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La natura pubblicistica e, per così dire, collettiva degli interessi tutelati da tale tipo di

            misura amministrativa trova conferma nella Costituzione stessa: in particolare, l’art. 97 co. 1
            tutela il buon andamento della pubblica amministrazione; in merito, invece, al rapporto che lega

            gli utenti e i destinatari dell’attività amministrativa a coloro che occupano i pubblici uffici, si

            rammentano gli articoli 54 co. 2 e 98 co. 1, secondo cui le funzioni pubbliche devono essere

            adempiute con disciplina e onore, ponendosi al servizio esclusivo della Nazione.
                  La funzione prettamente preventiva assolta dalla sospensione precauzionale fa sì che essa,

            nelle sue due forme (obbligatoria e facoltativa), non debba essere considerata e qualificata come

            una sanzione anticipata, ma la sua ragione d’essere  consiste  solo nell’eventuale pericolo cui

            l’Amministrazione sarebbe esposta qualora il militare rimanesse in servizio.
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                  La provvisorietà di  tale tipo  di provvedimento è  data  dalla necessità che essa trovi

            conferma e legittimazione nell’esito del procedimento disciplinare,  che abbia ad  oggetto la

            stessa vicenda da cui  è scaturito il  provvedimento  cautelare; la  stessa  vicenda  dovrà essere
            approfondita, cosicché l’Amministrazione abbia sufficienti elementi per poter determinarsi in

            ordine alla cristallizzazione e stabilizzazione del rapporto di impiego, entrato in precedenza in

            una fase di temporanea quiescenza. Fatta questa doverosa premessa, si analizzano di seguito le

            due fattispecie di sospensione precauzionale  dall’impiego previste nell’ordinamento militare,

            vale a dire quella obbligatoria e quella facoltativa. Al netto delle differenze che verranno
            approfondite, trattasi di ipotesi di sospensione dall’impiego che vengono in considerazione nei

            casi in cui vi sia a carico del militare un procedimento penale o vi siano comunque fatti per i

            quali è intervenuta l’Autorità Giudiziaria.


            2.4.3. Sospensione precauzionale obbligatoria

                  L’ipotesi in esame è disciplinata dall’art. 915 del C.O.M., secondo cui: “1. La sospensione

            precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
                  a) il fermo o l’arresto;

                  b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;

                  c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;

                  d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.




            64   I concetti di regolarità del servizio e prestigio dell’Amministrazione quali presupposti indefettibili per adottare
               la misura sono ribaditi nella giurisprudenza amministrativa in modo costante. A tal proposito, cfr. TAR Lazio,
               Roma, sez. I-bis, 9 maggio 2009, n. 5103; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2008, n. 1588; Cons. St., sez. VI, 17
               ottobre 2006, n. 6192; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 4717 e Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398
               in www.giustizia-amministrativa.it

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