Page 134 - Quaderno 2017-11
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Si tratta di casi in cui vengono meno i presupposti dell’applicazione della misura, che

            peraltro richiamano in parte il contenuto dell’art. 1393 C.O.M.. L’ipotesi facoltativa, disciplinata
            dal secondo comma  dell’art. 918 C.O.M., presuppone sopravvenuti motivi di interesse

            pubblico, mutamento  della situazione di fatto ovvero  una  nuova valutazione dell’interesse

            pubblico originario  come motivi determinanti  affinché  l’Amministrazione  revochi  la misura.

            Tale revoca,  comportando  una valutazione discrezionale dell’Amministrazione stessa, dovrà
            essere motivata.

                  In tema di durata, invece, dispone l’art. 919  C.O.M. che la sospensione precauzionale

            facoltativa non può avere durata superiore a cinque anni, scaduti i quali la stessa è revocata di

            diritto. D’altro canto, come sempre sancito dalla norma, il termine di durata massima di cinque
            anni  è  previsto  in  relazione  al  singolo  procedimento  penale  o  disciplinare  (a  seconda  che

            l’articolo di riferimento sia il 916 o il 917) per il quale la misura è stata applicata al militare.

                  Dal punto di vista del trattamento economico, le conseguenze sono ricavabili dall’art. 920
            C.O.M., secondo il cui primo comma “al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà

            degli assegni a carattere fisso e continuativo”;  peraltro, la sospensione ha conseguenze anche di

            carattere previdenziale, dal momento che agli effetti della pensione, il tempo trascorso in

            sospensione dal servizio è computato per metà. In tempi meno recenti, attesa la provvisorietà

            della misura sospensiva, si dibatteva circa la possibilità del militare di prestare, nel periodo di
            sospensione,  attività lavorativa (autonoma  o  dipendente) senza incorrere nella diffida, onde

            consentirgli di integrare gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza. Sul

            suddetto dubbio, ha fatto luce il Consiglio di Stato nel 2003, affermando che il militare può
            prestare attività lavorativa senza incorrere nella diffida, purché la stessa attività non intacchi il

            prestigio e il decoro dell’Amministrazione .
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                  Da  ultimo,  per quanto  riguarda  l’avanzamento, l’art. 1051,  co.  2,  lett b), rubricato

            “Impedimenti,  sospensione ed esclusione”, dispone che  “Non può  essere inserito nell’aliquota di

            avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado”.
            L’ipotesi appena tracciata è di impedimento, nel senso che finché il militare versa in questa

            situazione, non può essere incluso nelle aliquote d’avanzamento per la valutazione: non appena

            tale condizione viene  meno  (con la revoca delle sospensione), egli  viene incluso nella prima
            aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione .
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            107   Il dubbio è stato oggetto del parere 523/2003 Cons. St., 11 marzo 2003, anche in riferimento alle sentenze
               Cons. St., 30 marzo 1999, n. 3 e Cons. St., Commissione speciale pubblico impiego, 17 maggio 1999, n. 442.
            108   È bene precisare, per dovere di completezza, che l’art. 1051 C.O.M., all’articolo 2 enuclea altre tre situazioni
               in presenza delle quali il militare non può essere inserito nelle aliquote di avanzamento. Precisamente: quando

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