Page 125 - Quaderno 2017-11
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Da una prima lettura della norma, ci si rende conto che si è in presenza di una facoltà

            attribuita all’Amministrazione, che quindi, a differenza del già analizzato art. 915, goda di un
            ampio margine di valutazione. Tale tesi è suffragata da una giurisprudenza ormai consolidata,

            secondo cui vi sarebbe uno spazio di discrezionalità particolarmente ampio, suscettibile di

            sindacato giurisdizionale esteso al merito solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, errore

            sui presupposti, travisamento di fatti, inosservanza delle regole procedurali e in tutte le altre
            forme sintomatiche dell’eccesso di potere, uno dei tradizionali vizi di legittimità dei provvedimenti

            amministrativi .
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            2.4.4.1.  Natura
                  La misura amministrativa in esame, lungi anch’essa dall’essere una sanzione disciplinare,

            rappresenta la sospensione precauzionale per  eccellenza, svolgendo una funzione puramente

            preventiva: il legislatore, infatti, vuole tutelare l’interesse pubblico all’irreprensibile svolgimento
            dell’attività istituzionale delle Forze Armate e, in generale  delle Pubbliche Amministrazioni.

            Tale interesse sarebbe minacciato dal permanere in servizio del dipendente, qualora sia stato

            imputato per fatti penali particolarmente  gravi. Tale sospensione,  avendo funzione prettamente

            cautelare, prescinde del tutto dall’accertamento circa l’effettiva responsabilità dell’inquisito e dal suo  stato di

            servizio (che può essere anche ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità
            relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalle permanenza del militare rinviato

            a giudizio nelle funzioni proprie .
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                  In altre parole, deve trattarsi di casi in cui venga a crearsi una situazione di incompatibilità
            fra la prestazione di mansioni lavorative e la permanenza in servizio dell’interessato. Solo in

            questi casi, infatti, tale incompatibilità non può essere superata con misure alternative, quali il

            trasferimento per incompatibilità ambientale e l’impiego in mansioni differenti .
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                  È interessante vedere come tale ragione di fondo  alla base della norma e delle

            corrispondenti nell’impiego pubblico “contrattualizzato” o  “privatizzato”  sia stata oggetto di
            intervento della Corte Costituzionale: precisamente, nella sentenza n.206 del 1999, si poneva

            l’accento sulla ‹‹credibilità dell’Amministrazione presso il pubblico, cioè sul rapporto di fiducia dei cittadini nei

            confronti dell’Istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa
            da cui è colpita una persona attraverso la quale l’Istituzione stessa opera››.


            89   Cons. St., IV sez., 24 febbraio 2017, n. 885; 24 febbraio 2017, n. 881; 8 febbraio 2017, n. 559; 25 gennaio
               2017, n. 295; IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477; IV sez., 26 novembre 2015 n.5364; T.R.G.A. Trentino Alto-
               Adige Bolzano, 9 maggio 2016 n. 163; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, I sez., 22 ottobre 2015, n.911.
            90   Cons. St., IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477. Vedi anche Cons. St., IV sez., 24 febbraio 2017, n. 881.
            91   T.A.R. Marche, I sez., n. 830/2002.

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