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cittadino già arruolato (e quindi dichiarato idoneo al servizio incondizionato, ai sensi dell’art 621
co. 4 C.O.M.) entra concretamente nelle Forze Armate, inserendosi in un corpo, mentre con il
secondo l’atto formale che decreta la cessazione del servizio attivo.
La norma esaminanda ha il merito di aver riunito sotto un unico regime una pluralità di
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status che si differenziavano a seconda della categoria di appartenenza (sia come singola forza
armata che come categoria di militari): oggi, è contemplato, invece, un unico status,
prescindendo da qualsiasi fattore. Da notare che la norma, al comma 5, indica le conseguenze
giuridiche dell’acquisto e del mantenimento dello stato di militare: quest’ultimo, infatti, è tenuto
ad osservare i doveri e gli obblighi relativi alla disciplina militare, contenuti nel codice e nel
regolamento, e a prestare giuramento all’atto di assunzione del servizio.
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Occorre precisare che ‹‹il vincolo che si instaura per il militare è un vincolo acontrattuale, nel senso
che non discende da un incontro di volontà tra il militare e l’amministrazione, ma direttamente ed esclusivamente
dalla legge. Esso, inoltre, è totale, nel senso che non obbliga il militare ad offrire le proprie prestazioni per un
determinato periodo di tempo, ma obbliga totalmente il militare, con tutta la sua persona, dall’incorporazione
alla cessazione del servizio attivo ››.
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Infine, la norma, nel dare una definizione di militare al comma 1, precisa che il servizio
alle armi può essere espletato nelle posizioni di servizio e di congedo. Approfondendo il
discorso, è opportuno ricordare che il C.O.M. distingue tra “categorie di stato giuridico” e
“posizioni di stato giuridico”. Le prime, enucleate dall’art. 874 C.O.M., sono ricollegabili alle
disposizioni di cui all’art. 621 co. 1 C.O.M., e sono il servizio permanente, il servizio
temporaneo e il congedo. Con la seconda espressione, invece, il legislatore intende indicare le
varie declinazioni di ciascuna categoria. Tanto le categorie quanto le posizioni di stato giuridico,
comunque, rappresentano un approfondimento, su livelli diversi, del più ampio e generale stato
giuridico.
36 Tale fenomeno rientra nel più ampio processo di codificazione, conclusosi nel 2010 con l’emanazione del
C.O.M. (D.lgs 66/2010) e del T.U.R.O.M. (D.P.R. 90/2010): i due provvedimenti legislativi, frutto di una
delega parlamentare, hanno riordinato in modo totale e completo la disciplina normativa dell’ambito militare,
prima di quel momento estremamente variegata, eterogenea e frammentaria.
37 Il giuramento è disciplinato dall’art. 575 T.U.R.O.M., mentre la sua necessaria prestazione si rinviene nell’art.
621, co. 6, C.O.M.
38 Eduardo BOURSIER NIUTTA e Arturo ESPOSITO. in ELEMENTI DI DIRITTO DISCIPLINARE MILITARE -
DISCIPLINA DI CORPO, Roma, Laurus Robuffo, quarta ed., cap. III, pag. 53. Continuano gli autori affermando
che tale rapporto sui generis non perde la sua peculiarità qualora alcuni aspetti del rapporto di servizio (rectius:
d’impiego), come il trattamento economico ordinario e straordinario, siano disciplinati dalla cosiddetta
concertazione, con l’estensione ai militari degli accordi intercorsi con le forze di polizia. Lo stesso compenso
straordinario, infatti, non ha lo stesso significato dell’ambito privato, dove esso è volontario: per il militare,
infatti, non v’è alcuna possibilità di giustificare la propria omessa presentazione in servizio o la disobbedienza
all’ordine del superiore emanato dopo l’esecuzione delle normali ore di lavoro, con l’indisponibilità ad
effettuare lo straordinario.
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