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del capo dell’ufficio di sospendere immediatamente il dipendente pubblico qualora nei confronti
dello stesso sia stato emesso un mandato o ordine di cattura: si tratta, evidentemente,
dell’ipotesi di sospensione obbligatoria, disciplinata dalla seconda parte del comma 1
dell’articolo. Diversamente, prevede il comma 2 che, qualora il dipendente pubblico sia
sottoposto ad un procedimento penale e il reato ascrittogli sia di natura particolarmente grave,
lo stesso dipendente può essere sospeso dal servizio con decreto del Ministro: è questa l’ipotesi
di sospensione facoltativa, dal momento che si tratta di una facoltà in capo al Ministro (vertice
del Ministero cui il dipendente appartiene).
L’art. 92 disciplina un’ipotesi non ricollegabile, almeno direttamente e immediatamente,
ad un provvedimento afferente la sfera penale, come previsto invece dall’articolo precedente.
La sospensione facoltativa ex art. 92 può essere applicata dal Ministro con apposito decreto
prima che sia concluso o addirittura iniziato il procedimento disciplinare. Importante
sottolineare che, qualora l’Amministrazione si determini in ordine all’applicazione della misura
ex art. 91 D.P.R. 3/1957, non si preclude la possibilità di applicare successivamente quella
prevista dalla norma successiva: in tal caso, tuttavia, è importante che, nell’esercizio di tale
facoltà, l’Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al dato formale dell’imputazione
penale, ma consideri la commissione dell’addebito disciplinare alla luce di una sommaria
cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del
dipendente, al fine di giudicare se tale condotta costituisca ostacolo insuperabile alla sua
riammissione in servizio .
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Al di là delle singole ipotesi disciplinate dal suddetto Testo unico e da provvedimenti
legislativi speciali per le singole categorie di pubblico impiego , la giurisprudenza è ormai
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unanime nel riconoscere alla sospensione dall’impiego alcuni caratteri comuni. Innanzitutto,
essa è priva di un vero e proprio carattere sanzionatorio e possiede ratio e presupposti ben
diversi da quelli che caratterizzano il provvedimento disciplinare; il primo può essere adottato
con valutazione discrezionale della p.a. in merito al comportamento posto in essere dal proprio
dipendente, valutazione che è necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità, tali
da evidenziare la preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il
prestigio dell’amministrazione che può essere compromesso dall’attività del dipendente .
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57 Così Cons. St., VI sez., 5 novembre 2012, n. 5593.
58 Come già scritto nel Capitolo 2, oggi il pubblico impiego non contrattualizzato ha carattere residuale:
appartengono a tale sfera il personale diplomatico e della carriera prefettizia, il personale militare e dei corpi di
polizia, magistrati e avvocati dello Stato, docenti universitari e il personale delle autorità indipendenti.
59 Così Cons. St., VI sez., 11 gennaio 2010, n. 19.
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