Page 141 - Quaderno 2017-11
P. 141
3.2.1. La formulazione previgente dell’art. 1393 C.O.M.
Per comprendere a fondo la portata della riforma, è utile ripercorrere le tappe evolutive
dal punto di vista legislativo che hanno portato alla formulazione dell’attuale art. 1393 C.O.M.,
partendo dalla formulazione vigente dal 2010, anno in cui è stato ultimato il processo di
codificazione militare, all’agosto 2015, momento in cui la legge Madia ha operato la prima
grande trasformazione, che ha posto le basi per l’attuale disciplina.
La norma esaminanda, rubricata eloquentemente “Sospensione del procedimento
disciplinare”, ricalcava il testo dell’art. 117 D.P.R. 3 del 1957 e così recitava: “1. Se per il fatto
117
addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle
misure previste dall’articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine
di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecuzione del
procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di
sospensione”.
Dalle semplice lettura della norma, si evince il carattere di assolutezza e inderogabilità
della pregiudiziale penale: non solo l’Autorità amministrativa doveva attendere l’esito tanto del
procedimento penale che di quello di prevenzione, ma, in caso di instaurazione del
procedimento disciplinare, doveva sospenderlo, in attesa della formazione del giudicato
penale o della definizione della misura di prevenzione. In altre parole, il legislatore poneva un
118
vero e proprio divieto in capo All’Amministrazione (“non può essere promosso”) di iniziare il
procedimento, ovvero l’obbligo di sospenderlo qualora già iniziato. Si trattava di una norma che
non assicurava alcuno spazio di manovra, anzi, sanciva in modo esplicito la prevalenza del
giudicato penale sul contenuto dell’ eventuale sanzione disciplinare.
Peraltro, la natura assoluta e inderogabile della pregiudizialità penale si desumeva dalla
stessa rubrica dell’articolo (oggi diversa, non a caso), che comprendeva l’espressione e relativo
concetto di sospensione.
117 Tale norma, cui si modellava il vecchio art. 1393, aveva un carattere generale, dal momento che il suo ambito
di applicazione soggettivo era (ed è tuttora) costituito da tutti i dipendenti civili dello Stato: anche i militari, a
causa delle lacune normative esistenti prima della codificazione del 2010, erano sottoposti a tale disciplina.
Oltre alla Corte Costituzionale, sull’argomento era intervenuto il Consiglio di Stato (sent. IV sez., 25 luglio
2007, n. 4142), secondo cui ‹‹allorquando un procedimento disciplinare speciale, quale quello di stato per i militari, presenti
delle lacune normative, dovrà farsi applicazione della disciplina comune residuale contenuta del D.P.R. n.3 del 1957, che pone
delle vere e proprie norme di chiusura, specie per gli aspetti di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa››.
118 Sul punto, la giurisprudenza, nell’ambito però del pubblico impiego contrattualizzato, ritiene necessario che
l’Amministrazione venga a conoscenza non di semplici stralci o passaggi della sentenza, bensì del testo
integrale della stessa, che va quindi acquisita. Da citare: Cass. sez. lav., 6 febbraio 2008, n. 2772; 11 gennaio
2000, n. 214 e 10 luglio 2009, n. 16213; 22 ottobre 2009, n. 22418. Il termine per la riassunzione del
procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudicato penale coincide con il momento in cui si perfeziona
la conoscenza integrale (cioè completa, totale) della sentenza.
139

