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che era stato intaccato dalla sospensione, sulla base delle valutazioni e decisioni prese

            dall’Amministrazione.
                  L’art. 885 del C.O.M. enuclea i tre tipi di sospensione dall’impiego cui può essere soggetto

            il militare: si tratta della sospensione penale, disciplinare e precauzionale.

                  Sono, evidentemente, figure che rispondono a esigenze diverse e sono dettagliatamente

            disciplinate da apposite norme presenti nel C.O.M.




            2.2  Sospensione penale


                  Il punto  di riferimento normativo  di questa fattispecie va  rintracciato nell’art. 920 del

            C.O.M., che così recita: “La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene

            detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario”.
                  La  ratio  sottesa alla norma  riguarda l’impossibilità  materiale  per il  militare di prestare il

            proprio  servizio, impossibilità  dovuta, come  si desume  dal testo, al fatto che lo stesso  sta

            espiando una pena detentiva. In virtù di questo, l’Amministrazione non possiede alcun margine di

            discrezionalità ed è quindi obbligata a sospendere il militare stesso gravato dalla pena, che risulta

            da sentenza definitiva. Fra l’altro, l’obbligo suddetto permane anche se la pena detentiva cui il
            militare è sottoposto venga sostituita secondo le disposizioni dell’ordinamento penitenziario . La
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            responsabilità del provvedimento è del Ministro della Difesa (nella veste di responsabile politico),

            mentre il decreto viene emesso materialmente dal direttore di PERSOMIL. Parte della dottrina
            reputa quest’ultimo un atto insussistente, in quanto verrebbe violato il requisito di partecipazione al

            procedimento sancito dall’art. 7 l. 241/1990, che così dispone:

                  “1.Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del

            procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei
            confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono

            intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni  di impedimento predette, qualora da un provvedimento

            possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,

            l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle
            ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione

            delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.

            2.3  Sospensione disciplinare


            53   L. 26 luglio 1975, n. 354 (agg. L. 47/2015) e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (agg. D.P.R. 313/2002).

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