Page 130 - Quaderno 2017-11
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La previsione normativa contenuta nell’art. 915 co. 2 è il risultato di un’evoluzione
giurisprudenziale sul tema della sospensione precauzionale dall’impiego, che vedeva fronteggiarsi
principalmente tre correnti, due delle quali già menzionate. La tesi per così dire “intermedia”,
recepita poi dal legislatore del C.O.M., era proprio quella che giustificava la commutazione della
sospensione obbligatoria in facoltativa a seguito di revoca della misura cautelare personale . Tale
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indirizzo si fondava sull’art. 91 co.1 del testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R.
3/1957), il cui ambito di applicazione non doveva considerarsi ridotto, per i sostenitori della tesi,
neanche a seguito della riforma del processo penale e, in particolare, delle misure cautelari.
Recentemente, ha fatto luce sulla questione la sentenza n. 881 del Consiglio di Stato, IV
sez., del 24 febbraio 2017, ribadendo il già costante orientamento giurisprudenziale attinente al
legame fra gli artt. 915 co. 2 e 916 C.O.M.. Partendo dall’assunto che il militare ricorrente non
aveva assunto la qualità di imputato, ma che era però stato sottoposto ad una misura cautelare
successivamente revocata per l’assenza del pericolo di reiterazione del reato, il Consiglio di
Stato afferma che il Codice dell’Ordinamento militare, pur superando le previsioni normative
precedenti, non ha però fatto venir meno quelle esigenze di tutela avanzata del prestigio, del decoro e in
genere dell’interesse dell’Amministrazione. Pertanto, deve essere consentito all’Amministrazione di
essere in possesso di adeguati strumenti di tutela in presenza di situazioni di particolare gravità,
suscettibili di incidere negativamente sulla sua immagine e sul buon andamento. Appartiene a
pieno titolo a tale gruppo di strumenti la sospensione facoltativa che si ricava dal combinato
disposto degli artt. 915 co. 2 e 916 C.O.M.: essa, in particolare, assurge a una sorta di tertium
genus rispetto alle fattispecie classiche e rappresenta una figura legata non già alla qualità di
imputato, bensì alla previa adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale da
parte del giudice e alla sua successiva revoca che però lasci permanere in capo al soggetto i gravi
indizi di colpevolezza. Una diversa lettura della norma, prosegue il Consiglio di Stato,
priverebbe innanzitutto l’Amministrazione di un efficace strumento di tutela, ma andrebbe
anche a svilire il significato della disposizione, che diventerebbe un doppione dell’art. 916.
Fermo restando il costante orientamento giurisprudenziale che considera operabile la
commutazione della sospensione obbligatoria in facoltativa in caso di revoca della misura
cautelare (purché permangano i gravi indizi di colpevolezza), rimane comunque il dubbio
interpretativo dovuto al fatto che la misura ex art. 916 C.O.M. (richiamato dal 915) richiede
come requisito fondamentale l’imputazione del soggetto presunto responsabile.
101 Cfr.: Cons. St., IV sez., n.6819 del 2009; IV sez., 4244 del 2006; VI sez., 4717 del 2006; V sez., n. 3165 del
2005; VI sez., n. 398 del 2003; VI sez., n. 1439 del 2000.
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