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del capo dell’ufficio di sospendere immediatamente il dipendente pubblico qualora nei confronti

            dello stesso  sia stato  emesso un mandato  o ordine di cattura:  si tratta, evidentemente,
            dell’ipotesi di sospensione obbligatoria, disciplinata dalla seconda parte del comma 1

            dell’articolo. Diversamente, prevede il comma 2 che,  qualora il  dipendente pubblico sia

            sottoposto ad un procedimento penale e il reato ascrittogli sia di natura particolarmente grave,

            lo stesso dipendente può essere sospeso dal servizio con decreto del Ministro: è questa l’ipotesi
            di sospensione facoltativa, dal momento che si tratta di una facoltà in capo al Ministro (vertice

            del Ministero cui il dipendente appartiene).

                  L’art. 92 disciplina un’ipotesi non ricollegabile, almeno direttamente e immediatamente,

            ad un provvedimento afferente la sfera penale, come previsto invece dall’articolo precedente.
            La sospensione facoltativa ex art. 92 può essere applicata dal Ministro con apposito decreto

            prima che sia concluso o addirittura iniziato il procedimento  disciplinare. Importante

            sottolineare che, qualora l’Amministrazione si determini in ordine all’applicazione della misura
            ex art. 91 D.P.R.  3/1957, non si preclude la  possibilità di applicare successivamente quella

            prevista dalla norma successiva:  in  tal caso,  tuttavia, è importante  che,  nell’esercizio di  tale

            facoltà, l’Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al  dato formale dell’imputazione

            penale, ma consideri la commissione dell’addebito disciplinare alla luce di una sommaria

            cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del
            dipendente,  al  fine di  giudicare  se  tale  condotta  costituisca  ostacolo insuperabile  alla  sua

            riammissione in servizio .
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                  Al di là delle singole ipotesi disciplinate dal  suddetto  Testo unico e  da provvedimenti
            legislativi speciali per le singole categorie di  pubblico impiego , la giurisprudenza è ormai
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            unanime nel riconoscere alla sospensione dall’impiego alcuni caratteri comuni. Innanzitutto,

            essa  è priva di un  vero e proprio carattere  sanzionatorio e possiede  ratio  e presupposti ben

            diversi da quelli che caratterizzano il provvedimento disciplinare; il primo può essere adottato

            con valutazione discrezionale della p.a. in merito al comportamento posto in essere dal proprio
            dipendente, valutazione che è necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità, tali

            da evidenziare la preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il

            prestigio dell’amministrazione che può essere compromesso dall’attività del dipendente .
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            57   Così Cons. St., VI sez., 5 novembre 2012, n. 5593.
            58   Come già scritto nel Capitolo 2, oggi il pubblico impiego non contrattualizzato ha carattere residuale:
               appartengono a tale sfera il personale diplomatico e della carriera prefettizia, il personale militare e dei corpi di
               polizia, magistrati e avvocati dello Stato, docenti universitari e il personale delle autorità indipendenti.
            59   Così Cons. St., VI sez., 11 gennaio 2010, n. 19.

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