Page 114 - Quaderno 2017-11
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trova legittimazione legislativa in più provvedimenti legislativi, a secondo della categoria che si

            prende a riferimento di volta in volta.
                  Per ragioni di economia di trattazione di  questo lavoro, che concentra l’attenzione

            sull’ambito  militare, non si analizzeranno le singole  ipotesi di sospensione precauzionale

            dall’impiego in relazione alle varie categorie. Tuttavia, appare necessario quantomeno ricordare

            le ipotesi  generali  previste dal  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle  disposizioni
            concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

                  Tale provvedimento legislativo, nonostante  sia alquanto risalente  nel tempo, è da

            considerarsi tuttora in vigore, in quanto non abrogato espressamente da alcuna successiva legge,

            intesa  tanto in senso formale che sostanziale. Chiaramente, in  presenza di disposizioni
            normative speciali successive a quelle contenute nel summenzionato Testo unico, le prime

            prevarranno sulle seconde in ossequio ai criteri cronologico e di specialità. È ciò che accade ed

            è accaduto, ad esempio, nell’ordinamento militare, sia prima che dopo la codificazione avvenuta
            nel 2010.

                  Tornando al  Testo unico sul pubblico impiego, esso  dedica un intero  capo alla

            sospensione  cautelare (l’aggettivo è da intendersi come  equivalente  a precauzionale) e alla

            sospensione per effetto di condanna penale, inserito per la precisione nel Titolo VII (rubricato

            eloquentemente “Disciplina”).
                  Scendendo nel particolare, le norme di riferimento sono contenute negli articoli 91  e
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            92 , rubricati rispettivamente  “Sospensione  cautelare obbligatoria”  e  “Sospensione cautelare
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            facoltativa”.
                  L’art. 91 del Testo unico in esame, a dispetto della rubrica, contiene sia un’ipotesi di

            sospensione obbligatoria che una di sospensione facoltativa. Più nel dettaglio, vi è un obbligo




            55   Art. 91. Sospensione cautelare obbligatoria.
               L’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente
               grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro;  ove sia stato emesso mandato o  ordine di cattura,
               l’impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell’ufficio.
               Il capo dell’ufficio che ha notizia dell’emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida
               del  fermo,  nei  confronti  d’un  impiegato  da lui  dipendente, deve  riferirne  immediatamente all’ufficio  del
               personale del Ministero.
            56   92. Sospensione cautelare facoltativa.
               Il ministro  può,  per gravi  motivi, ordinare la sospensione dell’impiegato dal  servizio anche prima che  sia
               esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
               La sospensione disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare è revocata e l’impiegato ha diritto alla
               riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi
               per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli
               addebiti, ai sensi del secondo comma dell’art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato
               comunicato all’impiegato, nelle forme dell’art. 104, il provvedimento di sospensione.
               All’impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell’art. 82.

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