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trova legittimazione legislativa in più provvedimenti legislativi, a secondo della categoria che si
prende a riferimento di volta in volta.
Per ragioni di economia di trattazione di questo lavoro, che concentra l’attenzione
sull’ambito militare, non si analizzeranno le singole ipotesi di sospensione precauzionale
dall’impiego in relazione alle varie categorie. Tuttavia, appare necessario quantomeno ricordare
le ipotesi generali previste dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Tale provvedimento legislativo, nonostante sia alquanto risalente nel tempo, è da
considerarsi tuttora in vigore, in quanto non abrogato espressamente da alcuna successiva legge,
intesa tanto in senso formale che sostanziale. Chiaramente, in presenza di disposizioni
normative speciali successive a quelle contenute nel summenzionato Testo unico, le prime
prevarranno sulle seconde in ossequio ai criteri cronologico e di specialità. È ciò che accade ed
è accaduto, ad esempio, nell’ordinamento militare, sia prima che dopo la codificazione avvenuta
nel 2010.
Tornando al Testo unico sul pubblico impiego, esso dedica un intero capo alla
sospensione cautelare (l’aggettivo è da intendersi come equivalente a precauzionale) e alla
sospensione per effetto di condanna penale, inserito per la precisione nel Titolo VII (rubricato
eloquentemente “Disciplina”).
Scendendo nel particolare, le norme di riferimento sono contenute negli articoli 91 e
55
92 , rubricati rispettivamente “Sospensione cautelare obbligatoria” e “Sospensione cautelare
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facoltativa”.
L’art. 91 del Testo unico in esame, a dispetto della rubrica, contiene sia un’ipotesi di
sospensione obbligatoria che una di sospensione facoltativa. Più nel dettaglio, vi è un obbligo
55 Art. 91. Sospensione cautelare obbligatoria.
L’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente
grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura,
l’impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell’ufficio.
Il capo dell’ufficio che ha notizia dell’emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida
del fermo, nei confronti d’un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all’ufficio del
personale del Ministero.
56 92. Sospensione cautelare facoltativa.
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell’impiegato dal servizio anche prima che sia
esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare è revocata e l’impiegato ha diritto alla
riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi
per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli
addebiti, ai sensi del secondo comma dell’art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato
comunicato all’impiegato, nelle forme dell’art. 104, il provvedimento di sospensione.
All’impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell’art. 82.
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