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che era stato intaccato dalla sospensione, sulla base delle valutazioni e decisioni prese
dall’Amministrazione.
L’art. 885 del C.O.M. enuclea i tre tipi di sospensione dall’impiego cui può essere soggetto
il militare: si tratta della sospensione penale, disciplinare e precauzionale.
Sono, evidentemente, figure che rispondono a esigenze diverse e sono dettagliatamente
disciplinate da apposite norme presenti nel C.O.M.
2.2 Sospensione penale
Il punto di riferimento normativo di questa fattispecie va rintracciato nell’art. 920 del
C.O.M., che così recita: “La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene
detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario”.
La ratio sottesa alla norma riguarda l’impossibilità materiale per il militare di prestare il
proprio servizio, impossibilità dovuta, come si desume dal testo, al fatto che lo stesso sta
espiando una pena detentiva. In virtù di questo, l’Amministrazione non possiede alcun margine di
discrezionalità ed è quindi obbligata a sospendere il militare stesso gravato dalla pena, che risulta
da sentenza definitiva. Fra l’altro, l’obbligo suddetto permane anche se la pena detentiva cui il
militare è sottoposto venga sostituita secondo le disposizioni dell’ordinamento penitenziario . La
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responsabilità del provvedimento è del Ministro della Difesa (nella veste di responsabile politico),
mentre il decreto viene emesso materialmente dal direttore di PERSOMIL. Parte della dottrina
reputa quest’ultimo un atto insussistente, in quanto verrebbe violato il requisito di partecipazione al
procedimento sancito dall’art. 7 l. 241/1990, che così dispone:
“1.Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle
ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.
2.3 Sospensione disciplinare
53 L. 26 luglio 1975, n. 354 (agg. L. 47/2015) e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (agg. D.P.R. 313/2002).
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