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Fra questi, posto di indubbio rilievo è occupato dall’ordinamento militare . Il dibattito
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sulla natura dell’ordinamento militare ha trovato particolare fermento negli anni
immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione , ma è stato pressoché
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abbandonato con l’entrata in vigore dapprima della legge 11 luglio 1978, n. 382 e relativo
regolamento di esecuzione, successivamente del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare) e del relativo D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare): con tali interventi legislativi, infatti, il
problema della legittimazione dell’ordinamento disciplinare e amministrativo in generale è stato
risolto. Oggi, infatti, l’ordinamento militare è una mera articolazione dello Stato e ‹‹la “normativa
militare” va valutata con i principi propri dell’ordinamento generale, applicando i criteri della specialità, quello
cronologico e quello gerarchico, secondo i principi interpretativi validi nell’ordinamento generale ››. Ne
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consegue che lo stesso ordinamento militare, ‹‹a norma dell’ art. 52, comma 3, Cost., per quanto
caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si
conforma anch’esso “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per
l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non
si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che
segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di
uno Stato democratico. Tutto ciò significa che l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale
caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole
dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice›› .
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In quest’ottica, le deroghe all’ordinamento generale, saranno valide con la qualità di
norme speciali sono e soltanto in quanto finalizzate alla tutela mediata ed immediata della
compagine militare e dei valori e principi che ne costituiscono l’essenza.
Chiarita l’attuale irrilevanza della questione circa la natura dell’ordinamento militare di
ordinamento autonomo, dal momento che esso è interamente recepito nell’ambito di quello
statale, si passa alla trattazione della codificazione effettuata attraverso l’emanazione del Codice
26 Per una trattazione storica del concetto di ordinamento militare, vedi Fausto BASSETTA, E. Eduardo
BOURSIER NIUTTA, L’ordinamento militare come ordinamento giuridico, in RASSEGNA ARMA CARABINIERI, Roma,
aprile/giugno 1997, n. 2.
27 Si tengano presenti le tesi di Bachelet e Giannini: per il primo, l’ordinamento militare era una parte
singolarissima dell’apparato statale, che doveva intendersi come una istituzione dello Stato in parte
derogatorio rispetto alla normativa comune (il cosiddetto ordinamento derogatorio); per il secondo, invece, si
configurava come ordinamento organizzatorio, dotato do plurisoggettività, di organizzazione notevole e di
limitata normazione interna prettamente praeter legem.
28 Fausto BASSETTA, op. cit., p. 79.
29 Cons. St., IV sez., 11 dicembre 2012, n. 6337. Negli stessi termini Cons. St., IV sez., n. 5763 del 2012 e 664
del 2013. Vedi anche Cons. St., IV sez., 11 novembre 2010, n. 8018.
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