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Ogni posizione di stato giuridico intercetta una serie di disposizioni che possono essere
sovrapponibili ad un’altra categoria, ma non necessariamente coincidono con quella.
Per un’esigenza di completezza del discorso, non si può trascurare la rilevanza che lo status
di militare ha nell’ambito della Costituzione: quest’ultima, pur non andando a disciplinare in
modo stringente e dettagliato aspetti poi esaminati dal legislatore, ha comunque stabilito che
l’ordinamento delle Forze Armate si informasse ad uno spirito democratico . Tale disposizione
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non deve essere letta semplicemente come una ricezione di qualsiasi norma, financo di rango
costituzionale: l’esigenza che si debba comunque garantire l’assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze Armate fa sì che eventuali limitazioni dei diritti siano tutt’altro che
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irragionevoli e incostituzionali, purché non si dia spazio a eccessi.
1.3.3. Rapporto gerarchico e grado
Strettamente connesso al concetto di stato giuridico è senz’altro quello di grado, di
estrema importanza nell’ordinamento militare. Esso, in estrema sintesi, rappresenta la precisa
collocazione gerarchica del soggetto all’interno della compagine militare, che ne delinea doveri
di subordinazione e sovra-ordinazione nei confronti degli altri militari . L’attribuzione del
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grado rappresenta, nella vita professionale del militare, momento di estrema importanza, poiché
determina la creazione di un centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive che viene
denominato stato giuridico e che si differenzia in relazione alle diverse categorie gerarchiche
che ricomprendono il grado considerato. Lo stato giuridico in esame, che dipende dalla
posizione gerarchica, si sovrappone al comune stato giuridico di militare, il cui acquisto e la cui
perdita sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 621 e 622 C.O.M. Quest’ultimo stato
giuridico (analizzato nel paragrafo precedente), infatti, rappresenta per così dire una base
comune a tutti i militari e prescinde dal grado rivestito, dal momento che rileva solamente per
39 Tale esigenza è stata soddisfatta nel corso del tempo attraverso varie fasi e in ambiti differenti:
dall’interpretazione estensiva ed evolutiva della giustizia amministrativa, che ha riconosciuto sempre più spazi
di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, al bilanciamento tra valori e interessi confliggenti
(democraticità e coesione all’interno della compagine militare, innanzitutto), dall’attuazione del sistema delle
rappresentanze militari fino ai procedimenti di concertazione per la disciplina di determinati aspetti del
rapporto d’impiego.
40 A tal proposito, è utile tenere a mente l’art. 1465 C.O.M., norma che apre il Titolo relativo all’”esercizio dei
diritti” da parte dei militari, secondo cui per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai
militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi
costituzionali. Si spiegano allora le limitazioni al diritto di associazione (1475 C.O.M.), alla libertà di
manifestazione del pensiero (1472 C.O.M.), a quella di riunione (1470 C.O.M.) e a quella di circolazione (1469
C.O.M.) e il divieto di sciopero (1475 C.O.M.). Per una completa ed esaustiva trattazione, Fausto BASSETTA,
Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, ed. 2012, cap. IX.
41 Le categorie di militari sono enucleate dall’art. 627 del C.O.M., il quale distingue, in ordine gerarchico
decrescente, fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.
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