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Si tratta di casi in cui vengono meno i presupposti dell’applicazione della misura, che
peraltro richiamano in parte il contenuto dell’art. 1393 C.O.M.. L’ipotesi facoltativa, disciplinata
dal secondo comma dell’art. 918 C.O.M., presuppone sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario come motivi determinanti affinché l’Amministrazione revochi la misura.
Tale revoca, comportando una valutazione discrezionale dell’Amministrazione stessa, dovrà
essere motivata.
In tema di durata, invece, dispone l’art. 919 C.O.M. che la sospensione precauzionale
facoltativa non può avere durata superiore a cinque anni, scaduti i quali la stessa è revocata di
diritto. D’altro canto, come sempre sancito dalla norma, il termine di durata massima di cinque
anni è previsto in relazione al singolo procedimento penale o disciplinare (a seconda che
l’articolo di riferimento sia il 916 o il 917) per il quale la misura è stata applicata al militare.
Dal punto di vista del trattamento economico, le conseguenze sono ricavabili dall’art. 920
C.O.M., secondo il cui primo comma “al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà
degli assegni a carattere fisso e continuativo”; peraltro, la sospensione ha conseguenze anche di
carattere previdenziale, dal momento che agli effetti della pensione, il tempo trascorso in
sospensione dal servizio è computato per metà. In tempi meno recenti, attesa la provvisorietà
della misura sospensiva, si dibatteva circa la possibilità del militare di prestare, nel periodo di
sospensione, attività lavorativa (autonoma o dipendente) senza incorrere nella diffida, onde
consentirgli di integrare gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza. Sul
suddetto dubbio, ha fatto luce il Consiglio di Stato nel 2003, affermando che il militare può
prestare attività lavorativa senza incorrere nella diffida, purché la stessa attività non intacchi il
prestigio e il decoro dell’Amministrazione .
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Da ultimo, per quanto riguarda l’avanzamento, l’art. 1051, co. 2, lett b), rubricato
“Impedimenti, sospensione ed esclusione”, dispone che “Non può essere inserito nell’aliquota di
avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado”.
L’ipotesi appena tracciata è di impedimento, nel senso che finché il militare versa in questa
situazione, non può essere incluso nelle aliquote d’avanzamento per la valutazione: non appena
tale condizione viene meno (con la revoca delle sospensione), egli viene incluso nella prima
aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione .
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107 Il dubbio è stato oggetto del parere 523/2003 Cons. St., 11 marzo 2003, anche in riferimento alle sentenze
Cons. St., 30 marzo 1999, n. 3 e Cons. St., Commissione speciale pubblico impiego, 17 maggio 1999, n. 442.
108 È bene precisare, per dovere di completezza, che l’art. 1051 C.O.M., all’articolo 2 enuclea altre tre situazioni
in presenza delle quali il militare non può essere inserito nelle aliquote di avanzamento. Precisamente: quando
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