare, la costituzione del rapporto, è importante ricordare
che la scelta del personale da assumere avviene tramite concorso, per espressa previsione
costituzionale . Il concorso rappresenta l’espressione del cosiddetto ‹‹sistema del merito››,
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principio che è condizione necessaria per assicurare che l’Amministrazione risponda ai principi
democratico, dell’efficienza e dell’imparzialità .
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La natura pubblicistica del rapporto di servizio che si sta analizzando si riflette anche sulla
disciplina processuale: essendo infatti gli atti che regolano il rapporto di natura pubblica (nella
fattispecie provvedimenti amministrativi) vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
sia in riferimento agli interessi legittimi che ai diritti soggettivi. Tale disciplina del reparto di
giurisdizione emerge dal combinato disposto degli articoli 7 co. 5 e 133 co.1, lett. i), D. Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, conosciuto anche come “Codice del processo amministrativo”. Sancisce la
seconda norma che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le
controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, anche, secondo la
prima norma, qualora “si faccia questione di diritti soggettivi” .
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15 Vedi nota 11.
16 Il comma 4 dell’art. 97 Cost. stabilisce, infatti, che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Quello del concorso è quindi la regola generale che vale per tutti i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, sia per coloro che si trovano in regime di diritto pubblico che di
diritto privato.
17 Vedi Corte Cost., n. 29/2009. Nella stessa sentenza, si osserva che ‹‹il concorso pubblico è condizione per la piena
realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini››. Esso infatti ‹‹in
diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., consente ai cittadini di accede ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e senza
altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti››. Pertanto, il concorso viene definito come ‹‹una selezione
trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e
obiettivamente definiti››. In sintonia con quanto appena scritto, secondo Corte Cost., n. 67/2011, il concorso
pubblico è ‹‹una procedura aperta a tutti che sfocia nell’assunzione dei più meritevoli››, differenziandosi da non meglio
precisate procedure selettive.
18 Nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva devolute al giudice amministrativo, lo stesso può pronunciarsi con
efficacia di giudicato sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi, ferma restando la competenza del
giudice ordinario per le questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone e per l’incidente di falso.
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