Page 122 - Quaderno 2017-11
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personali e applicate dall’Autorità Giudiziaria: più precisamente, la  norma tratta  gli effetti

            interdittivi che  conseguono  alla  sottoposizione alla misura, che variano a  seconda che il
            provvedimento  applicativo  sia definitivo o  meno.  Poiché  la definizione del provvedimento

            riguarda la fase applicativa, come dice il  testo  della norma, occorre allora  prendere  in

            considerazione la Sezione I del Capo II del Libro I del Codice  Antimafia, rubricata  “Il

            procedimento applicativo”. Al suo interno, gli articoli 7 e 8 disciplinano il procedimento
            applicativo della misura di prevenzione personale. Si evince allora che la misura di prevenzione

            personale è da considerarsi definitiva allorquando si  siano perfezionate le fasi descritte nei

            suddetti articoli;  viceversa, la misura di prevenzione è da considerarsi provvisoria quando il

            procedimento per la sua applicazione è ancora pendente.


            2.4.3.4.  L’applicabilità della legge 7 agosto 1990, n. 241: gli articoli 3 e 7

                  Poiché il provvedimento amministrativo che dispone la sospensione cautelare obbligatoria
            dall’impiego è un atto meramente ricognitivo con un  contenuto  totalmente vincolante, la

            previsione normativa sancita dall’art. 3 della legge 241/1990 (contenente una disciplina organica

            del procedimento amministrativo) risulta rispettata con la semplice elencazione e descrizione

            dei presupposti di diritto e di fatto desumibili dal provvedimento che promana dall’Autorità

            Giudiziaria: tale contenuto minimo integra ed esaurisce il contenuto dell’obbligo motivazionale.
                  Per quello che riguarda, poi, la norma sancita dall’art. 7 della legge 241/1990, per gli stessi

            motivi  sopra  enunciati, è  superfluo  l’avviso di procedimento. Questa conclusione, tuttavia,

            rappresenta solamente il culmine di un’evoluzione normativa. Infatti, inizialmente, ancorché la
            sospensione cautelare obbligatoria fosse comunque un provvedimento di natura ricognitiva, sia

            la dottrina che la giurisprudenza ritenevano doveroso l’avvio del procedimento amministrativo

            nei confronti del destinatario della misura.




               Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze
               per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
               2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
               dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
               nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi
               subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
               Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la
               decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
               3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può
               disporre in  via  provvisoria  i divieti  di cui  ai  commi  1  e  2  e  sospendere  l’efficacia  delle iscrizioni,  delle
               erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può
               essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il
               decreto che applica la misura di prevenzione.


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