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semplificazione e pubblica amministrazione) ha apportato una modifica sostanziale all’art. 1393
C.O.M.. Come si desume dalla relazione illustrativa della legge , la modifica della norma nasce
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dall’esigenza di raccordare la disciplina prevista per i militari con quella dei dipendenti pubblici
soggetti ad un regime di diritto privato, contenuta quest’ultima nell’art. 55-ter nel D.Lgs.
165/2001, in modo tale da avere un omologo trattamento nell’ambito del pubblico impiego.
Peraltro, come la stessa relazione illustrativa afferma, occorreva definire quali fossero le
Autorità competenti all’instaurazione del procedimento disciplinare, la disciplina della
sospensione e stabilire il regime da seguire in caso di eventuale sospensione del procedimento
disciplinare.
Ciò che si lamentava e che ha certamente rappresentato uno stimolo per l’intervento
legislativo, sebbene tardivo, era la concreta mancanza di autonomia dell’azione disciplinare,
caduta in una vera e propria paralisi per l’eccessiva durata del procedimento penale e di
conseguenza per i tempi notevoli richiesti per la formazione del giudicato penale; l’impossibilità
per l’Amministrazione di intervenire disciplinarmente per tutelare la sua immagine ed evitare
pregiudizi alla sua credibilità, rimaneva tale anche per fatti gravi, certi e conclamati, ma che
necessitavano comunque di un vaglio giudiziario.
Per comprendere quanto sia stata profonda e radicale la modifica che si sta trattando, è
utile riportare il testo dell’art. 1393 in vigore dall’agosto 2015 fino all’aprile 2016, rimasto oggi
pressoché lo stesso (fatta eccezione per qualche punto diverso): “1. In caso di procedimento
disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si
applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo
55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Oltre alla rubrica, già di per sé carica di significato e di cambiamento (“Rapporti tra
procedimento penale e procedimento disciplinare”), la norma si compone di un unico comma e
si caratterizza per essere concisa e sintetica: la disciplina fra i due procedimenti appartenenti a
sfere diverse viene assoggettata allo stesso regime contenuto nel già citato art. 55-ter del D.lgs.
165/2001; in altre parole, si effettua un vero e proprio rinvio ad una norma già presente
nell’ordinamento. Il legislatore, per effettuare la desiderata armonizzazione delle discipline,
sceglie come strada quella di imporre tout-court l’applicazione della norma primaria.
Quest’ultima, al comma 1, sancisce come regola l’avvio del procedimento disciplinare per
fatti penalmente rilevanti già al vaglio giudiziario, come eccezione la sospensione dello stesso
(che viene declassata da obbligo a facoltà): i casi in cui l’Amministrazione può orientarsi per la
120 Nel dettaglio, si fa riferimento all’art. 15 della legge Madia, che ha operato la modifica.
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