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Sotto il nome iuris di “Sospensione dall’impiego” rientra anche la sospensione disciplinare
dall’impiego, prevista dall’art. 1357 C.O.M., co.1, lett. a) . È chiaro che tale provvedimento
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esula dall’aspetto preventivo (caratteristico, invece, della sospensione precauzionale), essendo
questa una sanzione disciplinare: mediante la sua irrogazione, infatti, emerge la finalità di
emenda e rieducazione militare. Gli effetti della sanzione sono limitati nel tempo, a differenza
di quelle previste dalle lettere c) e d) dello stesso comma dell’art. 1357., le quali, invece, mirano
esclusivamente a tutelare la compagine militare attraverso l’allontanamento definitivo del
militare che non si ritiene meritevole di rivestire il grado, non preoccupandosi affatto di
correggere o rieducare.
In ogni caso, si tratta pur sempre di un provvedimento che incide sullo statuo e
sull’impiego del militare (questa, peraltro, è la differenza sostanziale e principale fra le sanzioni
disciplinari di stato e quelle di corpo, che invece non incidono sull’impiego e tendono a
correggere in itinere il comportamento del militare manchevole). In particolare, la sanzione fa sì
che vengano a modificarsi il rapporto di servizio, il trattamento giuridico e il trattamento
economico. In riferimento al primo aspetto, il mutamento sta nel fatto che il rapporto stesso
entri in uno stato di temporanea quiescenza (fattore comune delle varie figure di sospensione
dall’impiego), facendo venir meno l’obbligo del militare di disimpegnare la prestazione
lavorativa.
2.4 Sospensione precauzionale
2.4.1. La sospensione precauzionale nel pubblico impiego non contrattualizzato
Prima di passare all’analisi dettagliata delle tipologie di sospensione precauzionale
ravvisabili nel C.O.M., è utile, per avere un quadro completo, fare una panoramica dell’istituto
nell’ambito dell’ampio pubblico impiego non contrattualizzato.
A differenza dell’ordinamento militare, nel cui ambito l’istituto è disciplinato da norme
contenute nel solo C.O.M., nelle altre categorie del pubblico impiego non contrattualizzato esso
54 Art. 1357: Sanzioni disciplinari di stato.
1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai
doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.
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