Page 144 - Quaderno 2017-11
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sospensione  del procedimento disciplinare  sono quelli in cui gli accertamenti istruttori

            disciplinari risultino chiaramente e obiettivamente complessi oppure quando l’illecito
            (disciplinarmente e penalmente rilevante) necessiti di un approfondimento maggiore, ottenibile

            esclusivamente in sede penale.

                  In ogni caso, la decisione circa la scelta della sospensione del procedimento disciplinare o

            la sua continuazione va fatta sulla base delle informazioni che l’Amministrazione riesce ad
            acquisire dall’Autorità giudiziaria. A questo punto, gli scenari prospettabili sono due.

                  Qualora, come prima ipotesi, l’azione penale sia stata  già esercitata attraverso la

            formulazione dell’imputazione, essendoci già stata la discovery delle fonti di prova, si presume

            che le informazioni utili e necessarie all’organo disciplinare per concludere il procedimento ed
            irrogare eventualmente  la sanzione  si trovino sotto un regime di pubblicità; di conseguenza,

            l’Amministrazione ben potrà accedere agli atti che possano orientarla circa la definizione del

            procedimento.
                  Qualora, invece, ci si  trovi nella fase delle indagini preliminari e l’Amministrazione sia

            venuta a conoscenza (per percezione diretta o per altre vie)  dei fatti penalmente  e

            disciplinarmente rilevanti, la tempestiva conclusione del procedimento disciplinare dipenderà

            dalla scelta discrezionale del magistrato del pubblico ministero: sarà lui, infatti, a decidere se

            trasmettere gli elementi istruttori coperti dal segreto d’indagine e utili per l’azione disciplinare.
            Non può ritenersi incondizionata e assoluta l’opponibilità all’Amministrazione disciplinarmente

            competente del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.: il magistrato del pubblico ministero, infatti,

            dovrà valutare se la trasmissioni di quelle informazioni comprometta o meno il buon esito delle
            indagini .
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                  I commi 2 e 3 dell’art 55-ter, infine, disciplinano i casi di riapertura del procedimento

            disciplinare, evenienza questa che si presenta ogniqualvolta vi sia una discrasia fra la sanzione

            disciplinare irrogata (o non irrogata) e l’esito del procedimento penale formatosi giudicato.

                  Ora, mentre i commi 2 e 3 non rappresentavano problemi di interpretazione, il
            recepimento per relationem del comma 4 della norma suddetta faceva sorgere un vero e proprio

            disallineamento dei  termini del procedimento disciplinare. Tale discrasia verrà analizzata nel

            prossimo paragrafo, rilevando come uno dei motivi che hanno indotto il legislatore a
            intervenire nel 2016 sul testo dell’articolo 1393 C.O.M.





            121   Così Vito TENORE, Il superamento della pregiudiziale penale (anche) nel procedimento disciplinare per il personale militare,
               pubblicato in www.giustamm.it

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