Page 137 - Quaderno 2017-11
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Peraltro, la conseguenzialità logica fra sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego

            e perdita del grado è ravvisabile all’art. 867, co. 5 C.O.M.. La norma, infatti, stabilisce che la
            perdita del grado decorre normalmente dalla data di cessazione dal servizio ovvero (ed è questo

            l’aspetto di interesse)  dalla data in cui viene applicata la sospensione precauzionale, qualora,

            sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si concluda con la

            perdita del grado.
                  Ora, considerando preliminarmente che la sospensione facoltativa ex art. 916 C.O.M. può

            essere applicata al militare imputato per reati da cui può derivare la perdita del grado (sia come

            conseguenza di una pena accessoria che come conseguenza della rimozione quale  sanzione

            disciplinare di stato) e tenendo conto che essa incide, seppure in via provvisoria, sull’impiego
            del dipendente  stesso,  sembra coerente e logico ritenere che il procedimento disciplinare da

            avviare per cristallizzare la situazione temporanea venutasi a creare con l’applicazione del

            provvedimento sia quello di stato.
                  Non  bisogna dimenticare, infatti,  che  la differenza fondamentale  che  intercorre fra

            sanzioni disciplinare di corpo e quelle di stato sta nel fatto che, mentre le prime sono funzionali

            a correggere  in itinere  il comportamento  manchevole del militare, le seconde  mirano

            esclusivamente a  tutelare l’Amministrazione militare, allontanando, in modo definitivo  o

            temporaneo il militare a seconda della gravità del fatto e incidendo quindi sull’impiego dello
            stesso e sul suo stato.  Altra osservazione che fa propendere per la  scelta del procedimento

            disciplinare di stato  è  quella  che  attiene  alla  gravità dei  reati  per  cui  si  può  applicare  la

            sospensione ex art. 916 C.O.M.: si tratta di reati che, come già visto, oltre ad avere pene edittali
            ben  precise,  devono innanzitutto  avere  una  tale  gravità da  dover  ritenere che l’eventuale

            permanenza del militare  imputato pregiudichi  in modo  rilevante l’immagine e quindi la

            credibilità dell’Amministrazione. È ben vero che l’Amministrazione potrebbe, ai sensi dell’art.

            1362 C.O.M. co.7 , punire fatti penalmente rilevanti con la consegna di rigore.
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            109   Art. 1362: Consegna di rigore.
               1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751 del regolamento.
               2. Il proprio alloggio di cui all’ articolo 1358 , comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio.
               3. Il comandante di corpo  può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in
               apposito spazio nell’ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
               4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse
               modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
               5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della
               caserma adibiti ad alloggio.
               6. Il controllo dell’esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato
               secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
               7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

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