Page 119 - Quaderno 2017-11
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L’art. 915, comma 165,  C.O.M. elenca i casi che determinano la  sospensione

            precauzionale obbligatoria, distinguendo tra le ipotesi:
                  - che danno luogo ad una forma di automatismo: fermo, arresto e misure cautelari

                   coercitive limitative della libertà personale, disciplinate queste ultime dagli articoli 284 ,
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                   285 , 285-bis  e 286  c.p.p.;
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                  - per le quali occorre un’attenta valutazione in concreto da parte dell’Amministrazione se
                   sia impedita o meno la prestazione del servizio:
                   • le misure cautelari coercitive di cui agli articoli 281 , 282 , 282-bis , 282-ter  e 283  c.p.p.;
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            65   Art. 284 c.p.p.  -  Arresti domiciliari: [1.] Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari,  il giudice
               prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da
               un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
            66   Art. 285 c.p.p. - Custodia cautelare in carcere: [1.] Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il
               giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente
               condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
            67   Art. 285-bis c.p.p. - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri: Nelle ipotesi di cui all’articolo
               275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non
               superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre  sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare
               assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute
               madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
            68   Art. 286 c.p.p. - Custodia cautelare in luogo di cura: [1.] Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in
               stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il
               giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
               psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non
               può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.
            69   Art. 281 c.p.p.  -  Divieto di espatrio: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice
               prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.
            70   Art. 282 c.p.p. - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: [1.] Con il provvedimento che dispone l’obbligo di
               presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di
               polizia giudiziaria.
            71   Art. 282-bis c.p.p. - Allontanamento dalla casa familiare: [1.] Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il
               giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di
               non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere
               determinate modalità di visita. [2.] Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona
               offesa  o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di  non avvicinarsi a luoghi
               determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
               famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In
               tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
            72   Art. 282-ter c.p.p. - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: [1.] Con il provvedimento che
               dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
               abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o
               dalla persona offesa. [2.] Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato
               di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
               da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una
               determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
            73   Art. 283 c.p.p. - Divieto e obbligo di dimora: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
               prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del
               giudice  che  procede.  [2.]  Con  il  provvedimento  che  dispone  l’obbligo  di  dimora,  il  giudice  prescrive
               all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di
               dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale
               non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un
               comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni

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