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2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la

            potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall’articolo 916, se la revoca stessa
            non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza”.

                  L’art. 915, co.1, costituisce una sintesi  tra le seguenti norme: art.29, co.1 e 4, l. n.

            113/1954, per gli ufficiali; art.20, co.1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 9, co.1, l. n.

            1168/1961, per gli appuntati e i carabinieri; art. 4, l. n. 37/1968, per tutto il personale militare;
            art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente.

                  La  formulazione dell’articolo  evidenzia  il  carattere  obbligatorio  e  vincolante  del

            provvedimento. Vi è, infatti, un’elencazione tassativa di tutti i presupposti di natura oggettiva

            che legittimano la sospensione in esame: si tratta di misure processuali e di prevenzione (che
            verranno  analizzate  approfonditamente), in presenza delle quali l’Amministrazione deve

            sospendere dall’impiego il militare che di quelle misure è destinatario.


            2.4.3.1.  Natura

                  Il provvedimento della  sospensione precauzionale obbligatoria, lungi dall’essere una

            misura disciplinare, assolve principalmente una funzione  preventiva di salvaguardia degli

            interessi dell’Amministrazione. In presenza del fatto  oggettivo attribuito al militare, di fatti,

            l’Amministrazione stessa pone il rapporto di impiego con il militare in uno stato di quiescenza:
            così facendo, essa formalizza l’oggettiva assenza del militare dal servizio e la sua mancata

            prestazione lavorativa, e, allo stesso tempo, salvaguarda la sua immagine, nonché la trasparenza

            e il buon andamento, che da quei fatti potrebbero essere potenzialmente danneggiati.
                  La ratio che quindi sottende la norma in esame è la necessità di evitare che sia considerato

            assente ingiustificato un dipendente interinalmente recluso o comunque limitato nella libertà

            personale e  di  definirne la posizione di  stato  giuridico, relativamente a quel  periodo, e il

            conseguente trattamento economico.
                  Viene da  sé che  il  provvedimento in esame ha  natura  prettamente ricognitiva, dal

            momento che l’Amministrazione, con un ristretto spazio di discrezionalità, si limita ad accertare

            la presenza di una  delle situazioni tassative indicate dalla norma e a determinarsi

            conseguentemente all’adozione del provvedimento, il cui contenuto è, pertanto, vincolato; in un
            certo senso, si tratta di un provvedimento “dovuto”, che è predeterminato dalla legge nell’an,

            nel quomodo e nel quando.

            2.4.3.2.  Provvedimenti legittimanti l’applicazione





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