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Più  precisamente, la Guida  ribadisce che  ‹‹il carattere facoltativo e discrezionale dell’istituto

            presuppone un giudizio di elevata probabilità della perdita del grado e la sussistenza, in concreto,  di una
            situazione che sconsigli fortemente la permanenza in servizio del militare, da valutare attentamente dovendo,

            altresì, risultare impossibile l’adozione di appropriati e diversi provvedimenti di impiego. Particolare attenzione

            deve prestarsi nei casi in cui la sospensione precauzionale facoltativa sia richiesta in connessione a un

            procedimento penale, ove deve valutarsi con cura il rapporto tra imputazione posta a base della proposta di
            sospensione e la possibile perdita del grado al termine del relativo procedimento disciplinare››.

                  Precisa, invece, la giurisprudenza  che la valutazione suddetta deve essere fatta in astratto
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            e non in concreto: in altre parole, occorre verificare se le imputazioni o le condanne non ancora

            passate in giudicato siano suscettibili astrattamente di determinare eventualmente la perdita del
            grado, avendo pertanto riguardo alla pena edittale e non già a quella in concreto applicata (in

            caso di procedimento  penale già confluito in una sentenza non irrevocabile).  Secondo tale

            indirizzo giurisprudenziale, l’attività valutativa dell’Amministrazione sarebbe significativamente
            facilitata, perché non più ampiamente discrezionale, bensì vincolata alla pena edittale prevista

            dal legislatore.



            2.4.4.4.  Il legame con l’art 915 del C.O.M.

                  Dalla  lettura dell’art.  915 co.2  C.O.M., si  evince che la sospensione precauzionale
            obbligatoria viene meno con la revoca, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare

            personale precedentemente disposta. Tuttavia, nello stesso comma, si prevede che

            l’Amministrazione cui il militare appartiene, possa  sospendere lo  stesso ex art. 916 C.O.M.,
            purché la  misura cautelare personale non  sia stata revocata  per carenza di  gravi indizi di

            colpevolezza (coerentemente con la funzione  preventiva  della sospensione precauzionale

            dall’impiego).

                  La sospensione precauzionale facoltativa ex  art. 915 co.2 trova applicazione in un
            momento preciso del procedimento penale, vale a dire prima del rinvio a giudizio. Secondo una

            costante giurisprudenza , occorre che il militare sia sottoposto a indagini preliminari e che i
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            fatti per cui è stata avviato il procedimento penale siano direttamente attinenti al rapporto di

            lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
            licenziamento senza preavviso.



            99   Recentemente, Cons. St., 8 febbraio 2017, n. 881.
            100   Cfr.: Cons. St., V sez., 16 giugno 2005, n. 3165; Cons. St., VI sez., 27 gennaio 2003, n. 398; Cons. St., IV sez.,
               18 giugno 1998, n. 959.


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