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Sotto il nome iuris di “Sospensione dall’impiego” rientra anche la sospensione disciplinare
            dall’impiego, prevista dall’art. 1357 C.O.M., co.1, lett. a) . È chiaro che tale provvedimento
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            esula dall’aspetto preventivo (caratteristico, invece, della sospensione precauzionale), essendo

            questa una sanzione  disciplinare: mediante la sua irrogazione, infatti, emerge la finalità di

            emenda e rieducazione militare. Gli effetti della sanzione sono limitati nel tempo, a differenza
            di quelle previste dalle lettere c) e d) dello stesso comma dell’art. 1357., le quali, invece, mirano

            esclusivamente a tutelare la compagine militare attraverso l’allontanamento definitivo del

            militare che non si ritiene meritevole di rivestire il grado, non preoccupandosi affatto di

            correggere o rieducare.
                  In ogni  caso,  si  tratta  pur  sempre di un  provvedimento che incide  sullo statuo  e

            sull’impiego del militare (questa, peraltro, è la differenza sostanziale e principale fra le sanzioni

            disciplinari di stato e  quelle di corpo, che invece non incidono sull’impiego e tendono  a
            correggere in itinere il comportamento del militare manchevole). In particolare, la sanzione fa sì

            che  vengano  a  modificarsi  il  rapporto  di  servizio,  il  trattamento  giuridico  e  il  trattamento

            economico. In riferimento al primo aspetto, il mutamento sta nel fatto che il rapporto stesso

            entri in uno stato di temporanea quiescenza (fattore comune delle varie figure di sospensione

            dall’impiego), facendo venir meno l’obbligo del militare di disimpegnare la prestazione
            lavorativa.




            2.4  Sospensione precauzionale



            2.4.1. La sospensione precauzionale nel pubblico impiego non contrattualizzato

                  Prima di passare all’analisi dettagliata delle tipologie di sospensione precauzionale
            ravvisabili nel C.O.M., è utile, per avere un quadro completo, fare una panoramica dell’istituto

            nell’ambito dell’ampio pubblico impiego non contrattualizzato.

                  A differenza dell’ordinamento militare, nel cui ambito l’istituto è disciplinato da norme

            contenute nel solo C.O.M., nelle altre categorie del pubblico impiego non contrattualizzato esso

            54   Art. 1357: Sanzioni disciplinari di stato.
               1.  Le sanzioni disciplinari di stato sono:
                  a)  la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
                  b)  la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
                  c)  la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai
                     doveri del militare;
                  d)  la perdita del grado per rimozione.

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