Page 123 - Quaderno 2017-11
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Tuttavia, a seguito della modifica della legge 241/1990, ad opera delle leggi 15 del 2005 e

            80 del  2005, è stato introdotto l’art. 21-octies, in virtù del cui secondo comma la mancata
            comunicazione dell’avvio del procedimento è ininfluente, purché l’Amministrazione dimostri,

            nel caso concreto, che il contenuto del provvedimento finale sarebbe stato del tutto identico a

            quello concretamente adottato.


            2.4.3.5.  La sospensione obbligatoria ex legge 27 marzo 2001, n. 97

                  La fattispecie in esame è richiamata dall’art. 922, co.1 lett. b). Si tratta di un ipotesi di

            sospensione precauzionale obbligatoria  speciale introdotta dall’art. 4 della legge 97/2001

            “Norme sul  rapporto  tra procedimento  penale e procedimento disciplinare ed effetti del
            giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

                  Inizialmente, secondo l’originaria formulazione, si prevedeva l’applicazione di tale ipotesi

            di sospensione anche  per fatti  accaduti prima dell’entrata in vigore della legge; a seguito
            dell’intervento della Corte Costituzionale , tale possibilità è stata esclusa.
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                  I reati per i quali, a seguito di condanna anche non definitiva con la concessione della

            sospensione condizionale della pena, in capo all’Amministrazione sorge l’obbligo di sospendere

            in via precauzionale il militare sono enucleati dall’art.  3 co.  1 della legge richiamata.

            Segnatamente, trattasi dei seguenti articoli: 314 co.1 , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater
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            79   Cfr. Corte Cost., 25 luglio 2002, n. 394, in FORO.IT, 2004, I, 382.
            80   Peculato:  Il pubblico ufficiale  [c.p. 357]  o l’incaricato  di un pubblico servizio  [c.p. 358]  , che, avendo per
               ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa
               mobile altrui [c.c. 812, 814] , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
               Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
               momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
            81   Concussione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
               poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito
               con la reclusione da sei a dodici anni.
            82   Corruzione per l’esercizio della funzione: Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
               indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la
               reclusione da uno a sei anni.
            83   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver
               omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
               doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
               reclusione da sei a dieci anni.
            84   Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
               parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
               Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
               reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
               all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
            85   Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o
               l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
               promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci

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