Page 126 - Quaderno 2017-11
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2.4.4.2.  La necessaria pendenza del procedimento penale

                  Presupposto indefettibile per l’applicazione della misura esaminanda  è la pendenza del
            procedimento  penale a carico del militare. Non è sufficiente, tuttavia, che il soggetto sia

            sottoposto alle indagini: occorre che sia imputato in quello specifico procedimento, secondo

            quanto previsto dall’art. 60 del codice di procedura penale . Se l’attuale formulazione dell’art.
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            916 C.O.M. non fa sorgere dubbi circa l’esatta individuazione del concetto di procedimento
            penale, in virtù di quanto scritto sopra, occorre ricordare, per dovere di completezza, che sulla

            questione, prima della  riforma dell’ordinamento militare del 2010, si fronteggiavano due tesi

            giurisprudenziali (oltre a quella per così dire “intermedia”, recepita dal legislatore del C.O.M.).

            La prima corrente si basava essenzialmente sul tenore letterale dell’art. 29, co.1, l. n. 113/1954,
            secondo cui, per la categoria degli ufficiali, non rilevava tanto la formale contestazione del reato

            attraverso l’imputazione, bensì la  sostanziale attribuzione  (anche mediante  semplice

            informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. ) di un fatto penalmente rilevante . Un secondo
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            indirizzo, meno rigoroso, poneva l’accento sull’esatta individuazione dei momenti di assunzione
            e perdita della  qualità di imputato: solo  l’assunzione della stessa attribuirebbe la facoltà

            all’Amministrazione di sospendere in via precauzionale il militare.



            2.4.4.3.  Il rinvio alle norme sulle pene accessorie del codice penale e del codice penale militare di pace: l’art. 866
                     C.O.M.

                  Altro presupposto indefettibile per l’applicazione della misura oggetto di trattazione è la

            commissione di un reato da cui possa derivare la perdita del grado.



            92   Assunzione della qualità di imputato: 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato
               nella richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 416], di giudizio immediato,  di decreto  penale di condanna, di
               applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel
               giudizio direttissimo.
               2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a
               impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o
               di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
               3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia
               disposta la revisione del processo.
            93   Informazione di garanzia: 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere
               [c.p.p. 364, 365], il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,
               alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle
               norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di
               nominare un difensore di fiducia.
               1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla
               comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.
               2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il
               pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151.
            94   Cfr.: Cons. St., IV sez., 9 giugno 1993, n. 584; Cons. St., VI sez., 23 giugno 1995, n.617; Cons. St., IV sez., 30
               gennaio 2001, n. 334.

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