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e 320  del codice penale e articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 . Tanto la dottrina
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            quanto la  giurisprudenza sono concordi nell’affermare che il tentativo  (art. 56 c.p. ) è
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            conciliabile con ciascuno dei reati testé elencati nel rappresentare il presupposto normativo per

            l’irrogazione della sospensione.



            2.4.4. Sospensione precauzionale facoltativa per pendenza di un procedimento penale
                  Tale ipotesi di sospensione precauzionale è disciplinata dall’art. 916 C.O.M., secondo cui:

            “1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un

            reato da cui può derivare la perdita del grado”.

                  L’art. rappresenta una  sintesi delle norme sancite dai seguenti articoli abrogati: art.  20,
            co.1 e 4, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 20, co.1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 9,

            co.1, l. n. 1168/1961, per appuntati e carabinieri; art. 26, co.2,  D.Lgs. n. 196/1995, per i

            volontari in servizio permanente.
                  Il merito principale della norma  è quello di aver unificato  sotto un  unico  regime  una

            figura che, prima della codificazione del 2010, era soggetta a una disciplina piuttosto frastagliata

            ed eterogenea, dal momento che variava a seconda della categoria di militari che si prendeva in

            considerazione. In particolare, si osservava un rigore evidente nei confronti degli ufficiali (ai

            sensi  dell’art.  29,  co.1, l.  n.  113/1954):  a  questi  ultimi,  infatti,  poteva  essere applicata  la
            sospensione  precauzionale per il  semplice addebitamento di fatti  gravi per i quali avrebbe

            potuto essere sottoposto a procedimento penale, non richiedendosi, dunque, che questo fosse

            già iniziato. Oggi, invece, vi è una totale parità fra i militari, i quali sono sottoposti
            indistintamente alla stessa disciplina.




               anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
               reclusione fino a tre anni.
            86   Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni degli  articoli 318 e 319  si applicano anche
               all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
            87   Il militare della Regia guardia di finanza che  commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente
               delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
               proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la
               custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale
               militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
               La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. Nel caso di condanna alla reclusione per un
               tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell’articolo 32-quinquies del codice penale.
            88   Delitto tentato: Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di
               delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica [c.p. 49].
               Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è
               l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
               Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
               questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita
               per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [c.p. 63].

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