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In secondo luogo, la valutazione dell’amministrazione, in materia di sospensione cautelare

            facoltativa del dipendente  pubblico  costituisce una  tipica manifestazione del  suo potere
            discrezionale, sindacabile dal giudice  amministrativo solo ove risulti manifestamente

            irragionevole. Non è necessario che vengano esposte le ragioni per le quali i fatti contestati al

            dipendente devono  considerarsi particolarmente  gravi, potendo tale giudizio essere implicito

            nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d’impiego rivestita dal dipendente, nella
            commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di

            consentirne la prosecuzione .
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                  In terzo luogo, la sospensione è, per definizione, uno stato transitorio, necessariamente

            limitato nel  tempo, e destinato a  concludersi o  con  la definitiva cessazione  dall’incarico
            (decadenza) o con la reintegrazione nelle funzioni. Dunque, la sospensione non può dipendere,

            per sua stessa natura, che da una condanna non definitiva. Se invece la condanna è definitiva, vi

            è la decadenza, non la sospensione . Emerge già in tale frangente, la necessità di cristallizzare la
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            posizione del dipendente pubblico sottoposto a sospensione precauzionale dall’impiego

            attraverso un procedimento disciplinare avviato per i fatti penalmente rilevanti già oggetto di

            apposito procedimento penale. Il giudizio prognostico che l’Amministrazione di appartenenza

            deve effettuare riguarda la probabilità che al dipendente sia applicabile la destituzione (misura

            espulsiva per antonomasia) al termine del procedimento disciplinare suddetto. La conseguenza
            logica fra sospensione e destituzione è suffragata dal fatto che la seconda è considerata un atto

            ad efficacia retroattiva  e tale retroattività va ricondotta al momento in cui è intervenuta nei

            confronti del dipendente la misura sospensiva .
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            2.4.2. La sospensione precauzionale nell’ordinamento militare

                  La finalità di  tale figura è quella di  salvaguardare l’interesse pubblico del corretto  e

            normale  svolgimento  del servizio e,  più precisamente, di  prevenire un’eventuale lesione del

            prestigio dell’Amministrazione:  si giustifica  così la possibilità di  sacrificio  della  posizione
            lavorativa  del militare, soprattutto in un momento in cui, non essendo ancora intervenuta

            alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti, egli non è da considerarsi colpevole, ai sensi

            dell’art. 27 co 2 della Costituzione .
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            60   Così Cons. St., VI sez., 3 dicembre 2013, n. 5745.
            61   Così Cons. St., VI sez., 14 febbraio 2014, n. 730.
            62   Cfr. Cons. St., 3 settembre 2013, n. 4393.
            63   Cfr. C. Cost., 3 giugno 1999, n. 206, in www.cortecostituzionale.it

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