Page 107 - Quaderno 2017-11
P. 107

Ogni posizione di stato giuridico intercetta una serie di disposizioni che possono essere

            sovrapponibili ad un’altra categoria, ma non necessariamente coincidono con quella.
                  Per un’esigenza di completezza del discorso, non si può trascurare la rilevanza che lo status

            di militare ha nell’ambito della Costituzione: quest’ultima, pur non andando a disciplinare in

            modo stringente e dettagliato aspetti poi esaminati dal legislatore, ha comunque stabilito che

            l’ordinamento delle Forze Armate si informasse ad uno spirito democratico . Tale disposizione
                                                                                        39
            non deve essere letta semplicemente come una ricezione di qualsiasi norma, financo di rango

            costituzionale: l’esigenza che  si debba comunque  garantire l’assolvimento dei  compiti

            istituzionali delle Forze Armate fa sì che eventuali limitazioni dei diritti  siano tutt’altro che
                                                                                       40
            irragionevoli e incostituzionali, purché non si dia spazio a eccessi.


            1.3.3. Rapporto gerarchico e grado

                  Strettamente connesso al concetto di stato  giuridico è senz’altro  quello di  grado, di
            estrema importanza nell’ordinamento militare. Esso, in estrema sintesi, rappresenta la precisa

            collocazione gerarchica del soggetto all’interno della compagine militare, che ne delinea doveri

            di subordinazione e  sovra-ordinazione  nei confronti degli altri militari . L’attribuzione del
                                                                                       41
            grado rappresenta, nella vita professionale del militare, momento di estrema importanza, poiché

            determina la creazione di un centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive che viene
            denominato stato giuridico e che si differenzia in relazione alle diverse categorie gerarchiche

            che ricomprendono il grado  considerato. Lo stato giuridico in esame, che dipende dalla

            posizione gerarchica, si sovrappone al comune stato giuridico di militare, il cui acquisto e la cui
            perdita sono disciplinati rispettivamente  dagli articoli 621 e 622 C.O.M.  Quest’ultimo stato

            giuridico  (analizzato  nel paragrafo precedente), infatti, rappresenta per così dire una  base

            comune a tutti i militari e prescinde dal grado rivestito, dal momento che rileva solamente per


            39   Tale esigenza è stata  soddisfatta  nel corso del  tempo attraverso varie fasi e in ambiti  differenti:
               dall’interpretazione estensiva ed evolutiva della giustizia amministrativa, che ha riconosciuto sempre più spazi
               di tutela dei diritti  soggettivi e degli interessi legittimi, al bilanciamento tra valori e interessi confliggenti
               (democraticità e coesione all’interno della compagine militare, innanzitutto), dall’attuazione del sistema delle
               rappresentanze militari fino ai procedimenti di concertazione per la disciplina di determinati aspetti del
               rapporto d’impiego.
            40   A tal proposito, è utile tenere a mente l’art. 1465 C.O.M., norma che apre il Titolo relativo all’”esercizio dei
               diritti” da parte dei militari, secondo cui per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai
               militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi
               costituzionali. Si spiegano allora le limitazioni al  diritto di associazione (1475  C.O.M.), alla libertà di
               manifestazione del pensiero (1472 C.O.M.), a quella di riunione (1470 C.O.M.) e a quella di circolazione (1469
               C.O.M.) e il divieto di sciopero (1475 C.O.M.). Per una completa ed esaustiva trattazione, Fausto BASSETTA,
               Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, ed. 2012, cap. IX.
            41   Le categorie di militari  sono enucleate dall’art. 627  del C.O.M., il quale distingue, in ordine gerarchico
               decrescente, fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.

                                                           105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112