Page 120 - Quaderno 2017-11
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• le misure interdittive di cui agli articoli 289 e 290 c.p.p.;
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• le misure di prevenzione provvisorie, da intendersi come sia quelle applicate
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direttamente dal presidente del tribunale che quelle adottate dall’organo collegiale ma non
ancora divenute definitive, oltre che a quelle applicate dal questore.
In merito al primo gruppo di ipotesi, è evidente quale sia il motivo per il quale vi è un
vero e proprio automatismo che legittima, anzi obbliga, l’Amministrazione a sospendere il
militare: si tratta di misure completamente vincolanti, che rendono il soggetto stesso
impossibilitato fisicamente a prestare il suo servizio e sorge quindi la necessità di qualificare la
posizione di stato giuridico conseguente all’assenza dal servizio. Nel provvedimento
amministrativo che dispone la sospensione ex art. 915 C.O.M., sarà pertanto sufficiente
individuare il provvedimento in questione che legittima la sospensione, non essendo necessaria
alcuna valutazione ulteriore (si farà riferimento a quello per relationem).
Per quanto concerne, invece, il secondo gruppo di ipotesi sopra elencate, non può operare
alcun automatismo: si tratta di situazioni che non limitano sempre la libertà del soggetto in
modo tale da renderlo inidoneo al servizio. Per la loro intrinseca natura, quindi, tali ipotesi
necessitano di un intervento da parte dell’Amministrazione, la quale dovrà valutare in concreto
il caso, partendo dalla lettura e dall’analisi del provvedimento. Nell’ambito dello spazio di
discrezionalità affidato dalla legge, l’Amministrazione dovrà stabilire se il provvedimento
cautelare o la misura di prevenzione provvisoria incida o meno sul sinallagma fra datore e
dipendente, inibendo a quest’ultimo la prestazione del servizio.
In particolare, in merito alle misure cautelari personali non custodiali e a quelle
interdittive, sono senz’altro compatibili con la prestazione del servizio: il divieto di espatrio,
l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dalla
persona offesa; d’altro canto, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o
ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo
274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente
nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
74 Art. 289 c.p.p. - Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio: [1.] Con il provvedimento che dispone la
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato,
in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
75 Art. 290 c.p.p. - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali: [1.]
Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte,
le attività a essi inerenti. [2.] Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali
in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.
76 La disciplina organica delle misure di prevenzione è contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
conosciuto anche come Codice Antimafia.
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