Page 125 - Quaderno 2017-11
P. 125
Da una prima lettura della norma, ci si rende conto che si è in presenza di una facoltà
attribuita all’Amministrazione, che quindi, a differenza del già analizzato art. 915, goda di un
ampio margine di valutazione. Tale tesi è suffragata da una giurisprudenza ormai consolidata,
secondo cui vi sarebbe uno spazio di discrezionalità particolarmente ampio, suscettibile di
sindacato giurisdizionale esteso al merito solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, errore
sui presupposti, travisamento di fatti, inosservanza delle regole procedurali e in tutte le altre
forme sintomatiche dell’eccesso di potere, uno dei tradizionali vizi di legittimità dei provvedimenti
amministrativi .
89
2.4.4.1. Natura
La misura amministrativa in esame, lungi anch’essa dall’essere una sanzione disciplinare,
rappresenta la sospensione precauzionale per eccellenza, svolgendo una funzione puramente
preventiva: il legislatore, infatti, vuole tutelare l’interesse pubblico all’irreprensibile svolgimento
dell’attività istituzionale delle Forze Armate e, in generale delle Pubbliche Amministrazioni.
Tale interesse sarebbe minacciato dal permanere in servizio del dipendente, qualora sia stato
imputato per fatti penali particolarmente gravi. Tale sospensione, avendo funzione prettamente
cautelare, prescinde del tutto dall’accertamento circa l’effettiva responsabilità dell’inquisito e dal suo stato di
servizio (che può essere anche ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità
relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalle permanenza del militare rinviato
a giudizio nelle funzioni proprie .
90
In altre parole, deve trattarsi di casi in cui venga a crearsi una situazione di incompatibilità
fra la prestazione di mansioni lavorative e la permanenza in servizio dell’interessato. Solo in
questi casi, infatti, tale incompatibilità non può essere superata con misure alternative, quali il
trasferimento per incompatibilità ambientale e l’impiego in mansioni differenti .
91
È interessante vedere come tale ragione di fondo alla base della norma e delle
corrispondenti nell’impiego pubblico “contrattualizzato” o “privatizzato” sia stata oggetto di
intervento della Corte Costituzionale: precisamente, nella sentenza n.206 del 1999, si poneva
l’accento sulla ‹‹credibilità dell’Amministrazione presso il pubblico, cioè sul rapporto di fiducia dei cittadini nei
confronti dell’Istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa
da cui è colpita una persona attraverso la quale l’Istituzione stessa opera››.
89 Cons. St., IV sez., 24 febbraio 2017, n. 885; 24 febbraio 2017, n. 881; 8 febbraio 2017, n. 559; 25 gennaio
2017, n. 295; IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477; IV sez., 26 novembre 2015 n.5364; T.R.G.A. Trentino Alto-
Adige Bolzano, 9 maggio 2016 n. 163; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, I sez., 22 ottobre 2015, n.911.
90 Cons. St., IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477. Vedi anche Cons. St., IV sez., 24 febbraio 2017, n. 881.
91 T.A.R. Marche, I sez., n. 830/2002.
123

