Page 110 - Quaderno 2017-11
P. 110
All’interno della norma esaminanda è ravvisabile altresì un’ulteriore disposizione di
assoluta importanza: si stabilisce infatti che il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare
solo in base alle disposizioni del presente codice (vale a dire il C.O.M.). il comma appena enunciato
descrive in modo sintetico la posizione complessiva del militare in servizio permanente: per le
singole cause di interruzione, sospensione o cessazione dall’impiego, tuttavia, sono necessari
49
50
i riferimenti ai rispettivi articoli presenti anch’essi, come stabilito dalla norma, nel C.O.M..
In tutti i casi di modificazione del rapporto d’impiego, quindi, è il solo C.O.M. a stabilire
quali siano i presupposti di fatto e di diritto perché l’Amministrazione possa, anche
unilateralmente , adottare provvedimenti che incidano sul rapporto d’impiego del militare,
51
coinvolto in una determinata vicenda esterna o interna.
49 Il riferimento è senza dubbio l’art. 885 C.O.M., il quale rimanda a sua volta alle singole species di sospensione
dall’impiego, che verranno approfondite nel cap. III.
50 La cessazione dall’impiego o dal servizio permanente, come dir si voglia, è disciplinata dall’art. 923 all’art. 935:
in particolare, l’art. 923 si limita ad enucleare le singole ipotesi di cessazione (età, infermità, non idoneità alle
funzioni del grado, scarso rendimento, domanda, d’autorità, applicazione delle norme sulla formazione,
transito nell’impiego civile, perdita del grado, decadenza ai sensi dell’art. 898 C.O.M. in caso incompatibilità
professionale, ovvero a seguito della perdita dello stato di militare). I successivi articoli analizzano e
approfondiscono le singole cause.
51 A tal proposito, si parla in dottrina di diritto soggettivo affievolito in riferimento alla situazione giuridica
soggettiva del militare in servizio permanente. Infatti, pur essendo le cause di cessazione e sospensione
dall’impiego dettagliatamente disciplinate dal C.O.M., esistono comunque ampi spazi di discrezionalità in
capo all’Amministrazione militare in merito alla valutazioni di precise situazioni; spazi di discrezionalità che si
traducono, alla fine, in provvedimenti unilaterali (come già analizzato nella trattazione degli aspetti salienti del
pubblico impiego non contrattualizzato). Inoltre, non bisogna dimenticare che la tutela giurisdizionale del
militare, tanto per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi, è demandata alla giurisdizione esclusiva
amministrativa.
108

