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In secondo luogo, la valutazione dell’amministrazione, in materia di sospensione cautelare
facoltativa del dipendente pubblico costituisce una tipica manifestazione del suo potere
discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente
irragionevole. Non è necessario che vengano esposte le ragioni per le quali i fatti contestati al
dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito
nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d’impiego rivestita dal dipendente, nella
commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di
consentirne la prosecuzione .
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In terzo luogo, la sospensione è, per definizione, uno stato transitorio, necessariamente
limitato nel tempo, e destinato a concludersi o con la definitiva cessazione dall’incarico
(decadenza) o con la reintegrazione nelle funzioni. Dunque, la sospensione non può dipendere,
per sua stessa natura, che da una condanna non definitiva. Se invece la condanna è definitiva, vi
è la decadenza, non la sospensione . Emerge già in tale frangente, la necessità di cristallizzare la
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posizione del dipendente pubblico sottoposto a sospensione precauzionale dall’impiego
attraverso un procedimento disciplinare avviato per i fatti penalmente rilevanti già oggetto di
apposito procedimento penale. Il giudizio prognostico che l’Amministrazione di appartenenza
deve effettuare riguarda la probabilità che al dipendente sia applicabile la destituzione (misura
espulsiva per antonomasia) al termine del procedimento disciplinare suddetto. La conseguenza
logica fra sospensione e destituzione è suffragata dal fatto che la seconda è considerata un atto
ad efficacia retroattiva e tale retroattività va ricondotta al momento in cui è intervenuta nei
confronti del dipendente la misura sospensiva .
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2.4.2. La sospensione precauzionale nell’ordinamento militare
La finalità di tale figura è quella di salvaguardare l’interesse pubblico del corretto e
normale svolgimento del servizio e, più precisamente, di prevenire un’eventuale lesione del
prestigio dell’Amministrazione: si giustifica così la possibilità di sacrificio della posizione
lavorativa del militare, soprattutto in un momento in cui, non essendo ancora intervenuta
alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti, egli non è da considerarsi colpevole, ai sensi
dell’art. 27 co 2 della Costituzione .
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60 Così Cons. St., VI sez., 3 dicembre 2013, n. 5745.
61 Così Cons. St., VI sez., 14 febbraio 2014, n. 730.
62 Cfr. Cons. St., 3 settembre 2013, n. 4393.
63 Cfr. C. Cost., 3 giugno 1999, n. 206, in www.cortecostituzionale.it
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