Page 130 - Quaderno 2017-11
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La previsione  normativa  contenuta  nell’art. 915 co.  2  è il risultato  di un’evoluzione

            giurisprudenziale sul tema della sospensione precauzionale dall’impiego, che vedeva fronteggiarsi
            principalmente tre correnti, due delle quali già menzionate. La tesi per così dire “intermedia”,

            recepita poi dal legislatore del C.O.M., era proprio quella che giustificava la commutazione della

            sospensione obbligatoria in facoltativa a seguito di revoca della misura cautelare personale . Tale
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            indirizzo  si fondava sull’art. 91 co.1 del testo unico degli  impiegati civili dello Stato  (D.P.R.
            3/1957), il cui ambito di applicazione non doveva considerarsi ridotto, per i sostenitori della tesi,

            neanche a seguito della riforma del processo penale e, in particolare, delle misure cautelari.

                  Recentemente, ha fatto luce sulla questione la sentenza n. 881 del Consiglio di Stato, IV

            sez., del 24 febbraio 2017, ribadendo il già costante orientamento giurisprudenziale attinente al
            legame fra gli artt. 915 co. 2 e 916 C.O.M.. Partendo dall’assunto che il militare ricorrente non

            aveva assunto la qualità di imputato, ma che era però stato sottoposto ad una misura cautelare

            successivamente revocata per l’assenza del  pericolo di reiterazione  del reato, il Consiglio di
            Stato afferma che il Codice dell’Ordinamento militare, pur superando le previsioni normative

            precedenti, non ha però fatto venir meno quelle esigenze di tutela avanzata del prestigio, del decoro e in

            genere dell’interesse dell’Amministrazione. Pertanto, deve essere consentito all’Amministrazione di

            essere in possesso di adeguati strumenti di tutela in presenza di situazioni di particolare gravità,

            suscettibili di incidere negativamente sulla sua immagine e sul buon andamento. Appartiene a
            pieno titolo a tale gruppo di strumenti la sospensione facoltativa che si ricava dal combinato

            disposto degli artt. 915 co. 2 e 916 C.O.M.: essa, in particolare, assurge a una sorta di tertium

            genus  rispetto alle fattispecie classiche e rappresenta una figura legata non già alla qualità  di
            imputato, bensì alla previa adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale da

            parte del giudice e alla sua successiva revoca che però lasci permanere in capo al soggetto i gravi

            indizi di colpevolezza. Una diversa lettura della norma, prosegue il Consiglio di Stato,

            priverebbe innanzitutto l’Amministrazione di un efficace strumento  di tutela, ma andrebbe
            anche a svilire il significato della disposizione, che diventerebbe un doppione dell’art. 916.

                  Fermo  restando  il  costante  orientamento  giurisprudenziale  che  considera  operabile  la

            commutazione della  sospensione  obbligatoria  in facoltativa in caso  di revoca della  misura

            cautelare (purché  permangano i gravi  indizi  di colpevolezza),  rimane comunque il dubbio
            interpretativo dovuto al fatto che la misura ex art. 916 C.O.M. (richiamato dal 915) richiede

            come requisito fondamentale l’imputazione del soggetto presunto responsabile.


            101   Cfr.: Cons. St., IV sez., n.6819 del 2009; IV sez., 4244 del 2006; VI sez., 4717 del 2006; V sez., n. 3165 del
               2005; VI sez., n. 398 del 2003; VI sez., n. 1439 del 2000.


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