Page 141 - Quaderno 2017-11
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3.2.1. La formulazione previgente dell’art. 1393 C.O.M.

                  Per comprendere a fondo la portata della riforma, è utile ripercorrere le tappe evolutive
            dal punto di vista legislativo che hanno portato alla formulazione dell’attuale art. 1393 C.O.M.,

            partendo  dalla  formulazione  vigente  dal  2010,  anno  in  cui  è  stato  ultimato  il  processo  di

            codificazione militare,  all’agosto 2015, momento in cui la legge Madia ha operato la prima

            grande trasformazione, che ha posto le basi per l’attuale disciplina.
                  La norma esaminanda, rubricata eloquentemente  “Sospensione  del procedimento

            disciplinare”, ricalcava il testo dell’art. 117 D.P.R. 3 del 1957  e così recitava: “1. Se per il fatto
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            addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle

            misure previste dall’articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine
            di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere  sospeso. 2. In caso di prosecuzione del

            procedimento disciplinare,  si tiene  conto del decorso  dei termini perentori antecedente il provvedimento di

            sospensione”.
                  Dalle semplice lettura  della norma, si evince il carattere di assolutezza e inderogabilità

            della pregiudiziale penale: non solo l’Autorità amministrativa doveva attendere l’esito tanto del

            procedimento penale  che di quello di prevenzione, ma, in caso di  instaurazione del

            procedimento disciplinare, doveva  sospenderlo, in attesa della formazione del  giudicato

            penale  o della definizione della misura di prevenzione. In altre parole, il legislatore poneva un
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            vero e proprio  divieto in capo All’Amministrazione  (“non può  essere promosso”) di iniziare il

            procedimento, ovvero l’obbligo di sospenderlo qualora già iniziato. Si trattava di una norma che

            non assicurava alcuno  spazio di manovra, anzi, sanciva in  modo esplicito la prevalenza del
            giudicato penale sul contenuto dell’ eventuale sanzione disciplinare.

                  Peraltro, la natura assoluta e inderogabile della pregiudizialità penale si desumeva dalla

            stessa rubrica dell’articolo (oggi diversa, non a caso), che comprendeva l’espressione e relativo

            concetto di sospensione.


            117   Tale norma, cui si modellava il vecchio art. 1393, aveva un carattere generale, dal momento che il suo ambito
               di applicazione soggettivo era (ed è tuttora) costituito da tutti i dipendenti civili dello Stato: anche i militari, a
               causa delle lacune normative esistenti prima della codificazione del 2010, erano sottoposti a tale disciplina.
               Oltre alla Corte Costituzionale, sull’argomento era intervenuto il Consiglio di Stato (sent. IV sez., 25 luglio
               2007, n. 4142), secondo cui ‹‹allorquando un procedimento disciplinare speciale, quale quello di stato per i militari, presenti
               delle lacune normative, dovrà farsi applicazione della disciplina comune residuale contenuta del D.P.R. n.3 del 1957, che pone
               delle vere e proprie norme di chiusura, specie per gli aspetti di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa››.
            118   Sul punto, la giurisprudenza, nell’ambito però del pubblico impiego contrattualizzato, ritiene necessario che
               l’Amministrazione venga a conoscenza  non  di  semplici  stralci  o  passaggi della  sentenza,  bensì  del  testo
               integrale della stessa, che va quindi acquisita. Da citare: Cass. sez. lav., 6 febbraio 2008, n. 2772; 11 gennaio
               2000, n. 214 e 10 luglio 2009, n. 16213; 22 ottobre  2009, n. 22418.  Il termine per la  riassunzione del
               procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudicato penale coincide con il momento in cui si perfeziona
               la conoscenza integrale (cioè completa, totale) della sentenza.

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