Page 105 - Quaderno 2017-11
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Con particolare a questi diritti e doveri, si potrebbe vedere lo status come un concetto che

            serve proprio per intercettare il fascio  normativo che si applica a  una determinata figura
            soggettiva.  Lo  status  di  militare  è  connotato  da  specifiche  prerogative  del  suo  rapporto  di

            pubblico impiego, derivanti anzitutto dal precetto generale contenuto nell’articolo 54, comma 2,

            Cost. e, nello specifico, dai doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza, vale a dire di

            esecuzione pronta, rispettosa e leale degli  ordini attinenti al servizio e  alla disciplina, in
            conformità al giuramento prestato .
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                  Concorre a disciplinare e individua precisamente lo status del militare l’art. 621  C.O.M.,
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            che al comma 1, definisce lo stesso come “il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria,

            nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice”: tale norma
            ancora la qualità di militare al fatto che il soggetto presti servizio alle armi , da intendersi non
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            come servizio specifico, bensì come generico  a favore delle Forze Armate. La norma di cui

            all’art. 621 C.O.M. supera la visione previgente secondo cui  lo stato di militare consiste
            nell’essere soggetti a obblighi attuali o potenziali nei confronti dello Stato, andando invece a

            sottolineare come il vincolo di appartenenza alle Forze Armate, pur nascendo con

            l’arruolamento (momento comunque indispensabile), si concreta nell’effettiva prestazione del

            servizio a favore di quelle. Stando così le cose, lo  stato di militare permane dal momento

            dell’incorporazione a quello del congedo, intendendosi con il primo l’atto formale mediante il



            33   Cfr. Cons. St., IV sez., 11 novembre 2010, n. 8018; 29 aprile 2011, n. 2547; 5 febbraio 2010, n. 544.
            34   Art. 621: Acquisto dello stato di militare.
               1.  È  militare il cittadino che  presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in
                  congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
               2.  Il servizio è prestato:
                  a)  su base volontaria;
                  b)  anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente
                     codice.
               3.  Lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
                  a)  disperso;
                  b)  prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non
                     formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono
                     indicati nel regolamento.
               4.  È  arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in
                  un’organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l’arruolamento volontario è
                  disciplinato dal titolo II del presente libro; l’arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del
                  presente codice.
               5.  Lo stato di militare comporta l’osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti
                  dal presente codice e dal regolamento.
               6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i
                  graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel
                  regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento.
            35   La definizione di militare in senso  sostanziale diverge da quella data sotto il profilo procedurale (ai fini
               dell’applicazione dell’art. 103 Cost.), da intendersi in modo più restrittivo.


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