Page 143 - Quaderno 2017-11
P. 143

semplificazione e pubblica amministrazione) ha apportato una modifica sostanziale all’art. 1393

            C.O.M.. Come si desume dalla relazione illustrativa della legge , la modifica della norma nasce
                                                                           120
            dall’esigenza di raccordare la disciplina prevista per i militari con quella dei dipendenti pubblici

            soggetti ad un regime di diritto privato, contenuta quest’ultima nell’art. 55-ter nel D.Lgs.

            165/2001, in modo tale da avere un omologo trattamento nell’ambito del pubblico impiego.

            Peraltro,  come  la stessa  relazione  illustrativa  afferma, occorreva definire  quali  fossero le
            Autorità competenti  all’instaurazione del procedimento disciplinare, la disciplina della

            sospensione e stabilire il regime da seguire in caso di eventuale sospensione del procedimento

            disciplinare.

                  Ciò che si lamentava e che ha certamente rappresentato uno stimolo  per l’intervento
            legislativo, sebbene tardivo, era la concreta  mancanza di autonomia dell’azione disciplinare,

            caduta in una vera e  propria paralisi per l’eccessiva durata  del procedimento  penale e  di

            conseguenza per i tempi notevoli richiesti per la formazione del giudicato penale; l’impossibilità
            per l’Amministrazione di intervenire disciplinarmente per tutelare la sua immagine ed evitare

            pregiudizi alla sua credibilità, rimaneva tale anche per fatti gravi, certi e conclamati, ma che

            necessitavano comunque di un vaglio giudiziario.

                  Per comprendere quanto sia stata profonda e radicale la modifica che si sta trattando, è

            utile riportare il testo dell’art. 1393 in vigore dall’agosto 2015 fino all’aprile 2016, rimasto oggi
            pressoché lo stesso  (fatta eccezione per qualche punto diverso):  “1. In caso di procedimento

            disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si

            applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo
            55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

                  Oltre alla rubrica, già  di per sé carica di significato e di cambiamento  (“Rapporti tra

            procedimento penale e procedimento disciplinare”), la norma si compone di un unico comma e

            si caratterizza per essere concisa e sintetica: la disciplina fra i due procedimenti appartenenti a
            sfere diverse viene assoggettata allo stesso regime contenuto nel già citato art. 55-ter del D.lgs.

            165/2001; in  altre parole, si effettua un vero e proprio rinvio ad  una norma già presente

            nell’ordinamento.  Il  legislatore,  per  effettuare  la  desiderata  armonizzazione  delle  discipline,

            sceglie come strada quella di imporre tout-court l’applicazione della norma primaria.
                  Quest’ultima, al comma 1, sancisce come regola l’avvio del procedimento disciplinare per

            fatti penalmente rilevanti già al vaglio giudiziario, come eccezione la sospensione dello stesso

            (che viene declassata da obbligo a facoltà): i casi in cui l’Amministrazione può orientarsi per la


            120   Nel dettaglio, si fa riferimento all’art. 15 della legge Madia, che ha operato la modifica.

                                                           141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148