Page 110 - Quaderno 2017-11
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All’interno della  norma esaminanda è ravvisabile altresì un’ulteriore disposizione  di

            assoluta importanza: si stabilisce infatti che il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare
            solo in base alle disposizioni del presente codice (vale a dire il C.O.M.). il comma appena enunciato

            descrive in modo sintetico la posizione complessiva del militare in servizio permanente: per le

            singole cause di interruzione, sospensione  o cessazione  dall’impiego, tuttavia, sono necessari
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            i riferimenti ai rispettivi articoli presenti anch’essi, come stabilito dalla norma, nel C.O.M..
                  In tutti i casi di modificazione del rapporto d’impiego, quindi, è il solo C.O.M. a stabilire

            quali siano i presupposti  di fatto e di diritto perché l’Amministrazione  possa, anche

            unilateralmente , adottare provvedimenti che incidano  sul rapporto  d’impiego del  militare,
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            coinvolto in una determinata vicenda esterna o interna.






































            49   Il riferimento è senza dubbio l’art. 885 C.O.M., il quale rimanda a sua volta alle singole species di sospensione
               dall’impiego, che verranno approfondite nel cap. III.
            50   La cessazione dall’impiego o dal servizio permanente, come dir si voglia, è disciplinata dall’art. 923 all’art. 935:
               in particolare, l’art. 923 si limita ad enucleare le singole ipotesi di cessazione (età, infermità, non idoneità alle
               funzioni del grado, scarso  rendimento,  domanda, d’autorità, applicazione delle norme sulla  formazione,
               transito nell’impiego civile, perdita del grado, decadenza ai sensi dell’art. 898 C.O.M. in caso incompatibilità
               professionale,  ovvero  a  seguito  della  perdita  dello  stato  di  militare).  I  successivi  articoli  analizzano  e
               approfondiscono le singole cause.
            51   A tal proposito, si parla in dottrina di diritto soggettivo affievolito in riferimento alla situazione giuridica
               soggettiva del  militare in  servizio  permanente.  Infatti, pur essendo  le  cause  di  cessazione  e  sospensione
               dall’impiego dettagliatamente disciplinate dal C.O.M.,  esistono comunque ampi  spazi di discrezionalità in
               capo all’Amministrazione militare in merito alla valutazioni di precise situazioni; spazi di discrezionalità che si
               traducono, alla fine, in provvedimenti unilaterali (come già analizzato nella trattazione degli aspetti salienti del
               pubblico impiego non contrattualizzato). Inoltre, non bisogna dimenticare che la tutela giurisdizionale del
               militare, tanto per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi, è demandata alla giurisdizione esclusiva
               amministrativa.

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