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La natura pubblicistica e, per così dire, collettiva degli interessi tutelati da tale tipo di
misura amministrativa trova conferma nella Costituzione stessa: in particolare, l’art. 97 co. 1
tutela il buon andamento della pubblica amministrazione; in merito, invece, al rapporto che lega
gli utenti e i destinatari dell’attività amministrativa a coloro che occupano i pubblici uffici, si
rammentano gli articoli 54 co. 2 e 98 co. 1, secondo cui le funzioni pubbliche devono essere
adempiute con disciplina e onore, ponendosi al servizio esclusivo della Nazione.
La funzione prettamente preventiva assolta dalla sospensione precauzionale fa sì che essa,
nelle sue due forme (obbligatoria e facoltativa), non debba essere considerata e qualificata come
una sanzione anticipata, ma la sua ragione d’essere consiste solo nell’eventuale pericolo cui
l’Amministrazione sarebbe esposta qualora il militare rimanesse in servizio.
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La provvisorietà di tale tipo di provvedimento è data dalla necessità che essa trovi
conferma e legittimazione nell’esito del procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto la
stessa vicenda da cui è scaturito il provvedimento cautelare; la stessa vicenda dovrà essere
approfondita, cosicché l’Amministrazione abbia sufficienti elementi per poter determinarsi in
ordine alla cristallizzazione e stabilizzazione del rapporto di impiego, entrato in precedenza in
una fase di temporanea quiescenza. Fatta questa doverosa premessa, si analizzano di seguito le
due fattispecie di sospensione precauzionale dall’impiego previste nell’ordinamento militare,
vale a dire quella obbligatoria e quella facoltativa. Al netto delle differenze che verranno
approfondite, trattasi di ipotesi di sospensione dall’impiego che vengono in considerazione nei
casi in cui vi sia a carico del militare un procedimento penale o vi siano comunque fatti per i
quali è intervenuta l’Autorità Giudiziaria.
2.4.3. Sospensione precauzionale obbligatoria
L’ipotesi in esame è disciplinata dall’art. 915 del C.O.M., secondo cui: “1. La sospensione
precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l’arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
64 I concetti di regolarità del servizio e prestigio dell’Amministrazione quali presupposti indefettibili per adottare
la misura sono ribaditi nella giurisprudenza amministrativa in modo costante. A tal proposito, cfr. TAR Lazio,
Roma, sez. I-bis, 9 maggio 2009, n. 5103; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2008, n. 1588; Cons. St., sez. VI, 17
ottobre 2006, n. 6192; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 4717 e Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398
in www.giustizia-amministrativa.it
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