Page 137 - Quaderno 2017-11
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Peraltro, la conseguenzialità logica fra sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego
e perdita del grado è ravvisabile all’art. 867, co. 5 C.O.M.. La norma, infatti, stabilisce che la
perdita del grado decorre normalmente dalla data di cessazione dal servizio ovvero (ed è questo
l’aspetto di interesse) dalla data in cui viene applicata la sospensione precauzionale, qualora,
sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si concluda con la
perdita del grado.
Ora, considerando preliminarmente che la sospensione facoltativa ex art. 916 C.O.M. può
essere applicata al militare imputato per reati da cui può derivare la perdita del grado (sia come
conseguenza di una pena accessoria che come conseguenza della rimozione quale sanzione
disciplinare di stato) e tenendo conto che essa incide, seppure in via provvisoria, sull’impiego
del dipendente stesso, sembra coerente e logico ritenere che il procedimento disciplinare da
avviare per cristallizzare la situazione temporanea venutasi a creare con l’applicazione del
provvedimento sia quello di stato.
Non bisogna dimenticare, infatti, che la differenza fondamentale che intercorre fra
sanzioni disciplinare di corpo e quelle di stato sta nel fatto che, mentre le prime sono funzionali
a correggere in itinere il comportamento manchevole del militare, le seconde mirano
esclusivamente a tutelare l’Amministrazione militare, allontanando, in modo definitivo o
temporaneo il militare a seconda della gravità del fatto e incidendo quindi sull’impiego dello
stesso e sul suo stato. Altra osservazione che fa propendere per la scelta del procedimento
disciplinare di stato è quella che attiene alla gravità dei reati per cui si può applicare la
sospensione ex art. 916 C.O.M.: si tratta di reati che, come già visto, oltre ad avere pene edittali
ben precise, devono innanzitutto avere una tale gravità da dover ritenere che l’eventuale
permanenza del militare imputato pregiudichi in modo rilevante l’immagine e quindi la
credibilità dell’Amministrazione. È ben vero che l’Amministrazione potrebbe, ai sensi dell’art.
1362 C.O.M. co.7 , punire fatti penalmente rilevanti con la consegna di rigore.
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109 Art. 1362: Consegna di rigore.
1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751 del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all’ articolo 1358 , comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in
apposito spazio nell’ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse
modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della
caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell’esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato
secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
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