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CAPITOLO II
La sospensione dall’impiego nell’ordinamento militare
2.1 La sospensione dall’impiego in generale
La sospensione, intesa come atto, consiste in un provvedimento autoritativo - nel settore
del pubblico impiego non privatizzato - che comporta l’allontanamento temporaneo dal
servizio cui è tenuto il dipendente in virtù del rapporto di impiego volontario professionale che
lo lega all’amministrazione di appartenenza .
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Nell’ambito del lavoro privato e dell’impiego pubblico “contrattualizzato” (o privatizzato,
come dir si voglia), la sospensione assume la forma di atto negoziale.
Per quanto attiene agli effetti giuridici, la sospensione dal servizio fa sì che il rapporto che
lega datore di lavoro e dipendente, vale a dire Pubblica Amministrazione e dipendente, entri in
uno stato di quiescenza.
Le cause che comportano la sospensione dal servizio sono diverse.
Da un punto di vista teorico e pratico allo stesso tempo, nell’ampio genus della
sospensione, particolare rilevanza riveste la species della “sospensione dal servizio”, che
nell’ambito dell’ordinamento militare viene indicata con l’equivalente espressione “sospensione
dall’impiego”.
La sospensione dall’impiego implica sempre una situazione temporanea, che
necessariamente dovrà assumere caratteri di stabilità e permanenza.
Emerge, a tal proposito, un inscindibile legame fra la sospensione dall’impiego stessa e il
procedimento disciplinare. Quest’ultimo, di fatti, servirà a cristallizzare la posizione di impiego
del dipendente all’interno della Pubblica Amministrazione, entrato in uno stato di quiescenza
temporanea per via delle vicende che hanno determinato l’Amministrazione stessa ad adottare il
relativo provvedimento.
In sintesi, un provvedimento di sospensione dall’impiego nei confronti di un soggetto
dipendente dall’Amministrazione non potrà mai considerarsi come definitivo e stabile nel suo
complesso: a questo dovrà necessariamente far seguito un procedimento disciplinare, il
contenuto del cui provvedimento conclusivo andrà ad attribuire stabilità al rapporto di impiego
52 Cfr. fra le tante, Cons. St., sez IV, 31 dicembre 2007 n.6819, in GIURISDIZ. AMM.,2007, I, 1916, fattispecie
relativa a sospensione precauzionale di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri; sez. IV, 10 novembre 1999
n. 1683, in CONS. STATO, 1999, I, 1825.
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