Page 106 - Quaderno 2017-11
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cittadino già arruolato (e quindi dichiarato idoneo al servizio incondizionato, ai sensi dell’art 621

            co. 4 C.O.M.) entra concretamente nelle Forze Armate, inserendosi in un corpo, mentre con il
            secondo l’atto formale che decreta la cessazione del servizio attivo.

                  La norma esaminanda ha il merito di aver riunito sotto un unico regime  una pluralità di
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            status che si differenziavano a seconda della categoria di appartenenza (sia come singola forza

            armata che come categoria di militari): oggi, è contemplato, invece, un unico status,
            prescindendo da qualsiasi fattore. Da notare che la norma, al comma 5, indica le conseguenze

            giuridiche dell’acquisto e del mantenimento dello stato di militare: quest’ultimo, infatti, è tenuto

            ad osservare i doveri e gli obblighi relativi alla disciplina militare, contenuti nel codice e nel

            regolamento, e a prestare giuramento  all’atto di assunzione del servizio.
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                  Occorre precisare che ‹‹il vincolo che si instaura per il militare è un vincolo acontrattuale, nel senso

            che non discende da un incontro di volontà tra il militare e l’amministrazione, ma direttamente ed esclusivamente

            dalla legge. Esso, inoltre, è totale, nel senso che non obbliga il militare ad offrire le proprie prestazioni per un
            determinato periodo di tempo, ma obbliga totalmente il militare, con tutta la sua persona, dall’incorporazione

            alla cessazione del servizio attivo ››.
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                  Infine, la norma, nel dare una definizione di militare al comma 1, precisa che il servizio

            alle armi può essere espletato nelle posizioni di servizio e di congedo. Approfondendo il

            discorso, è opportuno  ricordare  che il C.O.M. distingue  tra  “categorie di stato giuridico”  e
            “posizioni di stato giuridico”. Le prime, enucleate dall’art. 874 C.O.M., sono ricollegabili alle

            disposizioni di cui all’art. 621 co. 1 C.O.M., e sono il servizio  permanente, il servizio

            temporaneo e il congedo. Con la seconda espressione, invece, il legislatore intende indicare le
            varie declinazioni di ciascuna categoria. Tanto le categorie quanto le posizioni di stato giuridico,

            comunque, rappresentano un approfondimento, su livelli diversi, del più ampio e generale stato

            giuridico.


            36   Tale fenomeno rientra nel più ampio processo di codificazione, conclusosi nel 2010 con l’emanazione del
               C.O.M. (D.lgs 66/2010) e del T.U.R.O.M. (D.P.R. 90/2010): i due provvedimenti legislativi, frutto di una
               delega parlamentare, hanno riordinato in modo totale e completo la disciplina normativa dell’ambito militare,
               prima di quel momento estremamente variegata, eterogenea e frammentaria.
            37   Il giuramento è disciplinato dall’art. 575 T.U.R.O.M., mentre la sua necessaria prestazione si rinviene nell’art.
               621, co. 6, C.O.M.
            38   Eduardo  BOURSIER  NIUTTA  e Arturo  ESPOSITO.  in  ELEMENTI  DI DIRITTO DISCIPLINARE MILITARE  -
               DISCIPLINA DI CORPO, Roma, Laurus Robuffo, quarta ed., cap. III, pag. 53. Continuano gli autori affermando
               che tale rapporto sui generis non perde la sua peculiarità qualora alcuni aspetti del rapporto di servizio (rectius:
               d’impiego), come il trattamento economico ordinario e straordinario,  siano disciplinati dalla cosiddetta
               concertazione, con l’estensione ai militari degli accordi intercorsi con le forze di polizia. Lo stesso compenso
               straordinario, infatti, non ha lo stesso significato dell’ambito privato, dove esso è volontario: per il militare,
               infatti, non v’è alcuna possibilità di giustificare la propria omessa presentazione in servizio o la disobbedienza
               all’ordine del  superiore emanato dopo l’esecuzione delle normali  ore di lavoro, con l’indisponibilità ad
               effettuare lo straordinario.

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