Page 129 - Quaderno 2017-11
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Più precisamente, la Guida ribadisce che ‹‹il carattere facoltativo e discrezionale dell’istituto
presuppone un giudizio di elevata probabilità della perdita del grado e la sussistenza, in concreto, di una
situazione che sconsigli fortemente la permanenza in servizio del militare, da valutare attentamente dovendo,
altresì, risultare impossibile l’adozione di appropriati e diversi provvedimenti di impiego. Particolare attenzione
deve prestarsi nei casi in cui la sospensione precauzionale facoltativa sia richiesta in connessione a un
procedimento penale, ove deve valutarsi con cura il rapporto tra imputazione posta a base della proposta di
sospensione e la possibile perdita del grado al termine del relativo procedimento disciplinare››.
Precisa, invece, la giurisprudenza che la valutazione suddetta deve essere fatta in astratto
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e non in concreto: in altre parole, occorre verificare se le imputazioni o le condanne non ancora
passate in giudicato siano suscettibili astrattamente di determinare eventualmente la perdita del
grado, avendo pertanto riguardo alla pena edittale e non già a quella in concreto applicata (in
caso di procedimento penale già confluito in una sentenza non irrevocabile). Secondo tale
indirizzo giurisprudenziale, l’attività valutativa dell’Amministrazione sarebbe significativamente
facilitata, perché non più ampiamente discrezionale, bensì vincolata alla pena edittale prevista
dal legislatore.
2.4.4.4. Il legame con l’art 915 del C.O.M.
Dalla lettura dell’art. 915 co.2 C.O.M., si evince che la sospensione precauzionale
obbligatoria viene meno con la revoca, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare
personale precedentemente disposta. Tuttavia, nello stesso comma, si prevede che
l’Amministrazione cui il militare appartiene, possa sospendere lo stesso ex art. 916 C.O.M.,
purché la misura cautelare personale non sia stata revocata per carenza di gravi indizi di
colpevolezza (coerentemente con la funzione preventiva della sospensione precauzionale
dall’impiego).
La sospensione precauzionale facoltativa ex art. 915 co.2 trova applicazione in un
momento preciso del procedimento penale, vale a dire prima del rinvio a giudizio. Secondo una
costante giurisprudenza , occorre che il militare sia sottoposto a indagini preliminari e che i
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fatti per cui è stata avviato il procedimento penale siano direttamente attinenti al rapporto di
lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso.
99 Recentemente, Cons. St., 8 febbraio 2017, n. 881.
100 Cfr.: Cons. St., V sez., 16 giugno 2005, n. 3165; Cons. St., VI sez., 27 gennaio 2003, n. 398; Cons. St., IV sez.,
18 giugno 1998, n. 959.
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