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CAPITOLO II

                               La sospensione dall’impiego nell’ordinamento militare


            2.1  La sospensione dall’impiego in generale



                  La sospensione, intesa come atto, consiste in un provvedimento autoritativo - nel settore
            del pubblico impiego  non privatizzato  -  che comporta l’allontanamento temporaneo dal

            servizio cui è tenuto il dipendente in virtù del rapporto di impiego volontario professionale che

            lo lega all’amministrazione di appartenenza .
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                  Nell’ambito del lavoro privato e dell’impiego pubblico “contrattualizzato” (o privatizzato,
            come dir si voglia), la sospensione assume la forma di atto negoziale.

                  Per quanto attiene agli effetti giuridici, la sospensione dal servizio fa sì che il rapporto che

            lega datore di lavoro e dipendente, vale a dire Pubblica Amministrazione e dipendente, entri in
            uno stato di quiescenza.

                  Le cause che comportano la sospensione dal servizio sono diverse.

                  Da  un punto di vista teorico e pratico allo stesso tempo, nell’ampio  genus  della

            sospensione, particolare rilevanza riveste la  species  della  “sospensione dal servizio”, che

            nell’ambito dell’ordinamento militare viene indicata con l’equivalente espressione “sospensione
            dall’impiego”.

                  La sospensione dall’impiego implica sempre una situazione  temporanea,  che

            necessariamente dovrà assumere caratteri di stabilità e permanenza.
                  Emerge, a tal proposito, un inscindibile legame fra la sospensione dall’impiego stessa e il

            procedimento disciplinare. Quest’ultimo, di fatti, servirà a cristallizzare la posizione di impiego

            del dipendente all’interno della Pubblica Amministrazione, entrato in uno stato di quiescenza

            temporanea per via delle vicende che hanno determinato l’Amministrazione stessa ad adottare il
            relativo provvedimento.

                  In sintesi, un provvedimento di sospensione  dall’impiego nei confronti di un soggetto

            dipendente dall’Amministrazione non potrà mai considerarsi come definitivo e stabile nel suo

            complesso: a questo  dovrà necessariamente far seguito un  procedimento disciplinare, il
            contenuto del cui provvedimento conclusivo andrà ad attribuire stabilità al rapporto di impiego



            52   Cfr. fra le tante, Cons. St., sez IV, 31 dicembre 2007 n.6819, in GIURISDIZ. AMM.,2007, I, 1916, fattispecie
               relativa a sospensione precauzionale di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri; sez. IV, 10 novembre 1999
               n. 1683, in CONS. STATO, 1999, I, 1825.


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