Page 127 - Quaderno 2017-11
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In ordine al significato di questa espressione, occorre precisare che la norma non richiede
che l’imputazione determini necessariamente la perdita del grado a seguito di condanna penale
ex art. 866 C.O.M., ma prevede che tale conseguenza possa derivare anche da procedimento
disciplinare di stato a seguito di rimozione ex art. 865 C.O.M.. Tale tesi è sostenuta dal
contenuto dell’art. 861 C.O.M. , il quale, fra le cause di perdita del grado attinenti alla sfera
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penale, contempla tanto la condanna penale quanto la rimozione all’esito del procedimento
disciplinare.
Per quanto attiene alla perdita del grado per condanna penale, quest’ultima viene in
considerazione sia a seguito di pene accessorie del codice penale “ordinario” che del codice
penale militare di pace. In particolare, recita la norma: “1. La perdita del grado, senza giudizio
disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non
colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici ,
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95 Condanna penale: 1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d’autorità;
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto
d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro
ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.
96 Art. 29 c.p.m.p.: Rimozione.
La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è
perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di
militare di ultima classe. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa
la rimozione quando è inflitta per durata superiore a tre anni.
Art. 33 c.p.m.p.: Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti
dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna
alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità
dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643,
644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve
essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per
infermità psichica, o alla libertà vigilata;
3) la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente,
dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare
a termini degli articoli 63 e 64.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in
qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale
comune, importa la degradazione. Inoltre, il c.p.m.p. prevede una serie di fattispecie per le quali la condanna
importa la rimozione, prescindendo dalla pena edittale: 103, 104, 111, 112, 113, 117, 125, 137, 148-153, 157-
162, 163, 174, 175, 212, 213, 215-218, 219, 230, 231, 234, 235, 237; ulteriori disposizione specifiche sono
contenute nel codice penale militare di guerra.
97 Art. 28 c.p.: Interdizione da pubblici uffici.
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