Page 128 - Quaderno 2017-11
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oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2)  e 6) del codice penale 2. I casi in
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            base ai quali la condanna penale comporti l’applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai
            pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune”.

                  Nell’ampio margine di discrezionalità affidato all’Amministrazione, essa dovrà tenere in

            considerazione le pene edittali previste dai vari reati militari e ordinari e valutare, attraverso un

            giudizio prognostico, se un’eventuale condanna comporti una delle  pene accessorie elencate
            dall’art. 866 C.O.M. e, di conseguenza, la perdita del grado.

                  Stando a quanto afferma la Guida  Tecnica  –  Procedure  disciplinari, ed. 2016, la

            valutazione che l’Amministrazione deve effettuare deve essere calata nel caso concreto, nel

            senso che il giudizio prognostico non deve tener conto sic et simpliciter delle pene edittali previste
            per quello specifico reato.



               L’interdizione dai pubblici uffici [c.p. 19, n. 1] è perpetua o temporanea [c.p. 29, 37, 79; c.p.p. 662].
               L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
               1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
               2. di ogni  pubblico  ufficio, di ogni incarico non obbligatorio  di pubblico servizio, e della qualità ad essi
               inerente di pubblico ufficiale [c.p. 357] o d’incaricato di pubblico servizio [c.p. 358];
               3. dell’ufficio di tutore [c.c. 346] o di curatore [c.c. 392], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla
               tutela o alla cura [c.c. 350, 355, 393; c.p. 541, 564, 569];
               4. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
               5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
               6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e
               decorazioni indicati nei numeri precedenti;
               7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità,
               decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
               L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante
               l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
               Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [c.p. 79].
               La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [c.p. 98, 512].
               Art. 29 c.p.: Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici.
               La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni [c.p. 98]
               importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un
               tempo non inferiore a tre anni [c.p. 314, 317, 371, 376, 377, 383, 386, 501, 512] importa l’interdizione dai
               pubblici uffici per la durata di anni cinque [c.p. 31, 139, 140, 389; c.p.p. 662].
               La dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103] o di professionalità nel delitto [c.p. 105], ovvero di tendenza a
               delinquere [c.p. 108], importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
            98   Art. 30 c.p.: Interdizione da una professione o da un’arte.
               L’interdizione da una professione o da un’arte [c.p. 19; c.p.p. 315, n. 3] priva il condannato della capacità di
               esercitare, durante l’interdizione,  una  professione,  arte,  industria, o  un  commercio  o  mestiere, per cui  è
               richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la
               decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti [c.p. 31, 33, 79, 389, 555].
               L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a
               cinque anni [c.p. 139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
               Art. 31 c.p.: Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione.
               Ogni condanna [c.p. 98, 366, 373] per delitti commessi con l’abuso dei poteri [c.p. 317, 323, 326, 328, 330,
               331], o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione [c.p. 319, 322, 357], o ad un pubblico
               servizio [c.p. 358], o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell’articolo 28,  ovvero con l’abuso di  una
               professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti,
               importa l’interdizione temporanea [c.p. 555] dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal
               commercio o mestiere [c.p. 37, 79, 140].

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