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Pertanto, il vincolo di obbedienza sorge nei confronti dei più elevati in grado facenti parte della catena

            gerarchica da cui dipende il militare obbligato, nonché nei confronti di superiori in grado non appartenenti alla
            stessa catena gerarchica ››.
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            1.3.4. Rapporto d’impiego e vicende rilevanti

                  Un punto di fondamentale importanza che  emerge dal C.O.M. è senza dubbio la
            coincidenza fra i concetti di  rapporto d’impiego  e  servizio permanente. La posizione giuridica

            individuata  dal  servizio  permanente  non  è  riscontrabile  in  tutti  gli  appartenenti  alle  Forze

            Armate, ma  solamente in coloro  che prestano la loro opera in  modo permanente, stabile e

            continuativo, gli unici per i quali può appunto parlarsi di rapporto d’impiego. Le norme relative
            alla  costituzione,  alle  vicende  e  all’estinzione  del  rapporto  d’impiego  sono  disciplinate  da

            apposite norme, contenute nel C.O.M.

                  La permanenza e la stabilità sono caratteristiche peculiari del solo rapporto d’impiego, dal
            momento che il rapporto tra Amministrazione militare e soggetto può estrinsecarsi anche in

            altre posizioni soggettive, quali quella del congedo e quella del rapporto di servizio: nel secondo

            caso, in particolare, il  legame che  si instaura tra militare e  Amministrazione  è di carattere

            temporaneo e ciò che rileva sono esclusivamente l’adempimento di obblighi di legge (ferma di

            leva, non più attuale in quanto sospesa) o la volontaria assunzione di un particolare rapporto di
            lavoro temporaneo (come accade nella ferma e nella rafferma volontarie) .
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                  Il servizio permanente è, dunque, propriamente il rapporto di diritto pubblico militare ed

            è l’unica forma in cui si estrinseca il rapporto d’impiego : l’identità tra servizio permanente e
                                                                      47
            rapporto d’impiego è sancita dall’art. 893 C.O.M. co. 1, secondo il quale il militare in servizio

            permanente è fornito di rapporto d’impiego che consiste nell’esercizio della professione militare.

                  La suddetta norma, peraltro, descrive il rapporto d’impiego come un’entità al cui interno

            convivono due anime, quella del rapporto di diritto pubblico (tipico dei rapporti di pubblico

            impiego non contrattualizzato) e quella della professione militare, che lo contraddistingue per le
            sue peculiarità .
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            45   Eduardo BOURSIER NIUTTA, Arturo ESPOSITO op. cit., Roma, Laurus Robuffo, quarta ed. 2013, cap. III, pp.
               56, 57.
            46   Cfr. Fausto BASSETTA e Vito Poli, op. cit., a cura di Rosanna DE NICTOLIS, Vito POLI, Vito TENORE, Roma,
               EPC editore, pp. 163 e segg.
            47   Nell’ambito  militare, non vi è, quindi, corrispondenza biunivoca fra rapporto di impiego e  rapporto  di
               servizio: il primo presuppone il secondo, ma non viceversa.
            48   Il concetto di professione  militare richiamato dalla  norma si riempie di contenuti grazie  alle disposizioni
               presenti nel C.O.M. dall’art. 837 all’art. 850, che indicano compiti, attribuzioni e competenze del personale
               militare, che variano a seconda dei profili professionali.

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