Page 103 - Quaderno 2017-11
P. 103

Fra questi, posto di indubbio rilievo è occupato dall’ordinamento militare . Il dibattito
                                                                                               26
            sulla natura dell’ordinamento  militare ha trovato  particolare fermento negli anni
            immediatamente  successivi  all’entrata  in  vigore  della  Costituzione ,  ma  è  stato  pressoché
                                                                                  27
            abbandonato con l’entrata in vigore dapprima della legge 11 luglio 1978, n. 382 e relativo

            regolamento di esecuzione, successivamente  del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

            dell’ordinamento militare) e del relativo  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico  delle
            disposizioni regolamentari dell’ordinamento  militare): con  tali interventi legislativi, infatti, il

            problema della legittimazione dell’ordinamento disciplinare e amministrativo in generale è stato

            risolto. Oggi, infatti, l’ordinamento militare è una mera articolazione dello Stato e ‹‹la “normativa

            militare” va valutata con i principi propri dell’ordinamento generale, applicando i criteri della specialità, quello
            cronologico e quello gerarchico, secondo i principi interpretativi validi nell’ordinamento generale ››.  Ne
                                                                                                     28
            consegue che lo stesso ordinamento militare,  ‹‹a norma dell’  art. 52, comma 3, Cost., per quanto

            caratterizzato per sua natura da uno  speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza,  si
            conforma anch’esso  “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per

            l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non

            si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che

            segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di

            uno Stato democratico. Tutto ciò significa che l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale
            caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole

            dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice›› .
                                                                                         29
                  In quest’ottica, le  deroghe all’ordinamento  generale, saranno valide  con la qualità di
            norme  speciali sono e soltanto in quanto finalizzate alla tutela mediata ed  immediata della

            compagine militare e dei valori e principi che ne costituiscono l’essenza.

                  Chiarita l’attuale irrilevanza della  questione circa la natura dell’ordinamento  militare di

            ordinamento autonomo, dal momento che esso è interamente recepito nell’ambito di quello

            statale, si passa alla trattazione della codificazione effettuata attraverso l’emanazione del Codice



            26   Per una trattazione storica del concetto di ordinamento militare, vedi Fausto  BASSETTA,  E.  Eduardo
               BOURSIER NIUTTA, L’ordinamento militare come ordinamento giuridico, in RASSEGNA ARMA CARABINIERI, Roma,
               aprile/giugno 1997, n. 2.
            27   Si tengano  presenti le  tesi di  Bachelet e Giannini:  per il primo, l’ordinamento militare era una parte
               singolarissima dell’apparato statale, che doveva intendersi come una istituzione dello Stato in parte
               derogatorio rispetto alla normativa comune (il cosiddetto  ordinamento derogatorio); per il secondo, invece, si
               configurava come ordinamento organizzatorio, dotato do plurisoggettività, di organizzazione notevole e di
               limitata normazione interna prettamente praeter legem.
            28   Fausto BASSETTA, op. cit., p. 79.
            29   Cons. St., IV sez., 11 dicembre 2012, n. 6337. Negli stessi termini Cons. St., IV sez., n. 5763 del 2012 e 664
               del 2013. Vedi anche Cons. St., IV sez., 11 novembre 2010, n. 8018.

                                                           101
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108