Page 144 - Quaderno 2017-11
P. 144
sospensione del procedimento disciplinare sono quelli in cui gli accertamenti istruttori
disciplinari risultino chiaramente e obiettivamente complessi oppure quando l’illecito
(disciplinarmente e penalmente rilevante) necessiti di un approfondimento maggiore, ottenibile
esclusivamente in sede penale.
In ogni caso, la decisione circa la scelta della sospensione del procedimento disciplinare o
la sua continuazione va fatta sulla base delle informazioni che l’Amministrazione riesce ad
acquisire dall’Autorità giudiziaria. A questo punto, gli scenari prospettabili sono due.
Qualora, come prima ipotesi, l’azione penale sia stata già esercitata attraverso la
formulazione dell’imputazione, essendoci già stata la discovery delle fonti di prova, si presume
che le informazioni utili e necessarie all’organo disciplinare per concludere il procedimento ed
irrogare eventualmente la sanzione si trovino sotto un regime di pubblicità; di conseguenza,
l’Amministrazione ben potrà accedere agli atti che possano orientarla circa la definizione del
procedimento.
Qualora, invece, ci si trovi nella fase delle indagini preliminari e l’Amministrazione sia
venuta a conoscenza (per percezione diretta o per altre vie) dei fatti penalmente e
disciplinarmente rilevanti, la tempestiva conclusione del procedimento disciplinare dipenderà
dalla scelta discrezionale del magistrato del pubblico ministero: sarà lui, infatti, a decidere se
trasmettere gli elementi istruttori coperti dal segreto d’indagine e utili per l’azione disciplinare.
Non può ritenersi incondizionata e assoluta l’opponibilità all’Amministrazione disciplinarmente
competente del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.: il magistrato del pubblico ministero, infatti,
dovrà valutare se la trasmissioni di quelle informazioni comprometta o meno il buon esito delle
indagini .
121
I commi 2 e 3 dell’art 55-ter, infine, disciplinano i casi di riapertura del procedimento
disciplinare, evenienza questa che si presenta ogniqualvolta vi sia una discrasia fra la sanzione
disciplinare irrogata (o non irrogata) e l’esito del procedimento penale formatosi giudicato.
Ora, mentre i commi 2 e 3 non rappresentavano problemi di interpretazione, il
recepimento per relationem del comma 4 della norma suddetta faceva sorgere un vero e proprio
disallineamento dei termini del procedimento disciplinare. Tale discrasia verrà analizzata nel
prossimo paragrafo, rilevando come uno dei motivi che hanno indotto il legislatore a
intervenire nel 2016 sul testo dell’articolo 1393 C.O.M.
121 Così Vito TENORE, Il superamento della pregiudiziale penale (anche) nel procedimento disciplinare per il personale militare,
pubblicato in www.giustamm.it
142

