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2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la
potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall’articolo 916, se la revoca stessa
non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza”.
L’art. 915, co.1, costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art.29, co.1 e 4, l. n.
113/1954, per gli ufficiali; art.20, co.1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 9, co.1, l. n.
1168/1961, per gli appuntati e i carabinieri; art. 4, l. n. 37/1968, per tutto il personale militare;
art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente.
La formulazione dell’articolo evidenzia il carattere obbligatorio e vincolante del
provvedimento. Vi è, infatti, un’elencazione tassativa di tutti i presupposti di natura oggettiva
che legittimano la sospensione in esame: si tratta di misure processuali e di prevenzione (che
verranno analizzate approfonditamente), in presenza delle quali l’Amministrazione deve
sospendere dall’impiego il militare che di quelle misure è destinatario.
2.4.3.1. Natura
Il provvedimento della sospensione precauzionale obbligatoria, lungi dall’essere una
misura disciplinare, assolve principalmente una funzione preventiva di salvaguardia degli
interessi dell’Amministrazione. In presenza del fatto oggettivo attribuito al militare, di fatti,
l’Amministrazione stessa pone il rapporto di impiego con il militare in uno stato di quiescenza:
così facendo, essa formalizza l’oggettiva assenza del militare dal servizio e la sua mancata
prestazione lavorativa, e, allo stesso tempo, salvaguarda la sua immagine, nonché la trasparenza
e il buon andamento, che da quei fatti potrebbero essere potenzialmente danneggiati.
La ratio che quindi sottende la norma in esame è la necessità di evitare che sia considerato
assente ingiustificato un dipendente interinalmente recluso o comunque limitato nella libertà
personale e di definirne la posizione di stato giuridico, relativamente a quel periodo, e il
conseguente trattamento economico.
Viene da sé che il provvedimento in esame ha natura prettamente ricognitiva, dal
momento che l’Amministrazione, con un ristretto spazio di discrezionalità, si limita ad accertare
la presenza di una delle situazioni tassative indicate dalla norma e a determinarsi
conseguentemente all’adozione del provvedimento, il cui contenuto è, pertanto, vincolato; in un
certo senso, si tratta di un provvedimento “dovuto”, che è predeterminato dalla legge nell’an,
nel quomodo e nel quando.
2.4.3.2. Provvedimenti legittimanti l’applicazione
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