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Il carattere unilaterale della disciplina del rapporto di pubblico impiego in senso stretto

            non deve trarre in inganno, portando alla conclusione che il dipendente pubblico titolare di tale
            rapporto possa vantare nei confronti dell’Amministrazione solo ed esclusivamente la situazione

            giuridica soggettiva dell’interesse legittimo, ponendosi in una posizione inferiorità nei confronti

            dell’Amministrazione stessa. In altre parole, non sempre la Pubblica Amministrazione si

            atteggia  nei confronti  del dipendente come  Autorità e quindi  non sempre è configurabile
            l’interesse legittimo .
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                  Vi  sono casi, tutt’altro che trascurabili, in cui fra Amministrazione  e dipendente vi è

            parità   e si instaura, quindi, un rapporto prettamente negoziale: è questo il caso dei diritti
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            soggettivi, tra l’altro costituzionalmente garantiti, indisponibili e irrinunciabili, del riposo, del
            riposo settimanale, delle ferie annuali retribuite (nell’ordinamento militare si parla di “licenza

            ordinaria”) e della retribuzione . In questi casi, l’Amministrazione riveste il ruolo non già di
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            Autorità, bensì di datore di lavoro, obbligato a garantire, ai  sensi dell’art. 2109 c.c., le ferie
            annuali retribuite e il riposo. Con particolare riferimento alle ferie annuali retribuite, lo stesso

            datore è  titolare di un diritto potestativo dell’impresa  (o, nel caso di interesse,

            dell’Amministrazione)  e  degli  interessi  del  dipendente;  a  fronte  di  tale  potestà  datoriale,  il

            dipendente è titolare della situazione giuridica soggettiva della soggezione.






               Le materie di giurisdizione esclusiva sono particolarmente numerose e importanti, come si evince dal lungo
               testo dell’art, 133 c.p.a., il quale ha raccolto tutte le ipotesi precedentemente previste da diverse leggi.
               Un’importante  sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 20014, n. 204, è intervenuta nell’ambito della
               giurisdizione esclusiva,  ribadendo che il ruolo svolto dal giudice amministrativo è quello di tutelare il
               cittadino, nel nostro caso il dipendente  pubblico  non contrattualizzato,  nei confronti del  potere
               amministrativo.  secondo la Corte, il fatto he una questione  sia devoluta al giudice amministrativo in via
               esclusiva, non ha come motivazione di fondo ‹‹la mera partecipazione della Pubblica Amministrazione in giudizio, né
               un generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia››. Più correttamente, tale devoluzione deve trovare
               legittimazione in  una posizione di potere dell’Amministrazione in riferimento alla materia della questione
               controversa specifica. Sotto tale ottica, sarebbe pertanto incostituzionale l’assegnazione alla giurisdizione
               esclusiva di interi blocchi di materie.
            19   Si distingue fra interesse legittimo pretensivo e oppositivo: nel primo caso vi è la richiesta, o appunto la pretesa,
               avanzata da parte del privato cittadino (che ben può essere il dipendente) ad ottenere una concessione o
               un’autorizzazione, o, comunque, un provvedimento favorevole che gli attribuisca un bene o una posizione di
               vantaggio; nel secondo caso, invece, il cittadino vanta, nei confronti dell’Amministrazione, un diritto che si
               oppone all’interesse dell’Amministrazione, trattandosi di interessi legittimi che attengono alla conservazione
               di un bene o di una posizione di vantaggio.
            20   Sono i casi in cui non vi è una “degradazione” del diritto soggettivo a interesse legittimo, proprio perché non
               vi è l’esercizio di un potere. Il concetto di degradazione su citato è richiamato da Elio CASETTA, Provvedimento
               e atto amministrativo, in DIGESTO PUBBLICO, 1997 (aggiornamento a cura di Alessandro DI MARIO, 2013).
            21   Art. 36 Cost.
               Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
               sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
               La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
               Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

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