Page 120 - Quaderno 2017-11
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• le misure interdittive di cui agli articoli 289  e 290  c.p.p.;
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                  • le misure di prevenzione   provvisorie,  da intendersi  come sia quelle applicate
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            direttamente  dal  presidente  del  tribunale  che  quelle  adottate  dall’organo  collegiale  ma  non

            ancora divenute definitive, oltre che a quelle applicate dal questore.

                  In merito al primo gruppo di ipotesi, è evidente quale sia il motivo per il quale vi è un

            vero e proprio automatismo che legittima, anzi obbliga, l’Amministrazione a  sospendere il
            militare:  si tratta di  misure  completamente vincolanti, che rendono il soggetto stesso

            impossibilitato fisicamente a prestare il suo servizio e sorge quindi la necessità di qualificare la

            posizione di  stato giuridico  conseguente  all’assenza dal  servizio.  Nel  provvedimento

            amministrativo che dispone la  sospensione ex  art. 915  C.O.M., sarà pertanto  sufficiente
            individuare il provvedimento in questione che legittima la sospensione, non essendo necessaria

            alcuna valutazione ulteriore (si farà riferimento a quello per relationem).

                  Per quanto concerne, invece, il secondo gruppo di ipotesi sopra elencate, non può operare
            alcun automatismo: si tratta di situazioni  che  non limitano sempre la libertà del soggetto in

            modo tale da renderlo inidoneo al servizio. Per la loro intrinseca natura, quindi, tali ipotesi

            necessitano di un intervento da parte dell’Amministrazione, la quale dovrà valutare in concreto

            il caso, partendo dalla lettura e dall’analisi del provvedimento.  Nell’ambito  dello spazio di

            discrezionalità affidato dalla legge, l’Amministrazione  dovrà  stabilire se il provvedimento
            cautelare o la misura di prevenzione provvisoria incida o meno  sul sinallagma  fra datore e

            dipendente, inibendo a quest’ultimo la prestazione del servizio.

                  In particolare, in merito alle misure cautelari personali non custodiali e a quelle
            interdittive, sono senz’altro compatibili con la prestazione  del servizio: il divieto di espatrio,

            l’allontanamento  dalla  casa  familiare,  il  divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi  presentati  dalla

            persona offesa; d’altro canto,  l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o


               ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo
               274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente
               nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
            74   Art. 289 c.p.p. - Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio: [1.] Con il provvedimento che dispone la
               sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato,
               in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
            75   Art. 290 c.p.p. - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali: [1.]
               Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi
               delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte,
               le attività a essi inerenti. [2.] Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro
               l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali
               in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può
               essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.
            76   La disciplina organica delle misure di prevenzione è  contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
               conosciuto anche come Codice Antimafia.

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