Page 121 - Quaderno 2017-11
P. 121
obbligo di dimora rappresentano casi su cui porre maggiore attenzione . Per quanto riguarda,
77
poi, le misure di prevenzione provvisorie, occorre anche qui valutare i singoli casi e le singole
fattispecie: sono certamente compatibili con la prestazione del servizio le misure di prevenzione
reali (sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria dei beni), incidendo queste sul
patrimonio, e alcune personali (si pensi, a tal proposito, al divieto di accesso ai luoghi delle
manifestazioni sportive); più delicate sono invece le misure di prevenzione personali applicate
dall’Autorità Giudiziaria, vale a dire la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di
soggiorno o obbligo di soggiorno.
2.4.3.3. Rapporto fra misure di prevenzione e dimissioni d’autorità
Affinché legittimino e determinino l’Amministrazione a sospendere in via precauzionale
un militare, le misure di prevenzione devo avere natura provvisoria. Tale carattere riveste una
particolare importanza, dal momento che rappresenta il discrimen tra l’applicazione dell’art. 915
C.O.M. e quella contenuta dell’art. 863 co.1 lett. e) C.O.M.: secondo quest’ultima norma, infatti,
come si evince dal testo, qualora il militare sia sottoposto a misura di prevenzione definitiva, si
è in presenza di uno di quei casi per i quali sono previste le dimissioni d’autorità, adottate per
decisione del Ministro della Difesa, sentito il parere della Corte Militare d’Appello.
Vista la profonda differenza tra le due norme in quanto a presupposti e soprattutto
conseguenze nella sfera giuridica del militare, è bene chiarire i concetti di definizione e
provvisorietà delle misure di prevenzione, facendo riferimento al D.Lgs. 159/2011.
L’unica norma in cui compaiono espressamente i suddetti concetti è l’art. 67 commi 1, 2 e
3 del Codice Antimafia, norma però relativa alle sole misure di prevenzione che siano
78
77 In questo senso, la Guida Tecnica “Procedure disciplinari”, del Ministero della difesa - Direzione
PERSOMIL, edizione 2016: si dispone, infatti, che il Comandante di Corpo del militare interessato senta
l’Autorità Giudiziaria che ha imposto la misura, affinché risulti chiaro se il militare posso o meno svolgere la
propria attività lavorativa; deve inoltre inviare al proprio Alto Comando e alla Direzione Generale per il
Personale Militare, Divisione Disciplina, oltre alla documentazione attinente alla misura, anche un motivato
parere in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l’allontanamento obbligatorio dall’impiego
del Militare.
78 Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione: 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a)
licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; c)
concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi
pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per
eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
119

