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personali e applicate dall’Autorità Giudiziaria: più precisamente, la norma tratta gli effetti
interdittivi che conseguono alla sottoposizione alla misura, che variano a seconda che il
provvedimento applicativo sia definitivo o meno. Poiché la definizione del provvedimento
riguarda la fase applicativa, come dice il testo della norma, occorre allora prendere in
considerazione la Sezione I del Capo II del Libro I del Codice Antimafia, rubricata “Il
procedimento applicativo”. Al suo interno, gli articoli 7 e 8 disciplinano il procedimento
applicativo della misura di prevenzione personale. Si evince allora che la misura di prevenzione
personale è da considerarsi definitiva allorquando si siano perfezionate le fasi descritte nei
suddetti articoli; viceversa, la misura di prevenzione è da considerarsi provvisoria quando il
procedimento per la sua applicazione è ancora pendente.
2.4.3.4. L’applicabilità della legge 7 agosto 1990, n. 241: gli articoli 3 e 7
Poiché il provvedimento amministrativo che dispone la sospensione cautelare obbligatoria
dall’impiego è un atto meramente ricognitivo con un contenuto totalmente vincolante, la
previsione normativa sancita dall’art. 3 della legge 241/1990 (contenente una disciplina organica
del procedimento amministrativo) risulta rispettata con la semplice elencazione e descrizione
dei presupposti di diritto e di fatto desumibili dal provvedimento che promana dall’Autorità
Giudiziaria: tale contenuto minimo integra ed esaurisce il contenuto dell’obbligo motivazionale.
Per quello che riguarda, poi, la norma sancita dall’art. 7 della legge 241/1990, per gli stessi
motivi sopra enunciati, è superfluo l’avviso di procedimento. Questa conclusione, tuttavia,
rappresenta solamente il culmine di un’evoluzione normativa. Infatti, inizialmente, ancorché la
sospensione cautelare obbligatoria fosse comunque un provvedimento di natura ricognitiva, sia
la dottrina che la giurisprudenza ritenevano doveroso l’avvio del procedimento amministrativo
nei confronti del destinatario della misura.
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze
per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi
subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può
disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il
decreto che applica la misura di prevenzione.
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